Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 738 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23242/13 proposto da:

G.L.A. e G.F. – quali eredi di G.G.

– elettivamente domiciliati in Roma, Viale Pasteur n. 33, presso lo

Studio dell’Avv. Giovanni Nappi, rappresentati e difesi dall’Avv.

D’Argenzio Fabio, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 27/03/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 5 febbraio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 27/03/13 depositata il 5 febbraio 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione n. 292/03/11 della Commissione Tributaria di Benevento che aveva respinto il ricorso promosso da G.G. contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) tasse automobilistiche 2005.

Per quanto d’interesse la CTR riteneva preliminarmente inammissibili in quanto “proposte per la prima volta in appello” – le eccezioni formulate dai successori mortis causa del contribuente di difetto di “legittimazione processuale dei sottoscrittori dell’atto di costituzione di Equitalia Sud in primo grado e dell’omessa chiamata in causa della Regione Campania” e invece infondate l’eccezione di difetto di notifica della cartella perchè “sanata dalla proposizione del ricorso” e l’eccezione di mancanza di sottoscrizione della ridetta cartella in quanto “comunque non prevista dalla legge come motivo di nullità”.

G.L.A. e G.F. – appunto eredi di G.G. proponevano ricorso per cassazione affidato a un solo articolato motivo. L’intimato concessionario non presentava difese.

Diritto

1. Con l’unico articolato motivo – “Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 e 2, art. 14, comma 3, art. 23, comma 3, art. 53, comma 1, art. 4, comma 1 e art. 19, comma 3, nonchè, art. 75 c.p.c., comma 3, art. 77 c.p.c., comma 1, art. 182 c.p.c., D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 e L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Vizio di omessa pronuncia e/o di ultrapetita, ex art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” – i contribuenti lamentavano che la CTR avesse dichiarato inammissibili o respinte talune tra le eccezioni ricordate in narrativa del presente.

Le doglianze sono però infondate:

1.1. con riguardo alla mancata partecipazione della Regione non solo perchè non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, ma altresì perchè i contribuenti nemmeno avevano interesse processuale ex art. 100 c.p.c., a censurare la CTP in ordine al non accoglimento della richiesta di chiamata in causa della Regione fatta dal concessionario alla CTP, ciò proprio sulla scorta di quanto rammentato dagli stessi circa i “principi di diritto enunciati in subiecta materia dalle Sezioni Unite con la famigerata pronuncia n. 16412 del 25 luglio 2007”, secondo i quali principi l’omessa chiamata in giudizio dell’impositore comporta esclusivamente che il concessionario risponde anche nel merito tributario (Cass. sez. 6^ n. 21220 del 2012; Cass. sez. trib. n. 13082 del 2011);

1.2. con riguardo al rigetto dell’eccezione di nullità della notifica della cartella – secondo la CTR sanata ex art. 156 c.p.c., dalla proposizione del ricorso – il motivo è preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza causa la mancata trascrizione della notifica in parola che impedisce alla corte di verificare che il contenuto corrisponda a quanto affermato dai contribuenti nonchè causa la mancata indicazione del tempo e luogo di produzione della stessa al fine di poter accertare che non sia stato violato l’art. 372 c.p.c. (Cass. sez. 6 n. 4220 del 2012; Cass. sez. 3, n. 12970 del 2011).

2. In mancanza di avversarie difese non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

PQM

La Corte respinge il ricorso; dandosi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ridetto D.P.R. n. 155 cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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