Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7383 del 17/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. CENNICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12072-2015 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA
TORQUATO TASSO 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO POLIZZOTTO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1106/2014 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,
depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. In uno con memoria in data 13 dicembre 2019 di costituzione del nuovo difensore è stato depositato estratto di ruolo con sgravio delle pendenze per cui è causa ed il nuovo patrono della contribuente ha dichiarato non aver più interesse a coltivare il ricorso.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, (Cass. N. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020