Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7384 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. CENNICOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29209-2015 proposto da:

CED IMPIANTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA

VICO 22, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PROCIDA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE MILETO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6697/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 15 dicembre 2008, la società contribuente era destinataria di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003, con ripresa a tassazione ai fini Ires ed Irap di costi ritenuti indeducibili nella misura del 40% rispetto al dichiarato e con ripresa del 100% dell’Iva così detratta.

L’atto impositivo trovava radice nella convocazione della contribuente per avvio del contraddittorio procedimentale -in tesi-notificato il 10 aprile 2008, ma disatteso dalla contribuente perchè asseritamente mai ricevuto. Non di meno, veniva esperito tentativo di accertamento con adesione, evidenziando la mancata ricezione dell’invito a comparire ed allegando la documentazione contabile per l’anno di imposta in questione.

2. Infruttuosamente conclusa la procedura di adesione, il primo grado di giudizio esitava nell’annullamento degli atti impositivi, ritenendo adeguate le giustificazioni apportate dalla parte contribuente. Sull’appello dell’Ufficio, la sentenza era integralmente riformata, donde ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a cinque motivi di gravame, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti cinque motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2, e art. 36, nonchè art. 118 disp. att. c.p.c.; nella sostanza si protesta che la gravata sentenza sia sfornita degli elementi essenziali. Il motivo può essere trattato congiuntamente al seguente.

2. Con il secondo motivo si prospetta ancora violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza, omessa motivazione o motivazione apparente, nella sostanza ritenendo che non si possano desumere le circostanze di fatto, le ragioni di diritto e l’iter logico che ha condotto il giudicante alla statuizione.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di ò questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; Cass. V, 24313/2018.

Tale è la sentenza in esame, la cui lettura non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico che la sostiene.

I motivi sono dunque fondati ed assorbenti dei successivi proposti attinenti all’onere della prova, al libero convincimento del giudice, all’omesso esame di fatto controverso e decisivo.

Il ricorso, in definitiva, è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dai motivi primo e secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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