Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7376 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4961/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

56, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALESSANDRO C. DE MATTEIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1702/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia (sez. Lecce), che il 17 luglio 2015 ha confermato la sentenza della CTP – Lecce che ha disposto, a favore del Dott. L.L.A., medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2004 al 2008. Il contribuente si difende con controricorso.

Con ricorso che non incorre nei vizi di aspecificità, novità e fattualità denunciati dalla difesa privata, l’Agenzia delle entrate, però, erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di dotazioni strumentali e ausilio collaborativo modestamente compensato.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione (pag. 2) emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di un ambulatorio e gli esborsi per un dipendente. Il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente, non risultando peraltro censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Infine il controricorrente, con autosufficienti deduzioni, pone in luce come il fisco basi le sue pretese solo sui costi esposti nel quadro RE delle dichiarazioni fiscali che, non contestate dall’Ufficio, evidenziano ridotto ammortamento (per ammontare annuo compreso tra 2814 e 4795 Euro), modesto esborso per immobili (sempre inferiore a 1600 Euro) e soprattutto l’assenza di dipendenti nei primo quattro anni e il poco significativo esborso di soli 3554 Euro nel 2008 (indice rivelatore di prestazioni del tutto marginali e ausiliarie).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

Nessun rilievo processuale riveste la “richiesta di rinuncia al ricorso per cassazione” avanzata dall’Agenzia delle entrate (Direzione regionale delle Puglia – Ufficio legale e riscossione) all’Avvocatura erariale e indirizzata solo per conoscenza alla Corte. Essa, infatti, non ha nè la forma nè il contenuto dell’atto di rinuncia disciplinato dagli artt. 390 e 391 c.p.c., in disparte il rilievo che non risulta neppure essere stato notificato alla controparte.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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