Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7384 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 14/10/2016, dep.22/03/2017), n. 7384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2833/2015 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO
MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato VALERIA AMATIELLO,
rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONELLO MANDARANO, PAOLA MARIA CECCOLI e ANTONELLA FRASCHINI,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7363/2014 del TRIBUNALE di MILANO, emessa il
22/05/2014 e depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.A. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Milano, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Milano 5.6.2014 che ha rigettato l’appello a sentenza del GP a sua volta reiettiva della opposizione a verbali per complessivi Euro 156 per numerose violazioni del C.d.S., condividendo le argomentazioni del primo giudice secondo le quali, essendosi ammessa la ricezione dei verbali, non si era dimostrata la tempestività della iniziativa giudiziaria.
Era legittima la notifica di verbali redatti in sistemi meccanizzati con modulo prestampato.
Il ricorrente lamenta con plurimi articolati motivi, non numerati,violazione di legge, art. 7 C.d.S., L. n. 890 del 1982, art. 5, art. 2697 c.c. e art. 345 c.p.c., per avere il tribunale consentito la produzione di documenti in appello al Comune contumace in primo grado, omessa pronunzia in ordine alla violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 8, sulla gestione di parcheggi.
Le censure non meritano accoglimento.
La sentenza si fonda sulle seguenti rationes decidendi: essendosi ammessa la ricezione dei verbali, non si era dimostrata la tempestività della iniziativa giudiziaria.
Era legittima la notifica di verbali redatti in sistemi meccanizzati con modulo prestampato.
Rispetto a questa statuizione le censure sono inidonee alla riforma anche per la loro tecnica espositiva che si limita ad una elencazione non numerata di asserite violazioni.
Preliminare ed assorbente è la mancata dimostrazione della tempestività della iniziativa giudiziaria che grava sull’opponente (Cass. 26.10.2006 n. 23026, Cass. 22.1.2007 n. 1279).
Va poi rilevato che la produzione in appello è ammessa ove ritenuta anche implicitamente indispensabile.
Sulla valutazione della indispensabilità della produzione documentale in appello va richiamato l’ orientamento di questa Corte del quale la sentenza impugnata fa esatta applicazione (Cass. 27.8.2013 n. 19608, 29.5.2013 n. 13432, 1.6.2012 n. 8877, 21.7.2009 n. 16971).
In tema di giudizio di appello l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. n. 353 del 1990, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze probatorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (Cass. 31.8.2015 n. 17341, Cass. 23.7.2014 n. 16745).
L’indispensabilità della nuova produzione documentale in appello non va apprezzata limitatamente al momento della formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado ma deve essere valutata in relazione allo sviluppo assunto dall’intero processo, comprensivo della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a commento delle risultanze istruttorie (Cass. 17.2.1014 n. 3709); la produzione per la prima volta in appello è ammissibile in quanto indispensabile (Cass. 3.7.2014 n. 15228) e si può solo escludere l’indispensabilità della tardiva produzione non in grado di rovesciare la decisione di primo grado (S.U. n. (Ndr: testo originale non comprensibile).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1000 di cui Euro 200 per spese vive, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017