Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7380 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Procedura DOCFA S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia 67, presso l’avv.

Gradara Rita, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Falsitta

Gaspare e Silvia Pansieri giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 13^, n. 18/13/06 del 21 febbraio

2006, depositata il 27 febbraio 2006, notificata il 31 marzo 2006;

sui ricorsi R.G. un. 18467/07 e 24091/07 proposti da:

S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, largo Somalia 67, presso l’avv. Rita Gradara, rappresentata e

difesa dagli avv.ti prof. Gaspare Falsitta e Silvia Pansieri giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Cicerone 28, presso l’avv. Guido Orlando,

che, unitamente, all’avv. Edoardo Nanetti, lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 2^, n. 145/2/06 del 10 luglio

2006, depositata il 26 marzo 2007, non notificata;

e sui ricorsi R.G. nn. 18468/07 e 24093/07 proposti da:

S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, largo Somalia 67, presso l’avv. Rita Gradara, rappresentata e

difesa dagli avv.ti prof. Gaspare Falsitta e Silvia Pansieri giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Cicerone 28, presso l’avv. Guido Orlando,

che, unitamente, all’avv. Edoardo Nanetti, lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 2^, n. 146/2/06 del 10 luglio

2006, depositata il 26 marzo 2007, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato,

Silvia Pansieri per la società S.F.I.R. e Roberta Corsi per delega

dell’avv. Guido Orlando per il Comune di Ferrara;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento dei ricorso R.G. n.

17885/06 e per il rigetto degli altri ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente, riceveva da parte del Comune di Ferrara due avvisi di accertamento ai fini ICI sulla base della rendita di Euro 339.467,12 attribuita ad un capannone industriale con stima diretta del 18 settembre 1999 e ricavata attribuendo un saggio di redditività del 2% al valore fondiario dell’immobile: la rendita in questione non era stata notificata era stata affissa all’albo pretorio. La società contribuente, unitamente agli avvisi ai fini ICI, impugnava la rendita nei confronti dell’Agenzia del Territorio sostenendo di aver presentato nel 2002 una dichiarazione di variazione per “fusione, diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione”, proponendo con la procedura DOCFA una rendita di Euro 210.056,00 che riteneva essere divenuta definitiva per la mancata notifica nel termine assegnato dalla legge di una rettifica da parte dell’Agenzia (in realtà la rettifica era operata con stima del 2003, dalla quale risultava attribuita all’immobile una rendita pari ad Euro 350.405,00, anch’essa poi impugnata dalla società contribuente in altro giudizio).

Le controversie – quella relativa alla contestazione della rendita nei confronti dell’Agenzia del Territorio e quelle relative alla pretesa ICI nei confronti del Comune di Ferrara – seguivano strade differenti.

L’impugnazione relativa all’attribuzione di rendita (del 1999) veniva accolta dalla Commissione adita sulla base della ritenuta definitività della rendita proposta dalla società contribuente con la procedura DOCFA per l’inutile decorso del termine senza che l’Ufficio notificasse un avviso di rettifica. L’impugnazione avverso l’avviso di accertamento ai fini ICI per il 2000 e l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento ai fini ICI per il 2000 erano accolte in conformità alla decisione che era stata adottata nella controversia relativa alla contestazione della rendita attribuita.

L’appello dell’Agenzia del Territorio era respinto, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva anch’essa la definitività della rendita proposta dalla società contribuente con la procedura DOCFA, ritenendo, consequenzialmente, incongrua la rendita attribuita nel 1999 a fronte di quella inferiore proposta nel 2002 dalla società contribuente. Gli appelli del Comune di Ferrara erano accolti, ritenendo il giudice di merito che la rendita proposta nel 2002 dalla società non potesse valere retroattivamente per le annualità accertate ai fini ICI (per le annualità 2000 e 2001).

L’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ad essa sfavorevole con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso.

La società contribuente ha proposto separati ricorsi per cassazione avverso le sentenze ad essa sfavorevoli relative all’accertamento ICI per l’anno 2000 e all’accertamento ICI per l’anno 2001 con unico motivo. Resiste il Comune di Ferrara con controricorso, che è stato iscritto a ruolo come se contenesse anche la proposizione di un ricorso incidentale, mentre alcun motivo di impugnazione incidentale è svolto nell’atto, nè sono formulate in proposito apposite conclusioni.

Diritto

MOTIVAZIONE

Va rilevato preliminarmente il carattere pregiudiziale della definizione della controversia relativa alla contestazione della rendita nei confronti dell’Agenzia del Territorio, rispetto alla definizione delle controversie relative agli avvisi di accertamento ai fini ICI. Ed invero i ricorsi proposti dalla società avverso le sentenze che hanno deciso relativamente agli accertamenti ICI denunciano in via principale la necessità che le cause siano riunite a quella concernente l’attribuzione della rendita e in subordine che le controversie relative all’ICI siano sospese ai sensi dell’art. 395 c.p.c.. Stante il carattere di pregiudizialità della definizione della controversia relativa alla contestazione della rendita nei confronti dell’Agenzia del Territorio, si palesa l’opportunità di disporre la riunione dei ricorsi in esame, per una valutazione congiunta e consequenziale delle diverse problematiche connesse.

Procedendo all’esame del ricorso concernente l’impugnazione della sentenza emessa nella controversia relativa alla rendita attribuita all’immobile, emerge la necessità di un esame preliminare del secondo motivo articolato nel suddetto ricorso con il quale l’amministrazione censura, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta definitività della rendita proposta dalla società contribuente in relazione al mancato rispetto del termine, asserito perentorio, stabilito dalla legge per la rettifica del classamento proposto dal contribuente.

Il motivo è manifestamente fondato in forza del principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di catasto dei fabbricati, con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura – cd. DOCFA – per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi; la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56 la funzione di rendita proposta, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo (entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni) di un anno assegnato all’ufficio dal D.M., art. 1, comma 3, per la determinazione della rendita catastale definitiva non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere di rettifica – costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto, ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come rendita proposta fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva” (Cass. n. 16824 del 2006). Poichè la sentenza impugnata fonda la propria valutazione unicamente sull’affermata definitività della rendita proposta dal contribuente che assume a parametro di valore anche per il passato, la sentenza impugnata deve esser cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, dovendo essere rivalutata la situazione alla luce della impossibilità di attribuire alla rendita proposta dalla società contribuente quella definitività che ha condizionato la decisione della controversia. Devono essere altresì accolti i ricorsi proposti dalla società contribuente avverso le sentenze che hanno deciso sugli accertamenti ICI, in quanto l’esame della relativa questione non può che essere conseguente alla definizione della questione relativa alla rendita, senza che alcuna pronuncia debba rendersi in ordine ai supposti, ma non proposti ricorsi incidentali. Di conseguenza anche le sentenze impugnate con tali ricorsi debbono essere cassate, con rinvio delle cause riunite ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi R.G. nn. 17885/06, 18467/06, 24091/06, 18468/06, 24093/06, accoglie il secondo motivo del ricorso R.G. 17885/06, assorbito il primo, accoglie i ricorsi R.G. nn. 18467/06 1 18468/06, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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