Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7377 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2762-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LOMBARDIA 23/C, presso lo studio dell’avvocato GUIDI ENRICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BISAIL ALESSANDRO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
SASSARI, depositata il 22/01/2007 r.g.n. 241/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso per cessazione materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 10.1/22.1.2007, rigettava l’appello proposto dalle Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 24.5.2006 che dichiarava che tra le Poste Italiane e M.P. P. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 9.11.1999.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con quattro motivi.
Resiste con controricorso M.P.P..
E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il (OMISSIS).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni dell’accordo collettivo del 10.7.2008 in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo indeterminato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale il M. è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società ,seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010