Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7374 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4331/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7708/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Campania, che il 4 agosto 2015 ha confermato la sentenza della CTP – Napoli che ha disposto, a favore della Dott.ssa A.A., medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2006 al 2009. La contribuente resta intimata.

L’Agenzia delle Entrate erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di un ambulatorio e ausilio collaborativo.

La motivazione della decisione del giudice regionale va solo corretta ai sensi ultimo cpv. dell’art. 384 c.p.c. e meglio calibrata sui principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di un ambulatorio e gli esborsi modesti per un dipendente (da circa 200 Euro mensili nel 2006 sino a circa 800 Euro mensili nel 2009). Il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente, non risultando peraltro censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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