Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7378 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4837-2020 proposto da:

IL III MILLENNIO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUCCINI, 9 presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO RUVITUSO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato NUNZIO COSTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 5351/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr. 25/2019 la CTR della Campania dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da D.F.R. avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente relativo al provvedimento di diniego tacito sulla richiesta di sgravio di 44 cartelle per le quali si assumeva la conoscenza solo attraverso l’estratto ruolo chiesto all’Agente per la riscossione.

Rilevava che i motivi di gravame non si erano confrontati dialetticamente con la motivazione della sentenza.

Osservava infatti che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego sull’istanza di annullamento in autotutela richiede la sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale che non ricorre ove il contribuente deduca la violazione del generico diritto alla tassazione conforme al principio di capacità contributiva.

Avverso tale sentenza D.F.R. propone ricorso per cassazione con un unico articolato motivo illustrato da memoria cui resiste l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Diritto

Considerato che:

Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che il giudice sarebbe incorso in un grave errore dichiarando l’inammissibilità del gravame ritenendo che l’impugnazione non si sarebbe confrontata dialetticamente con la motivazione della sentenza.

Evidenziava che la contribuente non si era limitata ad insistere nella ritenuta ammissibilità del ricorso ma, senza entrare nel merito della pretesa tributaria, aveva sollecitato la CTR di svolgere un sindacato di legittimità sul diniego di sgravio facendo rilevare che nell’estratto di ruolo erano presenti diverse cartelle e di aver chiesto una copia conforme e di aver ricevuto dall’Ader una dichiarazione attestante l’impossibilità di rilasciare le copie conformi in quanto non in possesso delle cartelle.

Il ricorso è inammissibile, in quanto sottopone al vaglio della Corte un riesame del fatto precluso in sede di legittimità, non conformandosi, peraltro, allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante dalle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Ed infatti, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – il vizio in esame deve intendersi quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. n. 28069/2018). Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”. (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n. 8053).

Nel caso di specie, la ricorrente, censurando anomalie motivazionali, sottopone al vaglio della Corte un accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità, giacchè la censura sottende una diversa valutazione dei presupposti per l’azione di sgravio, mettendo in discussione l’accertamento dei fatti così come compiuto dal giudice di seconde cure, mascherando la richiesta di un ulteriore grado di merito, preclusa in questa sede.

Il motivo è comunque infondato in relazione alla ammissibilità nella fattispecie dell’impugnativa di diniego tacito in autotutela, in quanto la CTR si è adeguata ai principi della giurisprudenza di questa Corte in materia di decisione dell’Amministrazione sull’annullamento di un atto impositivo (autotutela) e sui limiti della sua impugnabilità.

E’ stato infatti affermato dalla giurisprudenza che l’autotutela è espressione di un potere discrezionale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale, e nella valutazione del quale deve essere considerata l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici da bilanciare rispetto a quelle rappresentate dal contribuente (Cass. n. 5332 del 22/02/2019); l’esercizio di tale potere, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. n. 21146/2018). Inoltre, “in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018; v. anche n. 4937 del 20/02/2019).

Nella fattispecie la CTR ha escluso l’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento delle cartelle, sottese all’estratto di ruolo, che avrebbe potuto consentire un sindacato giurisdizionale sull’attività discrezionale dell’Ufficio, e ritenuto inammissibile l’istanza della contribuente volta ad ottenere un provvedimento di autotutela sulla base di eventi sopravvenuti rispetto all’atto impositivo.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 11.000,00 oltre s.p.a.d.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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