Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7374 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 16/03/2021), n.7374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21489/2016 proposto da:

Comune di Ruvo di Puglia, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Fracassini n. 18, presso

lo studio dell’avvocato Bailo Federico (Studio Legale Venettoni),

rappresentato e difeso dall’avvocato Petrarota Vito, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., F.V.R., domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Baldassini Rocco, giusta

procura speciale per Notaio Dott. Ca.Fr. di (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI, del 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I Signori C.P. e F.V.R. convennero davanti alla Corte di Appello di Bari con ricorso in opposizione alla stima ritualmente notificato il Comune di Ruvo di Puglia in relazione all’occupazione d’urgenza ed indennità di esproprio per l’ablazione di terreni di loro proprietà ricadenti nel comparto destinato all’Edilizia Residenziale Pubblica del comparto edificatorio D come previsto dalla variante del PRG adottata con Delib. Giunta Comunale n. 37 del 1993.

La Corte distrettuale determinò in Euro 275.160,00 l’indennità di espropriazione a favore di C.P. ed Euro 291.960 l’indennità a favore di F.V.R. oltre interessi legali dalla data dell’esproprio.

Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Bari il Comune di Ruvo di Puglia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e memoria. C.P. e F.V.R. resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo più memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di Ruvo di Puglia denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 102,105 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 111 e 24 Cost. e in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’opposizione in esame non è stata notificata al Consorzio Bellavista, unico beneficiario del procedimento ablativo legittimamente tenuto alla corresponsione dell’indennità di esproprio.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 29 e 36 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello non ha dichiarato tardivo il ricorso notificato dopo dodici anni dalla notifica del decreto di esproprio in violazione del termine di trenta giorni di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini della decisione in quanto la Corte distrettuale ha omesso di valutare e motivare in ordine al valore venale del suolo determinato in Euro 120/mq da parte dell’Amministrazione comunale e non in Euro 240/mq.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini della decisione in quanto la Corte distrettuale ha concesso gli interessi legali dalla data dell’esproprio fino al soddisfo mentre in realtà erano dovuto dalla data della notifica della domanda.

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti contrariamente a quanto lamentato dal Comune ricorrente risulta dalla sentenza impugnata che esclusivamente il Comune di Ruvo di Puglia in nome proprio è il soggetto che ha approvato il progetto dell’opera pubblica, emesso i decreti di esproprio, compiuto le operazioni di immissione in possesso ed emesso i provvedimenti di svincolo e di pagamento della indennità provvisoria di esproprio. Pertanto il Comune è il soggetto legittimato passivo al pagamento della indennità indipendentemente da chi sia il beneficiario dell’espropriazione considerato altresì che non sussiste concessione traslativa in base alla quale il concessionario agisce in nome dell’ente e risulta obbligato al pagamento dell’indennità.

Infatti con Sez. 1, Sentenza n. 10530 del 20/05/2016 questa Corte ha avuto modo di affermare: “Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri. ” In ordine poi alla lamentata omessa notifica del ricorso di opposizione al Consorzio Bellavista ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 (come lamenta il ricorrente Comune al punto 1.2 a pag. 11 del ricorso) occorre osservare che l’art. 29 richiamato riguarda le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 54 mentre, nella fattispecie, alla controversia in esame non è applicabile il suddetto D.P.R. n. 327 del 2011 in quanto, come chiaramente affermato dal giudice di merito, il Testo Unico Espropriazioni D.P.R. n. 327 del 2001 è entrato in vigore in data 30/6/2003, mentre la pubblica utilità della lottizzazione era stata dichiarata in data antecedente e cioè il 20/5/2003.

Il secondo motivo è infondato in quanto correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto tempestiva la domanda proposta entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dalla data del decreto di esproprio, in quanto più volte interrotto mentre il termine di decadenza di trenta giorni vale solo nel caso in cui la notifica del decreto di esproprio sia avvenuta successivamente alla notifica della indennità definitiva. A tal riguardo Sez. 1, Sentenza n. 22577 del 23/10/2014 “In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’azione dell’espropriato per la determinazione dell’indennità di esproprio è soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio, momento nel quale al diritto di proprietà sul bene si sostituisce il diritto dell’espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore, a nulla rilevando l’assenza di una stima definitiva in via amministrativa ovvero della sua pubblicazione.

Nella fattispecie è vero che i decreti di esproprio nn. 1, 3 e 4 del 30/7/2004 sono stati notificati alla parte in pari data 30/7/2004 e pertanto il termine decennale andava a scadere il 1/7/2014.

Tuttavia, posto che anzitutto nessuna eccezione di prescrizione è stata formulata nel giudizio di merito, risulta che il termine di prescrizione decennale per la proposizione del giudizio di opposizione alla stima è stato interrotto dai giudizi svoltisi davanti al TAR Puglia ed al Consiglio di Stato in secondo grado concluso con sentenza 5661/2014 aventi ad oggetto proprio l’annullamento dei decreti di esproprio.

Infatti come affermato da Sezione 1, Sentenza n. 14427 del 07/06/2013 “La proposizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, protraentesi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, con riguardo a tutti i diritti da essa coinvolti o che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui essa inerisce, sicchè una siffatta efficacia, relativamente al termine decennale di prescrizione afferente il conguaglio della indennità di espropriazione e di occupazione giudizialmente invocato, può essere attribuita alla precedente domanda di opposizione alla stima solo in presenza di una correlazione sostanziale o processuale tra le decisioni che abbiano definito i rispettivi giudizi. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso una tale correlazione avendo il giudizio di opposizione alla stima riguardato, originariamente, indennità relative a porzioni di terreno diverse da quella per la quale era stato successivamente richiesto il suddetto conguaglio, ed essendo, altresì, rimasto incensurato il diniego di valenza interruttiva della prescrizione attribuito alla statuizione di inammissibilità concernente la domanda tardivamente ivi formulata anche con riguardo a quest’ultima).

Il terzo motivo è infondato in quanto correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto di far capo per la indennità di esproprio al criterio del valore di mercato quantificando tale valore in Euro 120/mq come determinato dallo stesso Comune Ruvo di Puglia ed accettato dai proprietari, senza maggiorazione del 10% di cui al D.P.R. n. 37 del 2001, art. 37, comma 2 stante l’inapplicabilità alla fattispecie del Testo Unico Espropriazioni D.P.R. n. 327 del 2001 posto che tali norme sono entrate in vigore in data 30/6/2003 mentre la pubblica utilità della lottizzazione era stata dichiarata in data antecedente e cioè il 20/5/2003.

Il quarto motivo è infondato.

Infatti Sez. 1 -, Ordinanza n. 17797 del 03/07/2019: “L’indennità di occupazione è il corrispettivo del mancato godimento del bene occupato fino all’espropriazione, in relazione all’anticipata privazione del proprietario del suo diritto reale, ed è ragguagliata al tasso legale degli interessi sull’indennità di espropriazione. Ne consegue che, gli interessi legali dovuti al proprietario per la ritardata corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione, per la loro natura e funzione compensativa, decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti, ovvero più specificamente, dalla data del decreto di esproprio, e dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione.

Con unico motivo di ricorso incidentale C.P. e F.V.R. denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2/89 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello non ha concesso la maggiorazione del 10%.

Il ricorso incidentale è condizionato e quindi assorbito stante il rigetto del principale. In ogni caso la maggiorazione del 10% di cui al D.P.R. n. 37 del 2001, art. 37, comma 2 stante l’inapplicabilità alla fattispecie del Testo Unico Espropriazioni D.P.R. n. 327 del 2001 posto che tali norme sono entrate in vigore in data 30/6/2003 mentre la pubblica utilità della lottizzazione era stata dichiarata in data antecedente e cioè il 20/5/2003.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso principale e incidentale con condanna del ricorrente Comune alle spese del presente giudizio di legittimità nella misura di due terzi liquidate come in dispositivo, previa compensazione nella misura di un terzo stante la reciproca soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge previa compensazione nella misura di un terzo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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