Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7380 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7006/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Q.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIA 42,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GIOFFREDA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO CINQUE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia (sez. Lecce), che l’11 febbraio 2015 ha confermato la sentenza della CTP – Lecce che ha disposto, a favore della Dott. Q.T., medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2004. La contribuente si difende con controricorso. Il contribuente resiste con controricorso.

Indi, prima sopravviene l’indicazione nomofilattica di Sez. Un. n. 9451 del 10/5/2016; poi l’avvocatura erariale rinuncia al ricorso con atto notificato alla controparte. La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/2/2015). Pertanto va dichiarata l’estinzione del processo. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nè in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Sez. 6-1, n. 23175 del 12/11/2015), nè riguardo a parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (Sez. 6-L, n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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