Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7383 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 07/03/2022), n.7383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 9633/2020 proposto da

M.A. rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Dierna Antonino (PEC (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato PEC (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 5964/15/19 depositata in data 29/10/2019,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– la contribuente ricorreva impugnando l’avviso di accertamento notificatogli per IVA 2010 a seguito di un PVC della Guardia di Finanza con il quale si contestava la illegittima detrazione di iva per operazioni inesistenti;

– la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la sig. Masone;

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione;

– ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il solo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per mancata soddisfazione da parte dell’ente accertatore dell’onere della prova in tema di operazioni commerciali asseritamente inesistenti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto gravante sul contribuente, mentre ne andava onerato l’Ufficio che in concreto quindi non ha assolto a detto onere;

– il motivo è inammissibile;

– si evince dalla lettura della sentenza impugnata come la CTR abbia in realtà ritenuto che “la società non ha provato il contrario a sua discolpa (art. 2697 c.c., comma 2) non essendo stati addotti validi elementi di contrasto ai dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria…” e ancora, il giudice dell’appello ha rilevato come “l’Ufficio si avvale di forti indici presuntivi rispetto ai quali nessuna concreta prova viene fornita dalla appellante…”;

– in forza di tali affermazioni appare chiaro come la CTR abbia invece fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, diversamente da quanto dedotto nel motivo di ricorso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28246 del 11/12/2020; in argomento anche Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 5 07/2018) in tema di IVA, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia;

– nel concreto quindi, surrettiziamente, attraverso la formale deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso tende a sollecitare alla Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie quale operato dal giudice di merito, che ha correttamente operato il riparto dell’onere della prova secondo i principi in materia enunciati dalla Corte;

– conseguentemente, il ricorso è va dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell,,ficorrente princip.a10, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso ti-la-11210 a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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