Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7371 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA

39-F presso lo studio dell’avvocato BIANCO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIDANO ROSELLA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 22/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimita’.

Il giorno 8.11.2006 e’ stato notificato a P.G. un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata 22.9.2005), che ha reietto l’appello della medesima Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina n. 391/01/2002, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione sanzioni (notificato il 17.1.2001) in conseguenza di sentenza pronunciata dalla stessa CTP di Latina e passata in giudicato.

Ha depositato controricorso la parte intimata dalla cui copia non e’ possibile desumere la data dell’effettuata notifica.

La controversia e’ stata discussa alla pubblica udienza del 27.1.011.

in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Latina n. 378/06/1998 depositata in data 19.6.1998, l’Ufficio delle Entrate di Latina ha liquidato le imposte di registro ed INVIM correlate all’atto registrato in data 6.11.1990, tenuto conto del valore stabilito nella predetta sentenza. Contro L’avviso di liquidazione ha proposto impugnazione avanti alla medesima CTP di Latina P.G., sostenendo di avere presentato domanda di chiusura della lite fiscale pendente, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, e di avere provveduto al pagamento della somma di L. 150.000 con bollettino postale di data 20.3.1995.

L’adita CTP ha accolto il ricorso del contribuente e l’appello interposto dall’Agenzia fiscale e’ stato disatteso dalla CTR di Roma, sezione distaccata di Latina.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR. oggetto del ricorso per cassazione, e’ motivata ne senso che e’ risultato che il contribuente aveva idoneamente manifestato ‘la volonta’ di aderire alla chiusura della lite fiscale pendente mediante il versamento effettuato, dandone peraltro prova”, sicche’ sarebbe spettato all’Ufficio – che non vi aveva provveduto – liquidare eventuali differenze e dare comunicazione della definizione del giudizio per chiusura della lite.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione e’ sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 4.288,14 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione e’ collocato sotto la seguente rubrica; “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies convertito dalla L. n. 657 del 1994 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

La ricorrente Agenzia assume che “l’avviso di liquidazione appare pienamente legittimo in quanto la procedura attivata per ottenere l’attuazione delle condizioni agevolate di cui alla L. n. 656 del 1994 non trova oggettivo riscontro agli atti dell’Agenzia, non potendo pertanto i Giudici Provinciali ritenere valida la chiusura della lite fiscale pendente”.

Dopo avere riassunto la disciplina dell’art. 2 – quinquies del predetto Decreto Legge “alla luce delle istruzioni operative fornite dalla circolare n. 197 del 30.11.1994” (nella parte in cui regola le modalita’ per la presentazione dell’istanza di chiusura della lite fiscale), la parte ricorrente espone che “peraltro, anche a voler ritenere valida la domanda di condono, in ogni caso la domanda del contribuente appare priva di fondamento” atteso che “pur volendo ritenere valido il versamento effettuato di L. 150.000 in data 20.3.1995, la parte avrebbe definito unicamente la controversia inerente le imposte erariali…e non anche l’imposta INVIM per la quale la parte avrebbe dovuto effettuare la definizione con il pagamento dell’imposta pari al 10%”.

Il motivo e’ inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

La norma dell’art. 2 – quinquies piu’ volte menzionata recita, infatti, nei commi che qui interessano:

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di L. 150 mila, se la lite e’ di importo fino a L. 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo e’ di importo superiore a L. 2 milioni e fino a L. 20 milioni.

2. Qualora, per te liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l’imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso puo’ effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell’ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l’osservanza delle norme sull’autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

9. Con regolamento, da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 sono stabilite le modalita’ per la presentazione delle domande di cui al comma 1. Le procedure per il controllo delle stesse e le modalita’ per l’estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l’applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 31 marzo 1995. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1. il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Nell’ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilita’ dell’errore e’ consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

Se ne desume che le specifiche modalita’ di presentazione dell’istanza di definizione a cui accenna la parte ricorrente non sono affatto regolale dal predetto articolo di legge (ma con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 9 dell’anzidetto articolo, di cui parte ricorrente non fa menzione alcuna), risultando peraltro una differente regolamentazione delle modalita’ per l’effettuazione dei pagamenti a seconda che si versi nell’ipotesi di pagamenti di cui alla lettera a ovvero alla lettera b.

La parte ricorrente ha omesso non solo di giustificare quali siano le disposizioni integratrici della norma di legge che regolano le modalita’ a cui essa parte fa riferimento, ma ha anche omesso di giustificare (ed opportunamente indicare la documentazione prodotta a sostegno di cio’) le ragioni per le quali la domanda dei contribuente dovrebbe considerarsi sussunta nella fattispecie di cui alla anzidetto lettera b anzicche’ di quella della lettera a. Nel ricorso infatti si da per assodato e pacifico non solo il contenuto dell’avviso di liquidazione ma anche l’antefatto che ne costituisce il presupposto logico e storico, senza che vi sia corrispondenza alcuna con i fatti descritti nella sentenza impugnata o produzione documentale che giovi a consentirne la verifica.

In difetto di tutto cio’ non vi e’ modo per la Corte non solo di controllare se sia stato violato il menzionato art. 2 – quinquies sotto il profilo della modalita’ di formulazione dell’istanza di chiusura della lite pendente, ma anche di controllare se il versamento pacificamente effettuato dal contribuente possa considerarsi astrattamente utili ai fini dell’integrazione dei presupposti per la chiusura integrale della lite ovvero di alcuni suoi aspetti.

In termini di violazione di legge, pertanto, il ricorso si palesa difettoso sotto il profilo della autosufficienza, mentre del tutto inammissibile si palesa in termini di vizio motivazionale, non avendo la parte ricorrente evidenziato ne’ il fatto rispetto al quale la motivazione risulterebbe omessa o contraddittoria, ne’ la valenza decisiva del fatto stesso.

Non guasta porre in rilievo, infine, che il giudice di appello ha anche evidenziato che -in applicazione della disciplina di legge- sarebbe spettato all’Ufficio liquidare eventuali differenze residue rispetto al pagamento gia’ effettuato dal contribuente, argomento che -per quanto laconicamente espresso- trova obiettiva correlazione nel comma 2 del trascritto articolo di legge, in riferimento proprio alla tipologia di imposte che qui si assumono oggetto di controversia, nel quale e’ contemplata la facolta’ per il contribuente di effettuare pagamenti provvisori allorquando “non sia in possesso degli elementi per determinare l’imposta relativa al maggior imponibile accertato”, cio’ che sembra possa essersi verificato proprio nella specie di causa, atteso che il provvedimento di liquidazione e’ cronologicamente successivo al menzionato pagamento, sebbene la parte ricorrente non si dia cura di evidenziare cio’ debitamente.

A fronte di tale preciso argomento la parte ricorrente non ha contrapposto argomenti di censura. in tal modo tralasciando di impugnare una ratio decidendi autonoma che gia’ di per se’ giustifica l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.

La regolazione delle spese di lite e’ improntata al canone della compensazione, dovendosi tenere conto delle peculiarita’ in termini di fatto della questione controversa.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite di questo grado.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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