Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7375 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 16/03/2021), n.7375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2755/2018 proposto da:

Consorzio Bellavista-Comparto D, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anicia n. 6,

presso lo studio degli avvocati Nanna Vito, e Bastoni Simona,

rappresentato e difeso dagli avvocati De Palma Michele, Violante

Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., F.R.V., domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Baldassini Rocco, giusta

procura speciale per Notaio Dott. Ca.Fr. (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

Comune di Ruvo di Puglia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1565/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I Signori C.P. e F.V.R. convennero davanti alla Corte di Appello di Bari con ricorso in opposizione alla stima ritualmente notificato il Comune di Ruvo di Puglia in relazione all’occupazione d’urgenza ed indennità di esproprio per l’ablazione di terreni di loro proprietà ricadenti nel comparto destinato all’Edilizia Residenziale Pubblica del comparto edificatorio D come previsto dalla variante del PRG adottata con Delib. Giunta Comunale 37 del 1993.

La Corte distrettuale con ordinanza n. 2240/2016 determinò in Euro 275.160,00 l’indennità di espropriazione a favore di C.P. ed Euro 291.960 l’indennità a favore di F.V.R. oltre interessi legali dalla data dell’esproprio.

Avverso la suddetta ordinanza spiegava opposizione di terzo il Consorzio Bellavista Comparto D ex art. 404 c.p.c., comma 1 assumendo di essere unico titolare del rapporto sottostante al ricorso di opposizione alla stima ed unico soggetto tenuto al pagamento delle indennità di esproprio in qualità di ente per conto del quale il Comune di Ruvo di Puglia aveva posto in essere gli espropri.

La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1565 del 12/10/2017 rigettò l’opposizione condannando il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1565 del 12/10/2017 ricorre per cassazione il Consorzio Bellavista Comparto D affidato a due motivi e memoria. C.P. e F.V.R. resistono con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Consorzio Bellavista -Comparto D denuncia violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 23 e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, comma 1 nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in quanto la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. del Consorzio contro l’ordinanza emessa dalla medesima Corte di Appello n. 2240/2016 sebbene il Consorzio fosse l’unico beneficiario del procedimento ablativo e legittimamente tenuto alla corresponsione dell’indennità di esproprio.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni formulate dal terzo nell’atto di opposizione.

Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione passiva del Consorzio a proporre opposizione di terzo.

A tal riguardo ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in primo luogo non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata (cfr Cass. S.U. n. 1997 del 2003; Cass. n. 23289 e 9647 del 2007; n. 6179 del 2009; n. 8888 del 2010), e secondariamente secondo cui la speciale competenza in unico grado della Corte di Appello, stabilita dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 (e art. 20) è espressamente limitata nella previsione normativa alle controversie aventi ad oggetto la determinazione del quantum dell’indennità di espropriazione (o di quella di occupazione) nei rapporti tra soggetto espropriante, obbligato al pagamento dell’indennità, e soggetti espropriati, aventi diritto all’indennità stessa, sicchè in tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della medesima legge, l’ente espropriante nonchè beneficiario dell’espropriazione, e quindi obbligato al pagamento delle indennità sia di espropriazione che di occupazione temporanea, è soltanto il Comune (cfr., tra le altre, Cass. n. 19048 del 2008; n. 11768 del 2010; n. 16623 del 2013): nei confronti del quale, infatti, nel caso concreto è stata emessa la sentenza opposta. Pertanto, anche quando detta amministrazione abbia delegato, a norma della ricordata L. ricordata L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, il compimento degli atti espropriativi, in nome e per conto proprio ad istituti o a cooperative incaricati della realizzazione del relativo programma edilizio, il concessionario resta estraneo al rapporto espropriante espropriato, involto dai giudizi di opposizione alla stima o di determinazione delle indennità, prevedendo la L. n. 865 del 1971, art. 35 soltanto i corrispettivi della concessione e quindi le somme all’ente concedente dovute, in virtù del titolo negoziale e non dell’espropriazione, dal medesimo concessionario (in tema, cfr anche Cass. n. 12153 del 2007), perciò titolare di diritti ed obbligazioni distinti ed autonomi rispetto a quelli controversi nei suddetti giudizi in unico grado, tutelabili in diversa sede e con quelli non incompatibili. (Sez. 1, Sentenza n. 7306 del 2015).

Ciò premesso, nella fattispecie, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente Consorzio Bellavista Comparto D, risulta dalla sentenza impugnata che esclusivamente il Comune di Ruvo di Puglia in nome proprio è il soggetto che ha approvato il progetto dell’opera pubblica, emesso i decreti di esproprio, compiuto le operazioni di immissione in possesso ed emesso i provvedimenti di svincolo e di pagamento della indennità provvisoria di esproprio. Pertanto deve essere chiarito che il Comune è l’unico soggetto legittimato passivo al pagamento della indennità indipendentemente da chi sia il beneficiario dell’espropriazione considerato altresì che non sussiste concessione traslativa in base alla quale il concessionario agisce in nome dell’ente e risulta obbligato al pagamento dell’indennità.

Risulta inoltre dall’impugnata sentenza che il Comune di Ruvo di Puglia nei decreti di esproprio ha dichiarato di essere autorità espropriante in forza del piano di lottizzazione e di dichiarazione di pubblica autorità mentre il Consorzio ha assunto soltanto impegni necessari all’attuazione del piano e quindi di pagamento delle spese.

Infatti con Sez. 1, Sentenza n. 10530 del 20/05/2016 questa Corte ha avuto modo di affermare: “Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri.”.

Il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente Consorzio erroneamente lamenta infatti che la Corte distrettuale non si era pronunciata sulle eccezioni di merito sollevate dal Consorzio nell’atto di opposizione di terzo è assorbito.

In ogni caso il motivo era inammissibile. Infatti correttamente la Corte distrettuale, una volta esclusa la legittimazione passiva del Consorzio nel giudizio di opposizione alla stima non ha ritenuto di esaminare, stante la sua carenza di legittimazione passiva, le eccezioni di merito proposte dal Consorzio ritenendo espressamente assorbito ogni altro motivo.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del soccombente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, più Euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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