Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7384 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– ricorrenti –
contro
D.C.F., elettivamente domiciliato in Roma, via S. Croce
in Gerusalemme 75, presso l’avv. Boratto Roberta, che lo rappresenta
e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 32^, n. 101/32/04 del 21 ottobre 2004, depositata il 10
febbraio 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4
febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso concernente l’impugnazione di due avvisi di irrogazione sanzioni IVA proposta senza, tuttavia, trasmetterne copia all’amministrazione;
Letto il controricorso;
dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
rilevato che il ricorso è supportato da un unico motivo con il quale, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’amministrazione censura l’erroneità della sentenza impugnata nel capo in cui, accogliendo l’appello del contribuente, rigetta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio e accolta in prime cure;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui “la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17 come sostituito dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 8 richiede, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, la consegna o spedizione di copia dell’atto introduttivo all’ufficio tributario nel termine perentorio di sessanta giorni, senza che possa considerarsi equipollente del predetto adempimento, ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, la notizia della controversia comunque ricevuta dall’ufficio dopo la scadenza del termine indicato” (Cass. n. 2062 del 2008);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente. Il consolidamento dell’enunciato principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011