Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7370 del 28/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7370 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 17946-2009 proposto da:
DELLA

VALLE

LIVIO

C.F.

DLLLVI51T28L668V,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GARONE
GIANLUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3635

contro

SERVIZI KLAUS S.R.L. C.F. 01138820038, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA l, presso lo

Data pubblicazione: 28/03/2014

studio dell’avvocato CARRUBBA CORRADO, rappresentata
e difesa dall’avvocato PORZIO GIOVANNI MARIO, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato CHIANESE DORIANA per delega PORZIO
GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per inammissibilità e in subordine rigetto.

di TORINO, depositata il 16/07/2008 R.G.N. 1308/2007;

Udienza 11.12.2013, causa n. 3
n. 17946/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Novara ,in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Servizi Klaus s.r.l.
avverso il d.i. notificatole su richiesta di Della Valle Livio, revocava il detto d.i. per il pagamento
della somma di euro 8.734, 44 per provvigioni maturate su contratti assicurativi in relazione a
due fatture. La Corte di appello di Torino con sentenza del 10.7.2008 rigettava l’appello del
Della Valle. La Corte territoriale osservava che sussistevano elementi (stante la lotz pluralità e
convergenza) per ritenere che le due fatture fossero state pagate. Il Della Valle aveva
sottoscritto il documento nel quale si dava atto che gli erano stati corrisposti ed assoggettati a
ritenuta per il 2000 gli importi elencati che ricomprendevano le fatture nn. 6 e 11 . Era emerso
dalla documentazione bancaria e fiscale sia l’avvenuta contabilizzazione delle fatture sia
l’effettuazione dei versamenti sulle ritenute d’acconto per le dette fatture. Inoltre era emersa
l’effettuazione di prelievi di contanti operati dalla società in concomitanza con l’emissione
delle due fatture per gli importi corrispondenti. Due testi,poi, avevano riferito circostanze
molto significative in ordine al dedotto pagamento, tra cui il fatto che il Della Valle non aveva
mai contestato alla società mancati pagamenti, elementi che confermavano i dati contabili
desunti dalla documentazione prodotta e smentivano la tesi ricostruttiva dell’appellante.
Inoltre appariva comunque fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva in quanto, sia
ritenendo applicabile l’art. 2956 c.c. che l’art. 2955 c.c., in ogni caso i detti termini risultavano
decorsi. Il Della Valle non aveva chiesto il giuramento decisorio, né controparte aveva
ammesso la spettanza delle somme.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Della Valle con tre motivi, resiste
controparte con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si allega la nullità della sentenza impugnata per omessa e/o
insufficiente motivazione circa un fatto- controverso e decisivo per il giudizio- consistente
nell’intervenuto o meno pagamento ( in contanti) del credito azionato, e/o nell’intervenuto o
meno adempimento di controparte all’obbligazione di pagamento dedotta in relazione all’art.
360 primo comma c.p.c. Il documento sottoscritto non aveva valore di quietanza. L’avvenuta
contabilizzazione delle fatture era un puro fatto interno alla società. I testi nulla avevano
riferito in ordine all’effettivo pagamento delle fatture.

R.G.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non corredato dal cosidetto “quesito
riassuntivo” che l’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile ratione temporis, prescrive a pena di
inammissibilità.
Con il secondo motivo si allega la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2729 primo comma c.c., in relazione all’art. 360 primo comma c.p.c. Si
erano valutate presunzioni semplici che non avevano i necessari caratteri di precisione, gravità

Il motivo appare infondato. La Corte territoriale ha infatti ricordato precisi elementi di natura
obiettiva ed interpretato gli stessi unitariamente mostrando come univocamente portassero a
ritenere che le due fatture fossero state saldate. Il Della Valle aveva sottoscritto il documento
nel quale si dava atto che gli erano stati corrisposti ed assoggettati a ritenuta per il 2000 gli
importi elencati che ricomprendevano le fatture nn. 6 e 11. Era emerso dalla documentazione
bancaria e fiscale sia l’avvenuta contabilizzazione delle fatture sia l’effettuazione dei
versamenti sulle ritenute d’acconto per le dette fatture. Inoltre era emersa l’effettuazione di
prelievi di contanti operati dalla società in concomitanza con l’emissione delle due fatture per
gli importi corrispondenti. Due testi,poi, avevano poi riferito circostanze molto significative in
ordine al dedotto pagamento, tra cui il fatto che il Della Valle non aveva mai contestato alla
società mancati pagamenti, elementi che confermavano i dati contabili desunti dalla
documentazione prodotta e smentivano la tesi ricostruttiva dell’appellante. Si tratta
indubbiamente di elementi, gravi, univoci e concordanti; la motivazione pertanto appare
congrua e logicamente coerente. Per contro le doglianze mosse al motivo sono del tutto
generiche in quanto non si spiega in alcun modo per quali ragioni i detti elementi non
avrebbero le caratteristiche richieste dall’art. 2729 primo comma c.p.c.
Con il terzo motivo si allega la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2955 e 2956 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma c.p.c. I termini
prescrizionali dei crediti rivendicati dal ricorrente erano diversi da quelli indicati in sentenza.
Il motivo appare inammissibile in quanto anche dal suo accoglimento non deriverebbe
l’accoglimento della domanda posto che la Corte di appello ha ritenuto che le fatture siano
state pagate da controparte e sulla questione i motivi proposti appaio, come detto, il primo
inammissibile, il secondo infondato. In ogni caso il motivo appare fuori sesto i posto che la Corte
di appello ha ritenuto la sussistenza della prescrizione presuntiva del credito, non la sua
prescrizione tout court. Nel motivo si richiama giurisprudenza di legittimità in ordine alla
prescrizione dei crediti dell’agente, ma non si chiarisce in alcun modo quale sarebbe il termine
della prescrizione presuntiva di tali crediti.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.
2

e concordanza.

La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché in euro
2.500,00 per compensi, oltre accessori.

.et
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.12.2013

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