Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7371 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24308/2015 proposto da:

P.R., P.V., P.G.,

P.F.S., e Pe.Ro., gli ultimi due in proprio e

quali eredi della madre N.A., deceduta a (OMISSIS), tutti

rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Adinolfi, giusta procura

alle liti rilasciata in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Comune di Marcianise, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Di Lorenzo, ed

elettivamente domiciliato in Roma, via Lungotevere Dei Mellini, n.

17, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Viglione, giusta procura

speciale in atti;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI n. 1119/2015,

pubblicata il 5 marzo 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 5 marzo 2015, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dagli opponenti di determinazione dell’indennità di espropriazione dei fondi di loro proprietà siti nel Comune di (OMISSIS), assumendo che l’indennità di espropriazione di Euro 4.717,07 e l’indennità di occupazione temporanea di Euro 1.047,57 era assolutamente incongrua rispetto all’effettivo valore di mercato dei beni espropriati, ritenuti come edificabili in quanto ricadenti in zona D5.

2. La Corte di appello di Napoli, a sostegno della statuizione di inammissibilità della domanda di determinazione dell’indennità di esproprio e della domanda di determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione in contestazione (che poteva ritenersi implicitamente contenuta nell’opposizione alla stima di tale indennità provvisoriamente effettuata dal Comune), affermava che l’opposizione riguardava una procedura espropriativa la cui dichiarazione di pubblica utilità era successiva all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 che prevedeva il termine di trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2 medesimo decreto, con la conseguenza che la domanda degli attori di determinazione dell’indennità di esproprio era inammissibile non essendo ancora stata determinata l’indennità definitiva, nè era stata preceduta dalla determinazione della stima da parte dell’apposita commissione prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50, commi 2 e 3, e art. 27.

3. I giudici di secondo grado hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 470/1990, che aveva dichiarato incostituzionale la precedente disciplina dettata dalla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20 nella parte in cui non consentiva agli interessati di agire in giudizio per ottenere la determinazione dell’indennità di occupazione o di espropriazione se non dopo che sulla stessa si fosse pronunciata la speciale commissione provinciale, e hanno escluso che il principio stabilito dai giudici delle leggi potesse trovare applicazione anche con riferimento alla nuova disciplina introdotta con il combinato disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 50,54 e 27 precisando che il delinearsi di un efficiente sistema di giustiziabilità dell’inerzia della pubblica amministrazione, che aveva fatto seguito alla L. n. 241 del 1990 e che prevedeva strumenti ulteriori e più incisivi di contrasto all’inerzia della P.A., aveva convinto il legislatore a mantenere in vigore il previo ricorso alla commissione provinciale, come utile strumento di composizione celere dei conflitti e deflattivo del contenzioso in materia.

4. P.R., P.V., P.G., P.F.S. e Pe.Ro., gli ultimi due in proprio e quali eredi della madre N.A., ricorrono per la cassazione della sentenza con atto affidato a due motivi.

5. Il Comune di Marcianise si è costituita in giudizio, ma non ha svolto difese.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, e dell’art. 12 preleggi, nonchè degli artt. 24 e 42 Cost., non avendo la Corte di appello applicato il criterio letterale di cui all’art. 12 preleggi e che il legislatore aveva tenuto ben presenti i principi fissati dalla Corte Costituzionale nella formulazione delle norme di interesse del D.P.R. n. 327 del 2001; che la possibilità di ottenere la stima peritale dalla P.A. attraverso il ricorso al giudice amministrativo introduceva una sorta di pregiudizialità amministrativa inammissibile alla luce dell’art. 24 Cost. e che i principi affermati dalla Corte territoriale conducevano, piuttosto, ad un aumento del contenzioso, laddove ogni opposizione alla stima avrebbe finito con il coinvolgere preliminarmente il T.A.R., atteso che gli Enti esproprianti mai si adoperavano per richiedere alla Commissione Provinciale la stima.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50, comma 3 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, dell’art. 12 preleggi, nonchè degli artt. 24 e 42 Cost., svolgendo le medesime considerazioni di cui al primo motivo con specifico riguardo alla dichiarata inammissibilità della domanda diretta alla determinazione della giusta indennità di occupazione per la quale il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50 rimanda all’applicazione del successivo art. 54 stesso decreto, con la conseguenza che valgono le considerazioni esposte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 470/1990.

2.1 Le esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente correlate, sono fondate.

2.2 Ed invero, la tesi sostenuta dalla Corte territoriale contrasta nettamente con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima, nel sistema introdotto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 nonchè in quello attuale, regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicchè, ove tanto non sia non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finchè non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento (Cass., 31 dicembre 2019, n. 34747; Cass., 15 giugno 2018, n. 15790; Cass., 6 marzo 2017, n. 5517; Cass., 27 aprile 2017, n. 10446; Cass., 19 luglio 2017, n. 17863).

2.3 Tale orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, si fonda soprattutto sul rilievo che all’espropriato è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità di espropriazione: l’opposizione alla stima, nel caso in cui l’indennità definitiva sia stata calcolata dalla Commissione provinciale; l’azione per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, nel caso in cui sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria, come si è verificato nella fattispecie, nel qual caso non è possibile ritenere che l’azione possa esser proposta dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione della stima, dal momento che la stima non è avvenuta e, in conseguenza, non possono venire in rilievo termini e comunicazioni che ne presuppongono l’esistenza.

Peraltro, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio è espressamente prevista dalla norma contenuta nel citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dalle parole “e comunque” e tale previsione, come già rilevato costituisce la codificazione del principio secondo cui, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo previsto dall’art. 42 Cost., che va determinato con riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, senza essere subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (Cass., 27 aprile 2017, n. 1044, richiamata).

2.4 Deve, inoltre, aggiungersi, come già affermato da questa Corte che “la tesi fondata sull’esperibilità dei rimedi avverso il silenzio o l’inerzia della pubblica amministrazione confligge con il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., può essere esperito soltanto per posizioni di interesse legittimo conoscibili dal giudice amministrativo, e non già quando vengano fatte valere posizioni di diritto soggettivo (Cons. Stato, 29 febbraio 2016, n. 857; Consiglio di Stato, 20 settembre 2006, n. 5500; TAR Campania, 27 maggio 2009, n. 2971; TAR Campobasso, 2 luglio 2008, n. 655; TAR Puglia, Lecce, 24 marzo 2006, n. 1727)” (Cass., 15 giugno 2018, n. 15790, citata).

3. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

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