Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7382 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16916-2020 proposto da:

N.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DEFILIPPI CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; in persona del Ministro

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1182/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata

l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. N.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia avverso l’avviso di bonario pagamento per omesso versamento del contributo unificato di Euro 1.500,00 nel giudizio instaurato davanti alla Commissione Tributaria di La Spezia nr 637/2015 rg.

2. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza che veniva confermata sull’appello del contribuente dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria la quale rilevava la mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo.

3. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e Finanze ha resistito depositando controricorso.

4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 comma 4 e art. 125 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che i giudici di merito hanno errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la provenienza dell’atto processuale privo di sottoscrizione ben poteva essere desunta dalla sottoscrizione del legale in calce alla procura alle liti.

2.11 motivo è infondato

2.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4 (nel testo “ratione temporis” applicabile antecedente alle modifiche di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2016) prevede che il ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale è inammissibile se manca di uno degli elementi considerati essenziali dal legislatore, indicati al comma 2, ad eccezione del codice fiscale e dell’indirizzo PEC, ovvero quando non vi sia la sottoscrizione a norma del comma 3; il comma 3 prevede che ” il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione…..dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 7 (con modalità del conferimento dell’incarico: atto pubblico, scrittura privata autenticata, sottoscrizione autografa certificata in calce o a margine dell’atto processuale, ovvero oralmente e verbalizzata all’udienza pubblica), salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente.” In questo caso vale quanto disposto dall’art. 12, comma 5, cioè la possibilità di stare in giudizio personalmente per chi è in possesso dei requisiti richiesti. H requisito della sottoscrizione è previsto anche dalla disciplina del codice rito il cui art. 125, in riferimento agli atti di parte, prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore.

2.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, evidenziato dal contribuente nel ricorso, il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell’atto, con conseguente inammissibilità del ricorso, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso, solo quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso. (cfr. tra le tante Cass. 1275/20115971/2014 e 7443/2017)

2.3 In particolare si è ribadito che ” Interpretato restrittivamente il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, va dunque ribadito che anche per il ricorso alla Commissione tributaria provinciale la previsione d’inammissibilità deve conseguire solo là dove e nei limiti in cui la mancanza della sottoscrizione sia materiale e totale, e non quando tale elemento formale, la cui funzione è quella di costituire un nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso; deve, pertanto, ritenersi l’ammissibilità del ricorso allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce, figuri apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell’atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, conseguentemente, la paternità” (cfr. Cass. 20617/2019).

2.4 Ciò premesso, secondo l’insindacabile accertamento in punto di fatto compiuto dalla CTR: a) il ricorso introduttivo non è stato sottoscritto, né dalla parte personalmente, né dal procuratore costituito, e tanto, sia in riferimento all’originale depositato presso la segreteria della CTP, sia alla copia notificata alla parti; b) la procura è stata resa su foglio separato dal ricorso senza che vi fossero segni esteriori tipici (quali la presenza di timbri di congiunzione, numerazione progressiva dei fogli).

2.5 Alle luce di tali elementi, i giudici di secondo grado hanno correttamente constatato l’impossibilità di attribuire, secondo l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto, sanate

una qualche efficacia sanate circa l’asserita riferibilità al ui difensore della paternità del ricorso privo di sottoscrizione alla procura rilasciata su foglio separato dal ricorso.

3. Il ricorso va rigettato.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito,

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de? ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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