Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7373 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 16/03/2021), n.7373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2669/2016 proposto da:

Ferrovienord S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Civitavecchia n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Grisostomi Travaglini Lorenzo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Barilà Enzo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Unipolsai Assicurazioni S.p.a., già Fondiaria-Sai S.p.a.,

incorporante di UnipolSai Real Estate S.r.l., già Immobiliare

Fondiaria-Sai S.r.l. a sua volta incorporante di Meridiano Bruzzano

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso

lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Bazzani Maria Alessandra, Bardelli Guido,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicolò Porpora

n. 16, presso lo studio dell’avvocato Quici Emanuela (Studio Prof.

Molè e associati), rappresentata e difesa dall’avvocato Tamborino

Maria Lucia, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Unipolsai Assicurazioni S.p.a., già Fondiaria-Sai S.p.a.,

incorporante di UnipolSai Real Estate S.r.l., già Immobiliare

Fondiaria-Sai S.r.l. a sua volta incorporante di Meridiano Bruzzano

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso

lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Bazzani Maria Alessandra, Bardelli Guido,

giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente al controricorso della Regione Lombardia –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Meridiano Bruzzano srl (oggi Unipolsai Assicurazioni spa) proprietaria catastale di un terreno sito nel Comune di (OMISSIS) sottoposto a procedura di espropriazione da parte della Regione Lombardia per lavori di adeguamento della stazione ferroviaria di (OMISSIS) propose opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di Milano. A seguito dell’opposizione la Corte di Appello di Milano, previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in data 20/11/2015 calcolò il valore venale unitario del terreno e determinò l’indennità di esproprio in Euro 162.293,45 oltre interessi legali dalla data di esproprio al saldo e spese.

Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione Ferrovienord spa, già costituitasi nel giudizio davanti alla Corte di Appello di Milano affidato a tre motivi e memoria. Unipolsai Assicurazioni spa resiste con controricorso e memoria. La Regione Lombardia si costituisce con ricorso incidentale da considerarsi quale controricorso poichè i motivi sono adesivi al ricorso principale più menmoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Ferrovienord spa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 e 40 e del D.P.R. n. 753 del 1980, art. 49 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Milano aderendo acriticamente alla CTU espletata in corso di giudizio ha ritenuto che una porzione di 465 mq dell’area espropriata, non avente natura edificabile in quanto collocata nella fascia di rispetto ferroviaria, avesse valore pari a quello di un’area edificabile, mentre, al contrario, l’inedificabilità dell’area compresa nella fascia di rispetto era una limitazione legale per cui il terreno non era suscettibile di destinazioni edificatorie.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 e della L. 244 del 2007, art. 2, comma 89 nonchè nullità dell’ordinanza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per motivazione apparente, in quanto la Corte di Appello di Milano ha ritenuto una vocazione edificatoria in realtà insussistente giungendo a quantificare un valore venale dell’intero terreno di Euro 233,00 al mq esorbitante ed incongruo aumentato del 10% stante la differenza di 2/10 tra indennità offerta ed indennità spettante alla Immobiliare Bruzzano srl.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla pronuncia sulle spese di giudizio che il giudice ha posto a carico di Ferrovienord spa invece che di Meridiano Bruzzano srl soccombente.

Con ricorso incidentale da considerarsi come controricorso considerato che i motivi sono adesivi al ricorso principale, la Regione Lombardia lamenta col primo e secondo motivo, sostanzialmente sovrapponibili, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 e 40 e del D.P.R. n. 753 del 1980, art. 49 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che una porzione di 465 mq dell’area espropriata, non avente natura edificabile in quanto collocata nella fascia di rispetto ferroviaria, avesse valore pari a quello di un’area edificabile.

Il primo motivo di ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, (oggi art. 32 Testo Unico espropriazioni) stabilisce al comma 3 che per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare ” le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, con la conseguenza che la precedente destinazione urbanistica dell’area non deve affatto essere presa in considerazione.

Nella fattispecie la ricorrente censura l’impugnata ordinanza che ha ritenuto che una porzione di 465 mq dell’area espropriata, non avente natura edificabile in quanto collocata nella fascia di rispetto ferroviaria, avesse valore pari a quello di un’area edificabile di fatto anche se soggetta a vincoli. Secondo la Corte infatti l’area compresa nella fascia di rispetto ferroviario era idonea a produrre volumetria utilizzabile in altre aree in quanto, secondo il CTU, il PGT del Comune di Milano vigente all’epoca di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio era basato sul principio della perequazione per il quale i proprietari di superfici dove non era consentita l’edificazione potevano cedere i diritti a chi possiede terreni dove l’edificazione è consentita.

La censura relativa alla qualificazione dell’area come edificabile è fondata aderendo questo Collegio all’orientamento di cui Sez. 1, Sentenza n. 25668 del 21/12/2015 secondo il quale: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo legislativamente imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o (come nella specie) ferroviario si traduce in un divieto assoluto di edificazione sancito nell’interesse pubblico, sicchè, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, ed indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è predicabile la natura edificatoria del terreno ad esso sottoposto, senza che assuma rilievo l’eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili. Tale vincolo, pertanto, pur concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell’immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l’ablazione, sia con l’esercizio del pubblico servizio cui l’opera è destinata.”.

Il tema riguarda i limiti all’edificabilità derivanti dall’esistenza di vincoli legali, come quello derivante dal D.P.R. n. 753 del 1980, art. 49 relativo alla necessità di mantenere le costruzioni ad una distanza di almeno trenta metri dalla rotaia più vicina. Trattasi di vincolo, di natura conformativa, secondo la prevalente giurisprudenza sul punto, volto alla tutela e conservazione di beni di pubblico interesse, non avente finalità preordinata all’espropriazione. Le limitazioni legali alla proprietà privata non sono indennizzabili poichè rientrano nell’ambito dell’art. 42 Cost., comma 2.

Più recentemente sull’argomento, attesa la identità di ratio, si è pronunciata anche Sez. 1 Sentenza n. 10747 del 05/06/2020: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sè non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe i restanti motivi di ricorso.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso,, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

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