Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7381 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30499-2006 proposto da:

CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L., (già CARLSON WAGONLIT ITALIA S.p.A.

ed ancora prima AGENZIA VIAGGI GEMINI S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.D.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ABATI MANLIO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5189/2 006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/08/2006 R.G.N. 5239/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI, per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato ABATI MANLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.6.2001 al Tribunale di Roma A.d.M.C. conveniva in giudizio l’Agenzia Viaggi Gemini s.p.a. e chiedeva al giudice adito di accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli in data (OMISSIS) per soppressione del posto di lavoro cui era addetto, nonchè di condannare la società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate.

La società si costituiva e deduceva che il licenziamento era stato dovuto alla riorganizzazione aziendale ed alla soppressione dell’Ufficio Affari Fiscali, cui il dipendente era addetto, ed alla impossibilità di ricollocarlo utilmente nell’azienda.

Il Tribunale, espletata l’istruzione, respingeva il ricorso.

Proponeva impugnazione il lavoratore e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 21.8.2006, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la illegittimità del licenziamento, ordinava la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro con mansioni equivalenti a quelle già espletate e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, oltre accessori.

La Corte osservava che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo doveva ritenersi illegittimo per violazione dell’obbligo di repechage, non avendo la società, gravata del relativo onere, provato l’impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza nel posto di lavoro soppresso, tenuto anche conto del fatto che nell’anno successivo a quello del licenziamento risultavano assunti 66 nuovi dipendenti aventi la stessa qualifica di “impiegato” propria del licenziato.

Per la cassazione di tale sentenza la società Carlson Wagonlit Italia s.r.l. (già Agenzia Viaggi Gemini s.p.a.) ha proposto ricorso con tre morivi.

L’intimato ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 la società censura la sentenza impugnata per aver affermato che il datore di lavoro non aveva provato l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altra posizione lavorativa. Sostiene la ricorrente che era onere del lavoratore quantomeno allegare ed indicare in quali posti di lavoro potesse essere utilmente riutilizzato, avendo la società provato la soppressione dell’ufficio cui il dipendente era addetto.

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, la società si duole che la Corte territoriale, malgrado nel giudizio di appello fosse stata raggiunta una “semipiena probatio” in ordine alla impossibilità di repechage, non abbia fatto uso del potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori che erano teoricamente idonei a superare ogni incertezza probatoria.

Con il terzo motivo di ricorso, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, la società sostiene che la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento su un dato di fatto non pacifico e contestato, e cioè che nell’anno 2000 risultavano assunti altri 66 lavoratori con la stessa qualifica del licenziato; in tal modo la Corte ha erroneamente e irragionevolmente assunto la perfetta equivalenza della generica nozione di “impiegato” contenuta nella nota integrativa al bilancio dell’anno 2000, e riferibile a dipendenti amministrativi addetti al settore organizzazione viaggi, con quella specifica del licenziato, impiegato di concetto adibito al settore fiscale e finanziario soppresso.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ove il datore di lavoro, giustificazione del licenziamento, adduca, con valutazione rientrante i nell’esercizio della libertà di iniziativa economica non sindacabile in sede giudiziaria, la necessità di sopprimere un posto di lavoro, incombe sul medesimo datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di assegnare il lavoratore licenziato ad altro posto, con riguardo alla sua capacità i professionale ed alle caratteristiche dell’intera azienda, e non soltanto del reparto soppresso, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare i presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato ovvero l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva) (cfr. tra le tante Cass. n. 11720/2009, n. 6552/2009, n. 15500/2009, n. 25883/2008).

Nella specie, trattandosi poi di azienda di grandi dimensioni, non è censurabile la valutazione del giudice di merito che ritiene non assolto da parte del datore di lavoro il suddetto onere probatorio, sul rilievo – desunto 1 dalla nota integrativa al bilancio dell’anno 2000 – dell’aumento, rispetto al 1999 (anno del licenziamento), del numero dei dipendenti con qualifica di “impiegato” da 291 a 357, nonchè dell’elevato grado di istruzione dell’impiegato licenziato, che lo rendeva utilizzabile anche in settori diversi da quello degli affari fiscali cui era stato in precedenza addetto. In presenza di tale obbiettiva situazione di fatto la valutazione del giudice di appello non è neppure censurabile per aver omesso di rilevare la mancata allegazione da parte del licenziato di altro possibile posto per il reimpiego.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso avendo questa Corte precisato che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi di prova esperibili (Cass. n. 6023/2009, n. 14731/2006). Nella specie un siffatta richiesta non risulta avanzata al giudice di appello, sicchè l’omesso esercizio di tale potere non è censurabile in questa sede.

La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati. Di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 33,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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