Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7379 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31453-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, N.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1366/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/11/2005 R.G.N. 1814/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 luglio 2003 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda di N.I. intesa ad ottenere l’accertamento della sua condizione di “cieca ventesimista”, dichiarava la carenza di legittimazione dell’INPS e accoglieva la domanda nei confronti del Ministero dell’Economia. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro, che, con sentenza del 22 novembre 2005, in accoglimento dell’appello del Ministero riteneva legittimato passivamente solo l’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130.

2. Di questa decisione l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. Il Ministero e la N. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, l’INPS deduce che la domanda della N. era diretta, inammissibilmente, ad ottenere il mero riconoscimento delle sue condizioni di invalidità, senza ulteriore richiesta di accertamento del diritto alla prestazione o di condanna alla sua erogazione, e lamenta che la Corte d’appello, omettendo di esaminare la relativa eccezione formulata dall’Istituto in sede di appello incidentale, abbia ritenuto ammissibile una tal domanda con il conseguente riconoscimento della legittimazione passiva dell’INPS. 2. Il ricorso non è fondato.

Secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130 applicabile nella controversia ratione temporis, l’INPS è legittimato passivamente per le domande aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali e nei suoi confronti lo stato di invalidità va accertato in via incidentale senza necessità di promuovere un doppio giudizio, per l’accertamento delle condizioni sanitarie e per il conseguimento delle prestazioni; va invece esclusa, come la giurisprudenza di questa Corte ha precisato, l’ammissibilità di azioni di mero accertamento dello stato di invalidità civile (cfr. Cass. n. 6565 del 2004, e altre conformi).

Nella specie, la sentenza impugnata ha richiamato tali principi e ha configurato la domanda come intesa all’accertamento del diritto alla prestazione, e non al mero riconoscimento delle condizioni di invalidità, e ha quindi ritenuto la legittimazione passiva dell’INPS, così implicitamente rigettando l’eccezione di inammissibilità da questo formulata.

In tal modo, la decisione si sottrae alle censure dell’Istituto ricorrente, sotto ogni profilo, poichè dall’esame del ricorso introduttivo, consentito in questa sede in ragione dei vizi denunciati, risulta che la N. ha chiesto l’accertamento sanitario della invalidità civile “con conseguente pagamento delle provvidenza economiche di legge” e “con valore di giudicato anche nei confronti del convenuto INPS ai fini della decorrenza dei termini di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 4”; la domanda era quindi diretta all’accertamento del diritto alla prestazione assistenziale e, pertanto, la Corte d’appello ne ha correttamente ritenuto l’ammissibilità.

3. In conclusione, il ricorso è respinto.

4. Nulla per le spese in mancanza di difese da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA