Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7371 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2188/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, incorporante la EQUITALIA GERIT SPA (P.I.

(OMISSIS)), in persona del Responsabile del Contenzioso Direzione

Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F.S., ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15809/13/2015 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Equitalia Sud ricorre per la cassazione della sentenza d’appello che, riformando la compensazione di spese disposta del primo giudice nell’accogliere il ricorso di D.F.S. avverso cartella emessa per violazioni amministrative, aveva condannato Equitalia Sud e Roma Capitale al pagamento solidale delle spese del doppio grado. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con due motivi ricorso, illustrati anche con memoria, la ricorrente censura l’impugnata sentenza laddove ha ritenuto – con asserita violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 12, 24, 25, 26; art. 91 c.p.c.) – Equitalia Sud solidalmente tenuta alle spese nel giudizio instaurato contro la cartella. Assume che il concessionario della riscossione è interessato al giudizio solo quando l’oggetto della contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti; mentre lo stesso non può ritenersi parte sostanziale nel momento in cui vengano sollevate diverse questioni non essendovi alcun dovere di controllo sulla legittimità della iscrizione a ruolo in capo al concessionario stesso. Il ricorso va disatteso.

Il primo giudice ha accolto il ricorso del privato sul rilievo della mancata notifica del verbale presupposto alla cartella in oggetto. Lo ha fatto senza negare la concorrente legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, di Roma Capitale (ente impositore) e Equitalia Sud (emittente la cartella). Tanto è conforme all’orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e – per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell’odierno ricorso – l’azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). E’ quindi da ritenere che la sentenza d’appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell’ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Donde il ricorso va disatteso senza alcuna conseguenza in punto di ulteriori spese mancando attività difensiva delle controparti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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