Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7383 del 28/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7383 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 22599-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2014
509

difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO
VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CAMPARINI ADA C.F. CMPDAA51B50D037Q, elettivamente

Data pubblicazione: 28/03/2014

1

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controri corrente

avverso la sentenza n. 955/2008 della CORTE D’APPELLO

1042/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

t

di BOLOGNA, depositata il 17/03/2009 R.G.N.

RG 22599-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione, riformando la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia,

diretta ad ottenere, quale lavoratrice a domicilio, l’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti per l’anno 1988 che l’Istituto
convenuto aveva negato per la mancata comunicazione da parte del datore
di lavoro della sospensione dell’attività lavorativa nonostante l’art. 7
del D.L. n.86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1980, non
prevedeva alcun compimento a carico del datore di lavoro.

A fondamento del

decisum

la Corte del merito poneva alcuni principi

affermati da questa Corte ed in particolare quello secondo cui, in difetto
i
di previsione diretta o di espresso rinvio nonsi estendono all’indennità
di disoccupazione con requisiti ridotti i termini e le modalità che sono
previsti per l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali. Pertanto, secondo la predetta Corte, ai fini della fruizione del
trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti non era necessario il
controllo sullo stato di disoccupazione.

Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di
un’unica censura.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

accoglieva la domanda di Ada Camparini, proposta nei confronti dell’INPS,

ik

Con l’unica censura l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 44 e segg. del R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, degli artt. 45,
comma 3, 73, comma 2, 75 e 76 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, in
combinato disposto con l’art. 7, comma 3 0 , del 21 marzo 1988 n.86
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n.160, pone il

diritto nei periodi d’inattività lavorativa intercorrenti tra una
commessa e l’altra ( verificatesi nel caso di specie nell’anno 1988)
all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, oppure se tali
periodi d’inattività, atteso che danno luogo ad uno stato di
disoccupazione involontaria ( peraltro non certificato dall’Autorità
amministrativa) scaturente dall’estinzione del rapporto di lavoro, non
consentano il riconoscimento del predetto diritto all’indennità di
disoccupazione, sia con requisiti ordinari che ridotti”.

La censura è fondata.

E’ necessario premette. che la presente fattispecie riguarda, come
riportato – con riferimento al ricorso di primo grado – dall’INPS nel
presente ricorso e non contestato da controparte il caso di lavoratrice a
domicilio rimasta priva – nell’anno 1958 – di occupazione nei periodi di
sospensione intercorrenti tra la consegna del lavoro commissionato ed un
nuovo affidamento di lavori pur sempre nell’ambito di un unico rapporto
di lavoro con lo stesso committente, mai risolto.

Rileva il Collegio che sulla questione sottoposta all’esame di questa
Corte la Cassazione già si è pronunciata con la sentenza n. 14127 del

2

seguente interpello:”dichiarare se il lavoratore a domicilio abbia

l’ottobre 2002, richiamata dall’INPS, con riferimento ad una fattispecie
del tutto simile alla presente.

Alla soluzione allora adottata, secondo la quale il requisito contributivo
-ridotto, introdotto dapprima con l’art. 7 del d.l. n. 86/1988 e, poi, con

lavoratori a domicilio, la necessità, ai fini della fruizione della
indennità di disoccupazione, della estinzione del rapporto di lavoro e
della iscrizione alle liste di collocamento, va oggi data continuità
giuridica condividendone, in assenza di diverse e convincenti
prospettazioni, il Collegio le argomentazioni.

Del resto, come già rilevato da questa Corte nella sentenza citata n. 14127
del l’ottobre 2002, alle cui articolate osservazioni si rinvia senza
necessità di doverle in questa sede riproporre, la diversa soluzione
finirebbe per assegnare alla indennità di disoccupazione involontaria una
funzione ad essa estranea: quella di integrazione dei guadagni del
lavoratore a domicilio non sufficientemente occupato, una funzione, cioè,
del tutto analoga a quella propria delle garanzie previdenziali di
integrazione salariale, dalle quali il lavoratore a domicilio è
espressamente escluso (art. 9, primo comma, legge n. 877/1973).

La sentenza impugnata,espressione di un diversa

regula luris,

di

conseguenza, va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va
rigettata l’originaria domanda di Camparini Ida.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del
previgente art. 152 Disp. Att. cpc

3

non trovando applicazione

ratione

l’art. l, comma 2, del d.l. n. 108 del 1991, non vale a superare, per i

temporis la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di
previdenza e assistenza, introdotta dall’art. 42, comma undicesimo, decreto
legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24
-novembre 2003 n. 326.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta l’originaria domanda di Camparini Ada. Nulla per le spese
giudiziali dell’intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014
Il Presidente

P.Q.M.

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