Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7372 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ORGANIZZAZIONE PAVESI FRATELLI S.a.S. di PAVESI ALBERTO e C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio

dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DEL GIUDICE UMBERTO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 134/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/06/2006 R.G.N. 145/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato DEL GIUDICE UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La “Organizzazione Pavesi f.lli sas di Pavesi Alberto & C.” chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 12 giugno 2006, che, riformando in parte la decisione del Tribunale di Verona ha condannato in solido la società ricorrente e P.G. e P.A. al pagamento della somma di 169.896,26 Euro oltre interessi in favore dell’INPS per crediti contributivi e somme aggiuntive.

A seguito di ispezione dell’INPS e su ricorso dell’Istituto, il Tribunale di Verona aveva emesso un decreto ingiuntivo per l’importo di L. 407.345.364. La società e i soci avevano mosso opposizione, proponendo anche una domanda riconvenzionale volta alla ripetizione dei contributi versati dai soci G. e P.A. all’Istituto.

Il motivo della richiesta di restituzione era che l’INPS aveva annullato le posizioni dei due soci rilevando che questi le avevano illegittimamente costituite assumendo di essere dipendenti della società che amministravano.

Il giudizio, che aveva per oggetto una pluralità di temi e domande, si concludeva in primo grado con la revoca della ingiunzione in quanto l’entità delle obbligazioni era minore e con l’emissione di una sentenza di condanna generica per i capi della domanda che risultavano fondati, i quali venivano specificati sebbene non quantificati.

La società proponeva appello., articolando quattro motivi. Il quarto motivo censurava la sentenza per aver omesso di accertare e dichiarare il diritto della società alla restituzione di tutti i contributi versati per A. e P.G. compresi anche i contributi che si riferivano all’assistenza sanitaria, con condanna integrale dell’INPS alla loro restituzione.

La Corte si pronunciava sul punto, rilevando che a fronte del credito nei confronti della società appellante, l’INPS aveva riconosciuto di dover restituire le somme relative alle posizioni annullate che quindi andavano portate in parziale compensazione. Dopo di che dava atto del fatto che all’udienza di discussione nessun rilievo era stato mosso dall’appellante ai conteggi dell’INPS e procedeva alla compensazione ed alla condanna sulla base del credito riconosciuto dall’INPS, che secondo la società ricorrente non prevedeva la restituzione dei contributi per assistenza sanitaria versati in relazione ai due rapporti annullati.

La società formula un unico motivo di ricorso contro tale punto della sentenza di appello. Denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte “ha omesso di pronunciarsi su di una domanda proposta dalla ricorrente (domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo)” ed ha omesso di chiarire se l’INPS aveva l’obbligo di restituire anche le somme relative ai contributi per l’assistenza sanitaria.

Il ricorso è fondato.

In effetti la Corte non ha chiarito il punto ed è pervenuta ad una soluzione che non applica il principio di diritto che regola la materia (“Qualora venga accertata l’insussistenza di un rapporto di lavoro il datore ha diritto a ripetere dall’INPS tutti i contributi versati, ivi compresi quelli per malattia”), fissato da Cass. 30 luglio 1999, n. 8311 e ribadito, da ultimo, da Cass. 18 luglio 2005, n. 15109, cui si rinvia per le argomentazioni a fondamento della scelta, pienamente condivisibili.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Corte di merito, che dovrà decidere applicando tale principio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA