Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7384 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 07/03/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 07/03/2022), n.7384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7495-2018 proposto da:

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato SALVATORI PAOLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRUS GIORGIO, BUCHICCHIO

ANDREA;

– ricorrente –

contro

CHEMETALL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14,

presso lo studio dell’avvocato HERNANDEZ FEDERICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ADAMI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1587/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/08/2017 R.G.N. 1588/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2021 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, accertava e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Chemetall Italia s.r.l. a D.C.S. e ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato condannando la società datrice al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegrazione in base all’importo mensile di Euro 5.311,43, dedotto l’importo di Euro 209.867,10 a titolo di aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo ed alla rifusione delle spese per tutte le fasi processuali.

2. Il giudice del rinvio, per quanto qui interessa, nell’individuare la retribuzione globale di fatto da utilizzare quale parametro del risarcimento del danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, ha ritenuto che la domanda di inclusione nella retribuzione mensile degli importi corrispondenti all’uso privato dell’autovettura aziendale, del telefono, della connessione internet, del computer e dei beni in dotazione, pur formulata sin dal primo grado di giudizio, era rimasta priva di una quantificazione esplicitata, tardivamente, solo nel giudizio di rinvio. Inoltre, ha osservato che per la prima volta davanti alla Corte del rinvio era stata chiesta l’inclusione nella base retributiva mensile di alcune voci (assicurazione sulla vita, contributi FASCHIM, ferie, festività e ROL non goduti) neppure menzionate nel ricorso di primo grado.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso D.C.S. affidato a cinque motivi ai quali resiste con controricorso la s.r.l. Chemetall Italia. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 nel testo ratione temporis vigente e si deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe ricostruito la nozione di retribuzione globale di fatto da utilizzare come base per la liquidazione del risarcimento del danno. Sottolinea che tale retribuzione è comprensiva di tutti gli emolumenti che il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato mantenuto in servizio ed il giudice avrebbe dovuto interpretare la domanda nel suo contenuto sostanziale con riguardo alla finalità che si intende perseguire e tenendo conto delle deduzioni e delle tesi svolte. Sostiene che avrebbe dovuto accertarne il contenuto tenendo conto, pertanto, della documentazione prodotta in giudizio evidenziando che sin dal primo grado era stato allegato che per il calcolo della retribuzione parametro del risarcimento si doveva tener conto del CUD del 2009 redditi 8 allegato, dei benefit e di ogni altro beneficio (v. pag. 8 del ricorso che richiama pag. 24 del ricorso di primo grado). Sostiene che perciò erroneamente la Corte del rinvio aveva preso a parametro la retribuzione del mese di aprile del 2008, escludendo peraltro alcune voci (mensa, assegno ad personam, indennità speciale) pacificamente includibili e senza tener conto degli aumenti dei minimi tabellari successivamente intervenuti nel periodo 2009-2017.

5. Il motivo non può essere accolto atteso che il giudice del rinvio ha accertato che l’allegazione in primo grado era generica e che non potevano renderla specifica i documenti allegati senza alcun puntuale riferimento. Va qui ribadito che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto introduttivo del giudizio e le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo (cfr. Cass. 08/02/2018 n. 3022). Peraltro il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. 22/09/2017 n. 22055 e Cass. 06/04/2016 n. 6606).

6. Anche il secondo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione alla sostanziale apparenza della nozione di retribuzione utilizzata che non consentirebbe di comprendere quali siano stati i criteri adottati per individuare la retribuzione parametro da utilizzare per risarcire il danno tra il licenziamento e la reintegrazione – è infondato atteso che la sentenza ha ben chiarito i criteri seguiti nell’individuare la retribuzione da utilizzare quale parametro per la liquidazione del danno ed ha fatto riferimento alla busta paga prodotta chiarendo che invece gli ulteriori conteggi esplicativi erano tardivi, così come tardive erano anche le domande di computo nella base di calcolo delle ferie e dei ROL formulate solo in sede di riassunzione.

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che il giudice del rinvio avrebbe omesso di considerare, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale era la retribuzione nel 2008 risultante dal CUD 2009. Come si era sviluppata, successivamente, per effetto degli aumenti concordati in sede collettiva ed insiste comunque nel prendere a riferimento la busta paga di aprile 2008 si erano pretermesse alcune voci pacificamente ricomprese nella nozione di retribuzione globale di fatto senza motivare le ragioni della loro esclusione.

8. Il motivo è infondato. La Corte di merito non ha affatto trascurato di prendere in esame le circostanze di fatto sopra descritte ed al contrario le ha valutate ed ha ritenuto che delle stesse non si potesse tenere conto per le ragioni che ha specificatamente esposto. Non vi è alcun fatto decisivo trascurato ma piuttosto un motivato diniego di poterlo prendere in esame.

9. Anche il quarto motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, per avere la Corte del rinvio trascurato di avvalersi dei poteri officiosi per attualizzare la retribuzione utilizzando la documentazione prodotta nel giudizio di rinvio onde risarcire integralmente il danno sofferto – non può trovare accoglimento.

9.1. Va qui ribadito che nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cfr. Cass. 25/10/2017 n. 25374 e già Cass. n. 14731 del 2006). Si tratta infatti di uno strumento affidato alla discrezionale valutazione del giudice, preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, che per imporre un obbligo di motivazione nel caso di suo mancato esercizio, presuppone che la parte abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (Cass. 23/10/2014 n. 22534). Nel caso in esame tale prova non è stata offerta.

10. Deve invece essere accolto l’ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce che in violazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, la Corte territoriale avrebbe trascurato di riconoscere sulle somme dovute la rivalutazione monetaria e gli interessi legali spettanti per legge e ritualmente chiesti dal ricorrente sin dal primo grado poiché effettivamente nella sentenza è riscontrabile l’omessa condanna al pagamento degli accessori che ai sensi dell’art. 429 c.p.c., comma 3 sono dovuti per legge e nella specie erano stati anche chiesti.

10.1. L’accoglimento di tale motivo comporta la cassazione della decisione sul punto ma non richiede a questa Corte di disporre un nuovo rinvio atteso che trattandosi di una domanda di condanna generica non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e questa Corte può procedere alla condanna della società controricorrente, decidendo nel merito sul punto la controversia alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. (cfr. per un caso analogo di decisione nel merito Cass. 07/04/2009 n. 8465).

11. In conclusione deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri, e la Chemetall Italia s.r.l. deve essere condannata a corrispondere sulle somme già accertate la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Le spese dell’intero processo, valutato l’esito complessivo della lite, vanno poste a carico della società datrice nella misura già liquidata dal giudice del rinvio per le fasi di merito e di legittimità. Quanto al presente giudizio di legittimità le spese, liquidate nell’intero in dispositivo, devono essere poste a carico della società nella misura di un quinto mentre nel resto devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna la società Chemetall Italia s.r.l. a corrispondere sulle somme già accertate la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Condanna la società Chemetall Italia s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio liquidate come segue:

1. Per le precedenti fasi di merito e di legittimità, come già disposto dal giudice del rinvio, in complessivi 10.000,00 oltre oneri di legge e spese generali.

2. Per il presente giudizio di legittimità – liquidate per l’intero in Euro 6000,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge – e le pone a carico della società nella misura di 1/5 mentre compensa tra le parti i restanti 4/5.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA