Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7374 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. I, 07/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 07/03/2022), n.7374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in Milano, via della

Commenda 35, presso lo studio dell’avv. Pietro Massarotto, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1612/2019 della Corte d’appello di Brescia,

depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1612/2019, depositata l’11/11/2019, la Corte d’appello di Brescia, ha confermato, all’esito dell’impugnazione del richiedente asilo, la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione O.N., affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’interno, che non si è difeso con controricorso, ha depositato un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la grave carenza quanto al dovere di cooperazione istruttoria del giudice, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione delle norme in materia di protezione internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e ss., artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE già direttiva 2005/85/CE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14), per essersi la Corte di merito appiattita sulla valutazione sommaria e non approfondita della Commissione territoriale, senza effettuare indagini sulla situazione generale esistente in Nigeria e nella sua parte meridionale e neppure sulle circostanze specifiche dedotte dal ricorrente, compiendo valutazioni generiche, senza indicare le specifiche fonti informative consultate e senza attivare alcun canale internazionale d’informazione.

Con il secondo motivo è contestato il difetto di valutazione della credibilità del ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8, non avendo la Corte d’appello rispettato la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, né assunto d’ufficio i dati mancanti delle informazioni verosimili ma deficitarie in ordine alle fonti, considerato anche che il segmento relativo alla credibilità intrinseca non può arrestarsi alle sole dichiarazioni, ma anche alla coerenza con la situazione esistente nel Paese di origine.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a), b) e c), e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo il giudice di merito considerato che il giudizio di non credibilità non poteva incidere sulla verifica dei requisiti per l’ottenimento della protezione umanitaria.

2. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare per prima la censura formulata con il secondo motivo di impugnazione, che si rivela inammissibile, perché si sostanzia in una generica critica alla valutazione di non credibilità, che richiede un inammissibile esame nel merito del giudizio operato dalla Corte d’appello.

3. Il primo motivo di ricorso e’, poi, inammissibile per difetto di specificità.

Com’e’ noto, sussiste il dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di una narrazione che – come nel caso di specie – è ritenuta non credibile, solo nel caso in cui il richiedente asilo invochi la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed assolva al corrispondente onere di allegazione, che riconduca la situazione del Paese di origine a quella descritta nella menzionata norma, essendo invece il riconoscimento dello “status” di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit. regolati dal principio in virtù del quale, quando le dichiarazioni dello straniero sono considerate inattendibili, non è necessario alcun approfondimento istruttorio officioso (v. da ultimo Cass., Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha riportato integralmente le dichiarazioni rese nel corso dell’audizione espletata nel corso della fase amministrativa (pp. 7-15 del ricorso per cassazione), dalle quali si evince, in sintesi, che i motivi per cui ha lasciato la Nigeria sono riconducibili alla fede cristiana (anglicana) che la sua famiglia professava, perché il capo del villaggio, convertitosi dal cristianesimo all’islamismo, aveva cominciato a perseguitarli per anni e in vario modo, con l’aiuto di esponenti della polizia della sua stessa fede, mettendo in pericolo la proprietà terriera, la libertà e la stessa vita.

Dalle allegazioni in fatto appena richiamate (la parte non ha descritto i fatti prospettati come costitutivi della domanda di primo grado, né i motivi di appello formulati), deve, dunque, escludersi l’allegazione di condotte riconducibili alle ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove è centrale la situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, che sia tale da costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di chiunque, per il solo fatto di essere presente nel territorio in questione (Cass., Sez. 6-1, n. 18306 del 08/07/2019).

Manca, conseguentemente, la sufficiente indicazione nei presupposti che giustificano l’attivazione degli invocati poteri istruttori ufficiosi su circostanze che, a seguito della valutazione di non credibilità, non appaiono decisive.

4. Anche la contestazione contenuta nel terzo motivo si rivela inammissibile, perché estremamente generica, non avendo la parte indicato quali circostanze avesse indicato in giudizio a fondamento della richiesta di protezione umanitaria.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

7. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

L’attualità o meno dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva, infatti, ai fini della pronuncia sui presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà comunque consentito, qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 11116 del 10/06/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione mediante collegamento “da remoto”, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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