Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7378 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 11/05/2021, dep. 07/03/2022), n.7378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35694-2019 proposto da:

COOPESERVICE COOPERATIVA SRL, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI GIACOBBE;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO MARTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11 /05/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA

DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 25 luglio 2019, la Corte d’Appello di Messina, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Messina nel giudizio promosso da C.P. nei confronti della Coopservice Cooperativa a r.l., in riforma di quella pronunzia e limitatamente all’entità delle differenze retributive pretese dal C., accertava in riduzione rispetto alla sentenza del primo giudice, il credito a tale titolo azionato;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione, sollevata dalla Società cooperativa, di nullità dell’intero procedimento conseguente alla nullità della notifica, per essere stata questa correttamente effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso la sede legale all’epoca risultante dalla visura catastale, così da risultare idonea a realizzare la presunzione di conoscenza dell’atto da parte della Società stessa, e nel merito di dover confermare la dichiarata illegittimità del licenziamento ed, al contrario, di cover rettificare, alla stregua della rinnovata CTU, l’importo relativo al credito retributivo;

che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Società cooperativa, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il C.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata; che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la Società cooperativa ricorrente, nel denunciare il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 145 e 140 c.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa considerazione del mancato compimento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità c.d. relativa del destinatario da parte dell’incaricato della consegna del plico notificato a mezzo posta, il quale non ha provveduto alla compilazione della raccomandata con avviso di ricevimento facendola seguire dal deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma ha immediatamente disposto la restituzione al mittente del modello 23L, come se si trattasse di soggetto ignoto all’indirizzo indicato, con conseguente nullità della citazione, non sanata per essere rimasta la parte contumace;

– che parte ricorrente sostanzialmente denuncia un error in procedendo (cfr. Cass. n. 24247/2016 e Cass. n. 12690/2018), in relazione al quale è consentito a questa Corte l’esame diretto degli atti del giudizio di merito;

– che il motivo merita accoglimento, risultando effettivo il comportamento denunciato a carico dell’incaricato della consegna del plico notificato a mezzo posta (attestazione di irreperibilità assoluta apposta sull’avviso di ricevimento e seguita dalla restituzione dell’atto al mittente, anziché dal deposito presso l’ufficio postale), che deve ritenersi mai giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, implicando alla stregua dell’orientamento di questa Corte la nullità della notifica, non sanata dalla costituzione della controparte, e dell’intero procedimento (cfr. Cass. 14.1.2021, n. 464);

che, pertanto, il ricorso va accolto e, versandosi in un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica, che disporrà anche per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

 

 

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