Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7381 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7947/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Q.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO

MAJORANA 171, presso lo studio dell’avvocato CATERINA CAPUT, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5087/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia (sez. Lecce), che l’11 febbraio 2015 ha disposto, a favore del Dott. Q.P., medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per l’intero periodo dal 2004 al 2008. La contribuente si difende con controricorso e memoria.

Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di dotazioni strumentali e l’ausilio di una segretaria part-time.

La decisione del giudice regionale, pur assai succinta, è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 63952) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda essenzialmente l’ausilio di una semplice segretaria part-time. Il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente, non risultando peraltro censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ogni caso precluse dalla cd. “doppia conforme” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629829).

Col secondo motivo, l’Agenzia delle entrate fondatamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) – la sentenza d’appello laddove che “non essendo maturato… il quadriennio previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, fra il deposito dell’istanza all’amministrazione (11.06.2009) e la data dei versamenti IRAP operati nel 2004, il Q. non è incorso in decadenza e dunque ha diritto al rimborso dell’intera somma richiesta”. La CTR, con proprio accertamento in fatto, ha appurato che vi sono stati “dei versamenti IRAP operati nel 2004”; ne deriva che per tali pagamenti, siccome effettuati entro il 31 dicembre 2004, il quadriennio decadenziale previsto dall’art. 38 cit. è irrimediabilmente spirato prima del deposito, in data 11 giugno 2009, dell’istanza di rimborso all’amministrazione.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, rigettando il primo motivo e accogliendo il secondo, cassi in relazione la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetti la domanda introduttiva limitatamente ai “versamenti IRAP operati nel 2004”. Il parziale accoglimento della domanda e il recente consolidamento della giurisprudenza in tema di IRAP dei professionisti giustifica la compensazione integrale di tutte le spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza d’appello in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta parzialmente domanda di rimborso per i soli importi versati nel 2004 e la accoglie nel resto. Compensa tutte le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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