Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7379 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5301/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL CORSO 504,

presso lo studio dell’avvocato VICTOR GENNARO MATRONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato VINCENZO GIORGIO COTRONEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5438/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lombardia che il 15 dicembre 2015 ha confermato il rimborso dell’IRAP pagata dall’Avv. G.A. per gli d’imposta dal 2000 al 2009. La contribuente resiste con controricorso.

Coi due motivi la ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto processuali (proc. trib., art. 36) e sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’ausilio di uno studio e di una segretaria. La Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c., anche in presenza di un “error in procedendo”), che ricorre pure nel caso di motivazione omessa (Cass., Sez. 1, del 2013) o solo apparente. (Cass., Sez. L, n. 23989 del 2014), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., Sez. U, n. 2731 del 2017). La decisione del giudice regionale, pur inadeguata sul piano del rispetto delle forme motivazionali, è nella sostanza conforme ai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Dalla lettura combinata della sentenza d’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di uno studio normalmente attrezzato e di una segretaria. Il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente, non risultando peraltro altre censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 e dell’art. 384 c.p.c., u.c., con ordinanza di rigetto e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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