Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7384 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33144-2006 proposto da:

DOLCI & GELATI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 269,

presso lo studio dell’avvocato FLAGELLA POTITO (STUDIO COSTI),

rappresentata e difesa dall’avvocato COSTA PIERLUIGI, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CENTOLA TEODOMIRO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1638/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/10/2006 R.G.N. 3414/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per inammissibilità del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La srl “Dolci e gelati” chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 10 ottobre 2006, che ha rigettato il suo appello, nonchè l’appello incidentale del lavoratore M.A.G., e ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, e, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 aveva ordinato la reintegra e condannato la ricorrente al risarcimento del danno. La sentenza è stata confermata anche nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento di un’ulteriore somma a titolo di straordinario. Il ricorso consta di un unico motivo.

Il M. ha depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale, nonchè memoria.

L’unico motivo del ricorso principale consiste in una denunzia di violazione degli art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5, e art. 421 c.p.c., comma 2, perchè la Corte avrebbe basato la sua decisione (in ordine alla applicabilità della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi su fatti nuovi dedotti dal lavoratore nella prima udienza e non in sede di costituzione. Tali fatti consisterebbero nel collegamento tra l’impresa convenuta ed altre imprese facenti capo allo stesso soggetto.

Nel ricorso per cassazione si ripete pertanto quanto esposto in sede di motivo di appello. Motivo al quale la Corte d’Appello di Bari ha dato una risposta specifica, spiegando che l’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 doveva ritenersi acquisita, al di là delle contrastanti deduzioni delle parti, per il semplice fatto che dopo la sentenza a Sezioni unite n. 141 del 2006, le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del diritto soggettivo del lavoratore e devono perciò essere provati dal datore di lavoro. E il datore di lavoro, che si era limitato ad allegare fotocopie, contestate dalla controparte, del libro matricola e paga, non aveva compiutamente fornito tale prova.

Sul punto della inadeguatezza della prova fornita dalla società, non viene mossa alcuna censura alla sentenza.

Pertanto, posto che l’onere della prova era a carico della società e che tale onere non è stato adempiuto, risulta superflua ogni valutazione sul livello di prova in senso contrario raggiunta dal lavoratore e la parte della sentenza (introdotta con la frase “in ogni caso … a pag. 4) dedicata a dimostrare che il lavoratore aveva raggiunto tale prova apporta una motivazione aggiuntiva e non decisiva. La relativa impugnazione è pertanto priva di rilievo.

Il ricorso incidentale denunzia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della parte della sentenza chef valutando la prova testimoniale ha ritenuto non provato il lavoro straordinario.

La motivazione sussiste, è adeguata e priva di contraddizioni. E’ evidente che l’articolazione del ricorso incidentale tende ad una rivalutazione del merito della decisione.

Il rigetto di entrambi i ricorsi impone la integrale compensazione delle spese.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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