Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7373 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4155/2016 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BATTISTA MARTINI, 14, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

LOCONTE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3015/45/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 6/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

La Dott.ssa B.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lombardia laddove ha confermato il rigetto della domanda dalla contribuente, pediatra di base in convenzione col SSN ed esercente anche libera professione privatistica, nella parte diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP per versata per gli anni d’imposta 20082009-2010. Il fisco resiste con controricorso.

Premesso che non ricorrono le denunciate violazioni di norme di diritto processuali (motivi 1 e 2), rispondendo la decisione al minimo costituzionale di adeguatezza e completezza, la ricorrente invece esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata, in quegli anni (diversamente dagli anni precedenti), con l’ausilio di personale dipendente (motivo 3).

La decisione del giudice regionale si discosta da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Tale parametro orientativo è erroneamente negato in radice dal giudice d’appello; di contro, dal tenore delle autosufficienti difese (ric. pag. 3), emergono indicatori che, neppure specificamente contestati in controricorso, sono potenzialmente rivelatori di un non rilevante impegno finanziario della professionista per dotarsi di ausiliario e sostituto. Ne deriva la fondatezza del denunciato vizio d’interpretazione e applicazione di norma diritto (motivo 3) riguardo tanto all’attività convenzionata di pediatra quanto a quella privatistica di medico specialista, il che assorbe l’ulteriore e subordinata censura circa l’assimilazione all’attività “intra moenia” (motivo 4).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento parziale del ricorso con rinvio, anche per le spese, al giudice competente che, in diversa composizione, procederà a nuovo e approfondito esame della fattispecie alla luce del principio di diritto sopra enunciato e delle risultanze di causa.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA