Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7379 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 16/03/2021), n.7379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29465-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 399/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con sentenza nr. 399/2019 la CTR dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello di F.S. avverso la pronuncia della CTP di Reggio Emilia con cui era stato respinto il ricorso della contribuente relativamente all’impugnativa dell’avviso di accertamento avente ad oggetto la rideterminazione con il metodo sintetico per gli anni di imposta 2007 e 2008.

Il giudice di appello rilevava la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione. Osservava infatti che qualora l’atto sia firmato da un soggetto diverso dal direttore dell’Amministrazione l’eventuale delega doveva essere attribuita con un atto formale e risultare esplicitamente in esso, elementi che nella specie mancavano.

L’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non resiste la parte intimata.

Si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si rileva in particolare che la CTR sarebbe incorsa in errore ritenendo che l’avviso fosse indirizzato su di un unico atto mentre originariamente gli atti erano due separati che erano stati impugnati distintamente e successivamente riuniti.

Si osserva che il secondo errore sarebbe consistito nel fatto di considerare il singolo atto preso in esame come firmato da T.L. mentre dagli atti di causa risulta che T.,in qualità di direttore provinciale, fosse firmatario delle delega di firma prodotta in giudizio e correttamente richiamata in sentenza.

Il motivo è fondato.

Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè della sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado, e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

E’ stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.).

Va inoltre evidenziato che in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’Ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta, però, la qualifica dirigenziale in quanto l’espressione “impiegato della carriera direttiva”, contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non equivale a “dirigente” ma richiede un quid minus, considerato che a seguito delle evoluzioni normative e contrattuali, succedutesi dal 1973 in poi, l'”impiegato della carriera direttiva” oggi corrisponde al “funzionario della terza area” (cfr. Cass. nn. 22800/2015, 959/2015).

Poste tali premesse l’avviso di accertamento impugnato, come emerge dal ricorso che in ossequio al principio dell’autosufficienza, trascrive la parte del provvedimento che qui rileva, sono stati firmati dal Capo Area D.F. per delega conferita dal direttore provinciale T.L. in forza dell’atto nr. 16 del 2013 richiamato nell’impugnata sentenza.

La delega in capo al funzionario D. è stata pertanto conferita in epoca antecedente alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento datati 23.10.2013 che pertanto deve ritenersi conforme a legge.

La pronuncia va cassata e rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna che in diversa composizione provvederà al riesame dei motivi rimasti assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione per l’esame dei motivi rimasti assorbiti.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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