Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7376 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 09/07/2020, dep. 16/03/2021), n.7376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29727/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

CARLO DALL’ASTA, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. ANTONINO SPINOSO in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 35;

– ricorrente –

contro

C.B. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 214/2018 depositata in

data 6 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 luglio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente C.B. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2008, con cui era stato rideterminato con metodo sintetico il reddito a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4.

La CTP di Pescara ha accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito e la CTR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con sentenza in data 6 marzo 2018, ha accolto l’appello del contribuente, osservando che, nel caso in cui il contribuente adduca elementi idonei a contrastare la disponibilità di elementi di capacità contributiva, non è consentita la rettifica parziale dell’accertamento sintetico, con conseguente annullamento dell’accertamento senza rideterminazione del reddito accertato.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un solo motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che in caso di allegazione di prova contraria idonea a contrastare la ricostruzione induttiva del reddito l’accertamento non possa essere rettificato dal giudice. Deduce parte ricorrente l’erroneità dell’interpretazione secondo cui l’accertamento sintetico, diversamente da quello analitico, non possa essere rettificato, potendo il contribuente dimostrare l’insussistenza, anche solo in parte, del reddito determinato sinteticamente.

2 – Il ricorso è fondato. Questa Corte è ferma nel principio secondo cui, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente alleghi che tale spesa sia giustificata, le circostanze addotte dal contribuente non escludono ma diluiscono la capacità contributiva (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2017, n. 4797; Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19192; Cass., Sez. V, 3 dicembre 2010, n. 24597). Il contribuente può, pertanto, a fronte dell’accertamento sintetico calibrato su una pluralità di fattori-indice, dimostrare non solo che il reddito presunto non esiste, ma anche che esiste in misura inferiore a quanto accertato (Cass., Sez. V, 313 ottobre 2018, n. 27811; Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16912; Cass., Sez. V, 28 aprile 2015, n. 8554; Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9539).

2.1 – Il che è conforme al principio secondo cui il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento sintetico – al pari degli altri giudizi in cui si contesta la pretesa tributaria – ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso, quale giudizio di “impugnazione-merito” e non di “impugnazione-annullamento”. Ove, pertanto, il giudice ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, nei limiti della domanda (Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25629; Cass., Sez. V, 20 marzo 2013, n. 6918).

3 – La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra menzionati e va cassata, con rinvio alla C.T.R. a quo in diversa composizione, giudice che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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