Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7384 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 24/06/2020, dep. 16/03/2021), n.7384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32396-2018 proposto da:

GA BAZERJI & SONS CO LTD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO N 32, presso lo studio dell’avvocato DEBORA MILILLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LAPO GUADALUPI, e ROBERTO

CALABRESI;

– ricorrente –

contro

FERRARI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, e GIAMMARCO

NAVARRA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

Nonchè da:

FERRARI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, e GIAMMARCO

NAVARRA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente incidentale –

contro

GA BAZERJI & SONS CO LTD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO, 32, presso lo studio dell’avvocato DEBORA MILILLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LAPO GUADALUPI, e ROBERTO

CALABRESI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2135/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società G.A. Bazerji & Sons Co. Ltd (d’ora in poi, “Bazerji”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2135/18, del 9 agosto 2018, della Corte di Appello di Bologna, che accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società Ferrari S.p.a. avverso la sentenza n. 105/13, del 23 gennaio 2013, del Tribunale di Modena – ha dichiarato la legittimità del recesso esercitato dalla società Ferrari e, quindi, cessati gli effetti del cd. “Import and distribuition agreement” stipulato tra le parti il 6 settembre 2001, condannando l’odierna ricorrente a restituire all’appellante la somma dalla stessa corrisposta a titolo di spese del primo grado di giudizio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concluso, in data 6 settembre 2001, il suddetto contratto denominato “Import and distribuition agreement”, in forza del quale essa diveniva distributrice esclusiva della società Ferrari per il territorio libanese. Il rapporto contrattuale proseguiva, proficuamente, per quasi cinque anni, durante Bazerji riuscì nel risultato – ritenuto clamoroso, tenuto conto delle caratteristiche del mercato di riferimento e dell’assenza di un precedente radicamento presso di esso della casa automobilistica di (OMISSIS) – di vendere ben 42 automobili.

Riferisce, altresì, la ricorrente che, nell’anno 2003, la società HSBC Bank Middle East (d’ora in poi, “HSBC”) depositava, nei confronti di Bazerji, un’istanza di fallimento presso il Tribunale di Mount Lebanon, istanza alla quale aderivano altri creditori. Effettuate, pertanto, opportune verifiche sulla persistente stabilità finanziaria del proprio distributore libanese (verifiche racchiuse in un report finanziario proveniente da fonte terza, attestante l’alto rating di Bazerji), Ferrari rassicurava l’odierna ricorrente sulla prosecuzione del rapporto commerciale.

Tuttavia, sebbene la società HBSC, nel dicembre 2004, avesse rinunciato a coltivare il ricorso fallimentare, al pari degli altri creditori intervenuti nella procedura, i quali raggiungevano analogo accordo nel giugno 2005 (quantunque per le lungaggini, anche della Giustizia libanese, il Tribunale di Mount Lebanon registrasse la rinuncia, ufficialmente, solo alle udienze prestabilite del gennaio e del novembre 2005, nonchè del maggio 2006), Ferrari, con comunicazione del 4 novembre 2005, affermando di aver avuto solo allora notizia dell’istanza fallimentare intentata dalla società HSBC, inviava la cd. “Notice Of Termination”, ovvero comunicava di volersi avvalere dell’art. 7.2.2 del contratto, al fine sciogliere il vincolo negoziale a far data dal 31 dicembre 2005.

Ciò premesso, Bazerji riferisce di essere stata citata a comparire da Ferrari, nel novembre 2006, innanzi al Tribunale di Modena, affinchè fosse accertata la legittimità del recesso esercitato dall’attrice, ovvero l’intervenuta risoluzione del contratto, con condanna della convenuta al pagamento di Euro 260.000,00 a titolo di risarcimento danni.

Nel costituirsi in giudizio, l’odierna ricorrente, richiesta in via preliminare l’applicabilità della normativa libanese in tema di contratti di rappresentanza commerciale, concludeva, comunque, per il rigetto della domanda, sollecitando una pronuncia di accertamento sugli inadempimenti di Ferrari rispetto al contratto del settembre 2001.

Istruita la causa dal primo giudice, il medesimo rigettava la domanda, condannando, pertanto, Ferrari a rifondere a Bazerji le spese del grado.

Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, ritenendo legittimo l’esercizio del diritto di recesso da parte di Ferrari, per l’effetto condannando Bazerji a restituire quanto da essa ricevuto a titolo di spese del primo grado di giudizio, rigettando, invece, la domanda di risarcimento danni proposta dall’attrice appellante.

3. Avverso la pronuncia della Corte felsinea ricorre per cassazione Bazerji, sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1373 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo e, segnatamente, “la non immediata efficacia del recesso esercitato da Ferrari”.

In via preliminare, la ricorrente illustra il contenuto dell’art. 7.2.2 del contratto corrente “inter partes”, articolo in base al quale Ferrari aveva diritto di recedere, con effetto immediato, dal contratto stesso, qualora fosse stata proposta un’istanza di fallimento nei confronti di Bazerji, ovvero fosse iniziata una procedura di riassetto della società, oppure, ancora, in caso di concordati con i creditori, o in caso di sospensione dei pagamenti o di simili procedure.

Ciò detto, la ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto essa, sebbene affermi che il recesso, qualificato di tipo “vincolato”, avesse avuto effetto dal momento in cui la dichiarazione giunse al destinatario, ha ritenuto, nel contempo, che i suoi effetti fossero decorsi (come da dichiarazione contenuta nel “Notice Of Termination” del 4 novembre 2005) dal 31 dicembre 2005.

Si tratterebbe, peraltro, di una circostanza decisiva, perchè o si ritiene che il recesso sia stato esercitato “ad nutum”, ovvero si ritiene che la sua efficacia fosse stata correttamente indicata, nella comunicazione del 4 novembre 2005, nella data del 31 dicembre 2005, ma, allora, in questo secondo caso non si può prescindere dall’esame dei presupposti richiesti dalla norma contrattuale per la sua applicazione.

In questa seconda ipotesi, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto constatare che, alla data del 31 dicembre 2005, la procedura fallimentare instaurata nei confronti di Bazerji non aveva i requisiti necessari per proseguire.

Difatti, è la stessa sentenza impugnata a dare atto che, intervenuto nel dicembre 2004 l’accordo transattivo tra l’odierna ricorrente e la società HSBC, anche altri creditori (ovvero, nello specifico, i fratelli A.J.) avevano rinunciato alla procedura il 21 novembre del 2005, rimanendo, dunque, “sospesa” solo la posizione della Banca di Roma. Nondimeno, sebbene quest’ultima ebbe a rinunciare alla procedura solo il 22 maggio 2006, la sua posizione avrebbe dovuto essere considerata irrilevante, visto che la rinuncia del soggetto (la società HSBC) che aveva introdotto la procedura fallimentare ed il ritiro del deposito dalla stessa versato, avevano comportato che il Tribunale di Mount Lebanon avesse richiesto all’unico soggetto ancora insinuato nella procedura – vale a dire, la predetta Banca di Roma – di costituire un nuovo deposito,- indispensabile per prosecuzione della procedura, ma non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2005.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – si deduce omesso esame circa un fatto decisivo e, segnatamente, “la piena ed esatta conoscenza della vicenda dell’istanza di fallimento in danno di Bazerji da parte di Ferrari”.

Si censura la sentenza impugnata laddove afferma che Ferrari ebbe conoscenza della procedura concorsuale, a carico dell’odierna ricorrente, solo poco prima dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso.

Si tratterebbe, tuttavia, di affermazione erronea, smentita dalle risultanze della sentenza di primo grado, ciò che renderebbe palese come la Corte territoriale abbia omesso di valutare il fatto decisivo costituito dalla pregressa conoscenza da parte di Ferrari, sin dal 2003, della pendenza della procedura concorsuale. In particolare, che essa fosse a conoscenza di quanto stava accadendo in Libano, risulterebbe da una comunicazione di posta elettronica datata 12 marzo 2007, dalla quale risulterebbe che due rappresentanti della Ferrari, tali B. (“Area manager per il Medio Oriente”) e Br. (“Regional manager” delle vendite “Rest of the world”), fossero a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale fin dalla fine del 2003.

La medesima circostanza, inoltre, emergerebbe dalle testimonianze rese proprio dai predetti B. e Br., nonchè dal cd. “Affidavit”, a firma di quest’ultimo, da quale risulterebbe – del pari – come Ferrari, fin dalla fine del 2003, forse senz’altro consapevole delle controversie finanziarie amministrative insorte fra Bazerji di ed alcuni suoi banchieri.

3.3. Con il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione degli artt. 1175,1366 e 1375 c.c.

In questo caso, si censura la sentenza impugnata perchè ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità di un atto eccezionale qual è l’esercizio del diritto di recesso, la semplice pendenza della procedura concorsuale a carico di Bazerji, e non – come, invece, correttamente ritenuto dal primo giudice – la necessità che la stessa si fosse conclusa, denotando, così, l’effettiva sussistenza di una situazione di insolvenza del partner commerciale di Ferrari.

Si addebita, dunque, alla Corte territoriale di aver disatteso l’interpretazione secondo buona fede della clausola contrattuale suddetta, che le avrebbe imposto di escludere significati unilaterali o contrastanti con l’affidamento dell’uomo medio.

4. La società Ferrari ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità – ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), oltre che dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1) – ovvero, in subordine, di infondatezza, nonchè esperendo ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

4.1. In relazione all’avversaria impugnativa, ferme le preliminari eccezioni di inammissibilità dell’intero ricorso, la controricorrente assume che il primo motivo – comunque inammissibile, non solo perchè formulato attraverso la sovrapposizione di censure tra loro eterogenee, ma anche perchè teso a sollecitare un riesame del merito della controversia – sarebbe, comunque, non fondato. Difatti, sulla base delle molteplici risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha tratto la corretta conclusione che, ancora alla data del 31 dicembre 2005, i molteplici creditori di Bazerji non avevano desistito dal coltivare, nei suoi confronti, la procedura concorsuale, donde la legittimità del recesso esercitato da Ferrari.

Del pari non fondato – se non inammissibile, in ragione dell’omessa trascrizione delle risultanze istruttorie delle quali sarebbe stato omesso l’esame – sarebbe pure il secondo motivo di ricorso, atteso che nessuna “omissione” sarebbe addebitabile alla Corte felsinea, ma, al più, una decisione non in linea con le aspettative dell’odierna ricorrente.

Il medesimo esito, infine, si imporrebbe pure per il terzo motivo di ricorso, visto che la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione di una clausola contrattuale potrebbe essere lamentata solo come vizio motivazionale e non alla stregua di un errore di diritto.

4.2. Quanto al ricorso incidentale, il solo motivo proposto deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – falsa applicazione 1326, 2043, 2059 e 2697 c.c.

La controricorrente censura la sentenza della Corte felsinea nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento da essa proposta, volta al ristoro del danno all’immagine subito da Ferrari in conseguenza del comportamento del proprio distributore libanese. L’esistenza del danno, ovvero il cosiddetto “an debeatur”, sarebbe stato accertabile dal giudice di merito anche soltanto attraverso il ricorso a presunzioni, nella specie basate sulla fama addirittura mondiale del brand della casa automobilistica di (OMISSIS), mentre in relazione al “quantum debeatur”, sarebbe stato sufficiente fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa.

5. Bazerji ha resistito, con controricorso, all’impugnazione incidentale di Ferrari, chiedendo che il motivo di ricorso di Ferrari sia dichiarato inammissibile o infondato, rilevando come la controricorrente, nella sostanza, abbia chiesto il ristoro di un danno “in re ipsa”, da escludersi alla stregua il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite.

6. E’ intervenuto in giudizio il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere il rigetto di entrambi i ricorsi.

7. Ha depositato memoria la ricorrente incidentale insistendo nelle proprie argomentazioni.

8. Già fissata adunanza camerale per il giorno 12 marzo 2020, la stessa veniva rinvita in ragione della sospensione delle attività giudiziarie disposta dalla legislazione emergenziale per il contrasto dell’emergenza epidemiologica originata dalla diffusione del virus “Covid-19”.

Nuova adunanza camerale veniva, pertanto, fissata per la data del 23 giugno 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso principale va rigettato.

9.1. Il primo motivo è inammissibile.

9.1.1. Sul punto, si deve muovere dalla constatazione che l’atto di recesso di cui all’art. 1373 c.c. “integra un negozio recettizio unilaterale” (Cass. Sez. 2, sent. 7 giugno 1990, n. 5454, Rv. 46757701; Cass. Sez. 2, sent. 14 agosto 1986, n. 5059, Rv. 447706-01), come tale destinato a produrre effetto, nei riguardi del destinatario, nel momento in cui giunga a conoscenza dello stesso, secondo la regola propria di tale tipo di atto. Tuttavia, ciò non toglie che l’autore della dichiarazione possa, comunque, differire l’effetto proprio del recesso, consistente nello scioglimento del vincolo contrattuale, e ciò anche allo scopo di assicurare una (perdurante) possibilità di “sopravvivenza” del rapporto contrattuale, nell’ottica della sua conservazione, se è vero che “la dichiarazione di recesso può perdere il suo valore per effetto di una successiva contraria dichiarazione, o anche in conseguenza di un comportamento incompatibile” tenuto dal dichiarante (Cass. sent. 11 aprile 1956, n. 1058).

In ogni caso, poi, dirimente è la constatazione che, alla data del 31 dicembre 2005, diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, la procedura fallimentare – la cui semplice pendenza legittimava l’esercizio del diritto di recesso, giusta la previsione di cui all’art. 7.2.2 del contratto corrente tra le parti – dovesse ritenersi ancora in atto, non trovando riscontro, nella sentenza impugnata, quanto affermato dalla ricorrente, ovvero che la sola posizione da definire, in quel momento, fosse quella della società Banca di Roma.

Dalla pronuncia della Corte felsinea emerge che, “nonostante HSBC avesse presentato atto di rinuncia all’istanza di fallimento”, vi erano “altri quattro creditori che si erano insinuati nella procedura per un credito complessivo di molto superiore a quello per il quale HSBC aveva presentato istanza di fallimento”. Invero, oltre alla società Banca di Roma, partecipavano alla procedura “Fransabank SAL, Societè Nouvelle De La Banque de Syrie e du Liban SAL e i fratelli S., G., M., E., K., N. e A.J.R.”, vantando “un credito per complessivi USD 1.871.381,46”.

Orbene, all’infuori dei fratelli A.J. (che desistettero dalla procedura il 21 novembre 2005), la sentenza impugnata dà atto che, soltanto alla data del 22 maggio 2006, intervennero le rinunce sia della Banca di Roma, che quelle di Fransabank SAL e della Societè Nouvelle De La Banque de Syrie e du Liban SAL.

Tali rilievi denotano, dunque, l’inammissibilità della censura di violazione dell’art. 1373 c.c.

Deve, infatti, qui ribadirsi che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa” – che è quanto si lamenta nel caso di specie, dal momento che ci si duole del fatto che alla data del 31 dicembre 2005 non sussistessero le condizioni per l’esercizio del diritto di recesso convenzionalmente pattuito, mettendo in discussione il diverso accertamento compiuto, sul punto, dal giudice di appello – “è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03), essendo “estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).

Quanto, invece, all’omesso esame del fatto costituito dalla “non immediata efficacia del recesso”, l’inammissibilità della censura deriva dalla circostanza che tale fatto è stato esaminato dalla Corte territoriale, che ne ha tratto, però, conseguenze – come osserva l’odierna ricorrente – diverse da quelle ipotizzate da Bazerji, con un apprezzamento non censurabile in questa sede.

9.2. Anche il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile.

9.2.1. Da un lato, infatti, si ipotizza l’omesso esame del “fatto” costituito dalla “piena ed esatta conoscenza della vicenda dell’istanza di fallimento in danno di Bazerji da parte di Ferrari”, ma poi si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che Ferrari ebbe conoscenza della procedura concorsuale, a carico dell’odierna ricorrente, solo poco prima dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso.

La censura fuoriesce, dunque, dal paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), essendo inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03), risultando, difatti, “evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

Il tutto, infine, non senza rilevare che si fatica a comprendere perchè debba ritenersi decisivo – ovvero, “idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (cfr. Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-0; Cass. Sez. Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16703, Rv. 649316-01) – il fatto della conoscenza pregressa, o meno, da parte di Ferrari, al momento dell’esercizio del diritto di recesso, della pendenza della procedura fallimentare, giacchè a norma dell’art. 7.2.2 del contratto corrente tra le parti la sola presentazione dell’istanza di fallimento la legittimava a “sciogliersi” dal rapporto contrattuale con il proprio distributore libanese, sicchè, pure ad ammettere che già prima del 4 novembre 2005 Ferrari fosse a conoscenza della procedura tale circostanza certamente non l’obbligava ad avvalersi in quel momento della clausola di recesso, visto che – come ha correttamente osservato il Procuratore Generale presso questa Corte – l’art. 1373 c.c., comma 2, pone limiti all’efficacia retroattiva, non al differimento dei suoi effetti.

9.3. Infine, il terzo motivo del ricorso principale non è fondato.

9.3.1. Nella sostanza, il ricorrente assume che sarebbe contraria a buona fede la pretesa di applicare l’art. 7.2.2 del contratto (a mente del quale Ferrari aveva diritto di recedere dal contratto qualora, tra le altre circostanze, fosse “stata proposta un’istanza di fallimento nei confronti dell’Importatore”), senza che sussistesse una “situazione concretamente rilevante”, idonea a denotare il rischio di insolvenza di Bazerji.

Sul punto, invero, deve muoversi dalla constatazione che la “indagine sulla sussistenza e la portata della clausola che attribuisca ad uno dei contraenti un diritto di recesso unilaterale resta soggetta agli ordinari criteri di ermeneutica negoziale, e pertanto ai limiti che le parti contraenti, nell’ambito della autonomia contrattuale, hanno posto, senza che possano invocarsi i diversi principi attinenti al recesso riconosciuto della legge, quale quello dell’eccezionalità della relativa previsione e della sua conseguente non estensibilità ad ipotesi non espressamente contemplate” (Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 1986, n. 6186, Rv. 448460-01), e ciò in quanto “l’art. 1373 c.c. non stabilisce affatto che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il recesso sia una facoltà spettante “ex lege” al contraente” (Cass. Sez. 2, sent. 16 luglio 1976, n. 2817, Rv. 381565-01).

Di conseguenza, la pretesa dell’odierno ricorrente che siano individuate – ad opera dell’autorità giudiziaria – condizioni ulteriori, rispetto a quelle “nominatim” indicate nel contratto, si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui, “qualora i contraenti abbiano attribuito ad uno di loro la facoltà di recedere dal contratto ad una determinata scadenza, l’esercizio di questa facoltà non può essere subordinato dal giudice alla ricorrenza di presupposti non previsti dalle parti ed, in particolare, alla sussistenza di una giusta causa, perchè ciò esulerebbe dai limiti della interpretazione della volontà contrattuale, per trascendere in una integrazione di tale volontà non consentita dagli artt. 1373 e 1374 c.c.” (Cass. Sez. Lav., sent. 21 giugno 1974, n. 1888, Rv. 370099-01).

10. Anche l’unico motivo di ricorso incidentale non è fondato.

10.1.1. Al riguardo, va, innanzitutto, evidenziato come non conferente sia il riferimento all’art. 2697 c.c., visto che la sua violazione, “censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01).

Nel caso che occupa non vi sono dubbi che fosse la società Ferrari a dover provare il danno all’immagine del quale ha chiesto il ristoro.

In disparte tale rilievo, va poi evidenziato – quanto alla violazione delle altre norme indicate nel motivo di ricorso – come la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente la prova, prima ancora che del “quantum”, dello stesso “an” del danno all’immagine lamentato da Ferrari, ciò che esclude la possibilità di ricorso alla liquidazione equitativa, visto che “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01).

Non basta, infatti, oggi richiamare la – peraltro, innegabile notorietà planetaria del brand Ferrari, ma occorreva dimostrare, nel giudizio di merito, in quale misura la condotta di Bazerji ne abbia determinato anche solo un “appannamento”, almeno con riferimento al mercato libanese. Difatti, la possibilità di ritenere provata, anche attraverso il ricorso a presunzioni, le “conseguenze” dannose (da risarcire, poi, equitativamente), presuppone che sia data preliminarmente prova del cd. “evento di danno”, ovvero, nella specie, della lesione alla reputazione commerciale di Ferrari, dovendo escludersi che tale evento ricorra automaticamente persino in presenza di comportamenti penalmente illeciti (Cass. Sez. 3, sent. 18 settembre 2009, n. 20120, Rv. 610284-01), giacchè finanche in caso di lesione di interessi costituzionalmente rilevanti occorre, ai fini del risarcimento, “che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa”” (Cass. Sez. 6-Lav., sent. 12 novembre 2019, n. 29206, Rv. 655757-01; tra le tante, anche Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2014, n. 16133, Rv. 632536-01).

10. Attesa la soccombenza reciproca delle parti, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le stesse.

1.1. A carico della ricorrente principale e. di quella incidentale, atteso l’integrale rigetto delle rispettive impugnazioni, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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