Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7375 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4779/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANILO PONGOLINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4268/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLE DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il Dott. M.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio laddove ha confermato il rigetto della domanda del contribuente, medico di base in convenzione col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2005. Il fisco non deposita controricorso ma solo nota di costituzione tardiva.

Il ricorrente invece esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 116 del 1997, art. 2) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata “Con un livello totale di compensi che presuppone che si avvalga per la sua attività di una organizzazione autonoma”.

La decisione del giudice regionale si discosta da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Tale parametro orientativo è erroneamente trascurato in radice dal giudice d’appello; di contro, dal tenore delle autosufficienti difese (ric. pag. 7, 8, 13, 14), emergono indicatori che sono potenzialmente rivelatori di un non rilevante impegno finanziario del professionista per dotarsi di un ambulatorio e di minimi ausili, così come pare emerge addirittura l’assenza di compensi a terzi e/o spese di lavoro dipendente (ric. pag. 4).

Inoltre va precisato che, contrariamente all’assunto del giudice d’appello, l’entità dei compensi percepiti dal contribuente e, cioè, l’ammontare del reddito conseguito è irrilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 22705 del 08/11/2016).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento del ricorso con rinvio, anche per le spese, al giudice competente che, in diversa composizione, procederà a nuovo e approfondito esame della fattispecie alla luce del principio di diritto sopra enunciato e delle risultanze di causa.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudzio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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