Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7385 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti-

contro

I.M. e I.G., elettivamente domiciliati in

Roma, via Tommaso d’Aquino 75, presso l’avv. Mario Lacagnina,

rappresentato e difeso dall’avv. Gentile Giulio, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari – Sez. staccata di Foggia), Sez. 26, n. 28/26/05 del 14

febbraio 2005, depositata l’8 marzo 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Marco Lacagnina per delega avv. Giulio Gentile per il

controricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito di partecipazione in conseguenza degli accertati maggiori ricavi a carico di una società a ristretta base azionaria; letto il controricorso dei contribuenti;

Accertamento a carico del socio. Definitivo annullamento dell’accertamento nei confronti della società.

rilevato che la sentenza impugnata è censurata, sotto il profilo della violazione di legge, per aver escluso in difetto di prova dell’effettiva percezione l’attribuzione dei maggiori utili ai soci di una società a ristretta base azionaria;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi” (Cass. n. 9519 del 2009). Nel caso di specie la ristretta base azionaria della società non è contestata, sicchè sarebbe sufficiente la definitività dell’accertamento dei maggiori ricavi a carico della società per legittimare la presunzione di distribuzione degli utili; Considerato che l’accertamento maggiori ricavi a carico della società è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari – Sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 35/27/06 del 7 marzo 2006, depositata il 21 marzo 2006, passata in giudicato e prodotta in atti dalla difesa dei contribuenti in allegato alla memoria notificata all’amministrazione ricorrente in data 26 gennaio 2011;

ritenuto, pertanto, che in conseguenza dell’annullamento dell’accertamento a carico della società venga a mancare la base legittimante l’accertamento a carico dei soci, non essendovi maggiori dividendi da distribuire; ritenuto che ciò comporti il rigetto del ricorso e che la dipendenza della soluzione della presente controversia dalla formazione del giudicato sulla sentenza che ha annullato l’accertamento nei confronti della società, verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, giustifichino la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso, compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA