Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7377 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. I, 07/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 07/03/2022), n.7377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21916/2020 proposto da:

B.L., rappresentato e difeso dall’avv. ANGELO RANELI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

23/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da B.L. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.L., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente, senza condurre un congruo esame del contenuto della domanda di protezione, ma confermando sic et simpliciter il giudizio espresso dalla commissione territoriale; senza procedere all’audizione del richiedente stesso; e senza tener conto della documentazione dal medesimo prodotta, che confermerebbe la storia riferita dallo straniero.

Con il secondo motive, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza valutare il rischio di danno grave per il richiedente, con specifico riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) della norma, né considerare il radicamento dello stesso in Libia.

Le censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Il Tribunale, con l’ausilio di diverse fonti internazionali aggiornate (cfr. pagg. 5 e s. del decreto impugnato), ha escluso la sussistenza, in (OMISSIS), Paese di provenienza del ricorrente, di una situazione di violenza indiscriminate rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Quanto al profilo di cui alla lettera b), il giudice di merito lo ha ritenuto insussistente in ragione dei contatti mantenuti dal richiedente con il Paese di provenienza, ove sono rimasti i suoi familiari, ed in considerazione della facilità con la quale egli era riuscito ad ottenere documentazione a sostegno dell’esistenza di una incriminazione a suo carico. Peraltro, lo stesso ricorrente riferisce una storia di criminalità ordinaria, rispetto alla quale (secondo quanto ritenuto dal Giudice di merito: cfr. ancora pag. 5 del decreto) egli ha preferito fuggire, anziché confrontarsi con le autorità locali per dimostrare la sua estraneità al fatto delittuoso che gli era stato ingiustamente attribuito. Di talché, secondo il ragionamento del Tribunale, la decisione di espatriare, più che essere indotta da un effettivo pericolo di assoggettamento a trattamento inumano o degradante, è stata il frutto di una libera scelta del richiedente, e dunque non è idonea ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Per quanto invece concerne la mancata audizione personale del ricorrente, occorre ribadire che, secondo l’ormai consolidata interpretazione di questa Corte, in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di fornire specifici chiarimenti, e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25439 del 11/11/2020, Rv. 659659; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26124 del 17/11/2020, Rv. 659737). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25312 del 11/11/2020, Rv. 659577). Nella specie, risulta dal decreto impugnato che l’udienza è stata fissata e si è tenuta il 9 maggio 2019, ed il ricorso è assolutamente generico, poiché il ricorrente non si fa carico di indicare gli specifici fatti, dedotti dinanzi al giudice, che avrebbero richiesto la sua audizione.

Infine, per quel che concerne il radicamento in Libia, dedotto dal ricorrente, occorre evidenziare che il Tribunale lo ha ritenuto insussistente, alla luce del fatto che lo stesso richiedente aveva narrato, nel ricorso, di esservi rimasto per un anno e quattro mesi, precisando poi, in audizione, che tale permanenza era avvenuta in condizione di prigionia e sfruttamento, fino alla decisione di allontanarsi anche da quel Paese (cfr. pagg. 7 ed 8 del decreto impugnato).

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il Tribunale non avrebbe riconosciuto il diritto di asilo previsto dalla norma costituzionale.

La censura è inammissibile. La giurisprudenza consolidata di questa Corte considera infatti che la protezione internazionale, articolata nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e la protezione umanitaria esauriscano l’ambito di efficacia del diritto di asilo, escludendo, così, la configurabilità di un autonomo diritto di “asilo costituzionale” ex art. 10 Cost. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18940 del 01/09/2006, Rv. 591592; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012, Rv. 623092; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2682 del 05/02/2018, non massimata; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11110 del 19/04/2019, Rv. 653482).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA