Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7383 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31845-2006 proposto da:

LA VIGILANTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato ALLOCCA GIORGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MUSTO ALFREDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA N.

50, presso lo studio dell’avvocato MERILLI EMANUELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TURRA’ SERGIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5509/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/11/2005 r.g.n. 1731/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato GIORGIO ALLOCCA per delega ALFREDO MUSTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 25/09/2003, S.A. esponeva che: aveva lavorato alle dipendenze dell’Istituto di vigilanza “La Vigilante” s.r.l. dal 15/09/1975 con mansioni di guardia giurata, da ultimo con il grado di appuntato; in data 12/06/2003, dopo un provvedimento di sospensione cautelare dal lavoro per giorni quindici, gli era stato comunicato il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, consistenti nell’aver egli aggredito il collega L.L. sul posto di lavoro, all’interno del varco INAM dell’ospedale (OMISSIS) alle ore 22,50; egli si era giustificato negando l’aggressione e specificando di aver solo spostato il collega, il quale, dopo averlo ingiuriato, gli aveva ostacolato la via d’uscita;

il licenziamento era dunque mallo, illegittimo e comunque inefficace, sia perchè fondato su circostanza non vera, sia comunque perchè sproporzionato.

Pertanto adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la declaratoria di nullità, di illegittimità o di inefficacia del licenziamento, l’ordine alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze risarcitorie previste dallo Statuto dei lavoratori.

Costituitasi in giudizio, Istituto di vigilanza “La Vigilante” s.r.l.

contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Assunti il libero interrogatorio del ricorrente e le prove testimoniali ammesse, il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 07/0112005, rigettava la domanda.

2. Avverso tale sentenza, notificata in data 26/01/2005, S. A. proponeva tempestivo appello con ricorso depositato in data 24/02/2005. L’appellante censurava la decisione di primo grado, lamentando che il primo giudice aveva erroneamente ricostruito i fatti e aveva omesso di valutarne altri, idonei a dimostrare l’infondatezza della contestazione disciplinare o, comunque, il suo ridimensionamento. Lamentava altresì la violazione del principio di proporzionalità.

Costituitosi in giudizio, l’Istituto di vigilanza “La Vigilante” s.r.l. contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 20 settembre – 17 novembre 2005 la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava illegittimo il licenziamento; ordinava all’appellata l’immediata reintegrazione dell’appellante nel suo posto di lavoro; condannava l’appellata a risarcire il danno in favore dell’appellante, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo di danno fino all’effettivo soddisfo, nonchè al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali; condannava l’appellata a rimborsare all’appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquidava per ciascun grado in Euro 2.500,00, di cui Euro 1.330,00 per onorario.

3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’Istituto di vigilanza.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato che ha depositato anche memoria.

La ricorrente, dopo la discussione orale, ha depositato note d’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’errore logico commesso dai giudici di merito nell’aver escluso che il “contatto” avvenuto tra lo S. ed il L. concretizzasse l’ipotesi di “vie di fatto” prevista dal CCNL quale motivo di licenziamento; nel contempo la ricorrente evidenzia come la Corte d’appello abbia omesso di esaminare compiutamente e correttamente il contenuto e la portata del referto medico.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la interpretazione operata dai giudici di merito in relazione al contenuto dell’art. 127 del CCNL che prevede, tra le mancanze che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche “il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche tra due dipendenti” e lamenta un erroneo esame, commesso dalla Corte d’appello, della proporzionalità tra la mancanza e la sanzione disciplinare inflitta.

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

3. Giova ribadire che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045 del 1997 e più recentemente Cass. n. 21680 del 2008) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

4. Nella specie la Corte d’appello – premesso che il c.c.n.l.

applicabile nel caso in esame prevede, come fattispecie di giusta causa di licenziamento, “il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti” – ha considerato che la rilevanza disciplinare di questo litigio, ai fini del licenziamento, è subordinata alla condizione che dal litigio si passi alle “vie di fatto”, implicanti cioè un contatto fisico connotato da un’apprezzabile violenza fra i due litiganti, tale da integrare gli estremi delle percosse, anche se non necessariamente delle lesioni personali.

Però, valutando le risultanze probatorie con apprezzamento di merito non censurabile in questa sede di legittimità in quanto assistito da motivazione sufficiente e non contraddittoria, la Corte d’appello ha ritenuto che si era trattato di un mero “spintone”, peraltro giustificato da un preciso comportamento ostativo tenuto nei suoi confronti dal L. (teste Si.: lo S. diede una mera spinta al L., sia pure con forza; teste D. P.: vide lo S. “spingere” il L. per farsi un varco e andare a marcare il cartellino).

In sostanza dalle testimonianze raccolte la Corte d’appello ha potuto appurare che lo S., circa dieci o quindici minuti prima del termine del suo turno di lavoro (ore 23,00), vide il P. (altra guardia giurata) che si accingeva a marcare il cartellino dell’orario di lavoro non solo per se, ma pure per il collega L..

Pertanto chiese al P. il motivo di questo strano comportamento e di qui è cominciato il diverbio. Pochi minuti dopo è sopraggiunto il L., che ha preso a litigare con lo S., il quale, per andare via, lo ha spinto di lato per aprirsi un varco.

Nel referto medico del pronto soccorso – ha ulteriormente accertato la Corte d’appello – la diagnosi è stato di trauma toracico chiuso “riferito”; ossia il medico di turno ha reso quella diagnosi sulla base delle dichiarazioni riferite dal L., mentre dalla scheda di accesso al pronto soccorso non risultava alcun segno clinico rilevato dal sanitario circa l’oggettiva esistenza di un trauma toracico.

In breve la Corte d’appello ha ritenuto motivatamente non raggiunta la prova che fossero state integrate quelle “vie di fatto”, alle quali il contratto collettivo subordina la rilevanza del litigio fra i due dipendenti ai fini del licenziamento. Inoltre ha aggiunto che il contatto fisico, pur avvenuto tra i due lavoratori, era in gran parte giustificato dall'”antefatto”, così che comunque mancava la proporzionalità della sanzione all’addebito.

5 Si tratta in conclusione di una valutazione in fatto, motivata dai giudici di merito in termini sufficienti e non contraddittori, che non evidenzia i denunciati vizi di motivazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 14,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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