Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 738 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 14/01/2011), n.738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31089-2006 proposto da:

PA.MA.GIU. S.R.L. (OMISSIS) in persona del unificato l.r.t.p.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SCALA ANGELO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato MONETTI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NONETTI ALFONSO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/1/2006, depositata il 01/02/2006, R.G.N.

5239/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI MASSIMO

che ha concluso per la estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che PA.MA.GIU. s.r.l., ricorrente avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 281/2006, ha rinunciato al ricorso con dichiarazione in data 20.11.2010, con la quale si rappresenta che le parti hanno transattivamente composto la controversia e si domanda che il procedimento sia dichiarato estinto senza alcun provvedimento in ordine alle spese, ovvero con compensazione delle stesse;

che tale dichiarazione è stata sottoscritta in data 21.11.2010 anche dal difensore del controricorrente R.A., sicchè può provvedersi in conformità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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