Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 738 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 19/01/2010), n.738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

GLOBAL SYSTEM DI FULVIO FERRERI & C. SAS;

– intimato –

e sul ricorso n. 451/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.F., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 63/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/04/2005, avverso la sentenza n. 167/2005 depositata

il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. DIDOMENICO Vincenzo;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la nullita’ della prima e

seconda sentenza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per Cassazione avverso le sentenze della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 19/04/2005, confermative, salvo che per le spese la prima, delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che avevano accolto rispettivamente i ricorsi della “Global System S.a.s.

di F. Ferreri e C” e dei soci F.F. e P. G. avverso gli avvisi di accertamento ILOR e IRPEF 1995.

Si dolevano i ricorrenti di violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e di vizio motivazionale; in particolare, in ordine alla prima sentenza, censuravano l’affermazione della CTR secondo la quale sarebbe indimostrato che, pur incontestabile la illegittimita’ dell’operato della societa’, non era provato che la stessa avesse ricevuto un utile, assumendo che una tale affermazione sarebbe apodittica e contrastante con le massime di comune esperienza oltreche’ perplessa perche’ fondata su prospettazione di alternative ipotetiche; in ordine alla seconda, assumevano che fosse ingiustificato il solo rinvio al quanto statuito con la prima sentenza in ordine al reddito della societa’.

I contribuenti non resistevano.

Le cause venivano rimesse in decisione alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi per la evidente connessione essendo l’uno relativo al reddito di una societa’ di persone e l’altro relativo al reddito personale dei soci della medesima.

Deve, poi, rilevarsi che, essendo impugnati gli avvisi di accertamento relativo al reddito d’impresa di una societa’ di persone e dei soci, le SS.UU (sent. n. 14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unita’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 196, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla societa’, riguarda inscindibilmente sia la societa’ sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Nei casi in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessita’ della integrazione del contraddittorio o di riunione ab imis, non essendo certo la riunione operata in questa sede sufficiente a garantire le esigenze sopra evidenziate di trattazione unitaria dei procedimenti, con la conseguente necessita’ del rilievo d’ufficio della nullita’ degli interi processi, comprese le sentenze di primo grado e della rimessione delle parti davanti alla Commissione tributaria provinciale della Lombardia per la rinnovazione del giudizio con la partecipazione contestuale e necessaria di tutti i soggetti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il presente procedimento a quello n. 18288/06. Pronunziando sui ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla CTP della Lombardia, che provvedera’ anche sulle spese dei presenti giudizi.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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