Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7370 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.B., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCRIVANO LUCIANO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 17876-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.B., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCRIVANO LUCIANO, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 585/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/05/2005 R.G.N. 428/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato SCRIVANO LUCIANO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 aprile 2004 P.B. proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice del Lavoro di Bologna condannava la datrice di lavoro, la Spa Poste Italiane, a risarcirle un danno nella misura di Euro 30.000,00, addebitato a colpa della società, che l’aveva denunciata per un ammanco di cassa e costretta a ripianare l’ammanco.

La P. domandava che il risarcimento venisse disposto per un maggiore importo.

La società si costituiva, resistendo e proponendo appello incidentale, perchè fosse riformata la sentenza di primo grado, in relazione alla condanna inflitta.

Con sentenza del 28 settembre 2004-11 maggio 2005, la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento del gravame incidentale, rigettava il ricorso introduttivo, dichiarando assorbito quello principale.

A sostegno della decisione osservava che non vi erano elementi per ritenere sussistente inadempimenti del datore di lavoro o illeciti allo stesso addebitabili, sicchè questo non poteva essere condannato al risarcimento del danno sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extra contrattuale.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre P.B. con un unico motivo.

Resiste la Poste Italiane S.p.A con controricorso, con cui propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, al quale resiste la P. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con un unico ed articolato motivo, la P., denunciando violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360 c.p.c., n. 4), evidenzia che la domanda dalla stessa formulata prendeva le mosse dal rilievo di una serie di inadempimenti di ordine contrattuale e da una serie di comportamenti extracontrattuali di carattere illecito, perpetrati da Poste Italiane. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza della Corte bolognese, la lamentela avanzata non riguardava il fatto che fosse stata sporta una denuncia nei suoi confronti, bensì i comportamenti che avevano preceduto e seguito nel tempo l’ammanco (e la denuncia) che costituivano i fatti illeciti denunciati dalla ricorrente e che non erano stati oggetto di pronuncia da parte della sentenza impugnata.

Di qui la domanda volta ad accertare tale illegittimo atteggiarsi della datrice di lavoro in violazione del disposto degli artt. 2087 e 2043 c.c., per fatti (diversi rispetto all’obbligo di denuncia incombente sull’Ente Poste), che stavano a monte ed a valle della vicenda costituita dall’ammanco (e conseguente denuncia) verificatosi.

Più in dettaglio, la ricorrente attribuisce alla società Poste Italiane un comportamento antigiuridico consistente nel non aver organizzato e/o controllato e/o rimediato alla situazione caotica nella quale versava l’ufficio postale ove era stata assegnata; ed ulteriore comportamento antigiuridico della società, consistente nell’averla interrogata, per mezzo del suo funzionario ispettivo, senza assistenza del difensore.

Il motivo è privo di fondamento.

Invero, la sentenza della Corte di Bologna non ha affatto trascurato di considerare i profili oggetto di contestazione, premettendo che – come espressamente riconosciuto dalla stessa appellante – la P. ebbe a maneggiare somme con funzione di cassiera, nell’espletamento delle sue mansioni di dipendente della società appellata; ed aggiungendo che era del pari pacifico che si era verificato un ammanco, riferibile alla sua gestione. Dopo di che, affrontando il punto specifico, ha replicato all’assunto della P., secondo cui l’ammanco sarebbe accaduto perchè l’ufficio postale, nel quale prestava la sua attività, era gestito in modo caotico ed irregolare, sicchè ciascun dipendente poteva attingere dalla cassa. Ha, in proposito, osservato come la spiegazione non costituisse giustificazione, essendo di tutta evidenza che il dipendente, il quale svolga funzioni di cassiere e sia tenuto a rendiconto, risponde comunque di eventuali ammanchi, avendo il dovere di vegliare perchè ammanchi non si verifichino, senza conformarsi ad una prassi illegittima. Sicchè non si poteva considerare illecito, e neppure illegittimo, il comportamento della società datrice di lavoro, che, appurato l’ammanco, aveva proceduto a denuncia a carico del cassiere.

La Corte d’Appello ha, pertanto, coerentemente interpretato la domanda svolta in appello, nel senso che con essa la ricorrente intendesse escludere il nesso causale tra il fatto oggetto di addebito e la sua condotta dovendosi tutta la responsabilità alla situazione di caos dell’ufficio. Ebbene, con motivazione esauriente, la Corte ha ritenuto che, anche qualora tale situazione di disordine fosse sussistita (con conseguente inutilità, ai fini di causa, di un suo accertamento), essa non avrebbe comunque avuto l’effetto di escludere la responsabilità di un lavoratore addetto, nei giorni in cui l’ammanco si era verificato, alle funzioni di cassiere e pertanto tenuto a svolgere tali mansioni secondo tutte le accortezze necessarie previste dai propri doveri di dipendente.

La Corte ha anche affermato che non soltanto la datrice di lavoro aveva tutto il diritto di pretendere che la sua dipendente ripianasse l’ammanco di cassa, ma non aveva neppure esercitato su costei indebite pressioni, tali da inficiare la validità dell’impegno da lei assunto di risarcire il danno subito dalla società; tant’è che la determinazione di ripianare l’ammanco era stata formalizzata mediante la redazione di una dichiarazione formulata nell’interesse dell’appellante da un sindacalista dalla stessa consultato.

Alla luce della esaustiva motivazione della Corte d’Appello, non si può, dunque, sostenere la “mancata pronuncia su parte della domanda” – valutata come motivo di gravame – atteso che il vizio di omessa pronuncia “deve esser escluso in relazione ad una questione esplicitamente o anche solo implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza” (Cass. 19 marzo 2004, n. 5562); tanto vale, anche, per la dedotta restituzione dell’ammanco, per il conseguente distacco presso altra sede, così come per l’eventuale mancata progressione di carriera e perdita di chance, che non risultano, peraltro, dimostrate.

Con il ricorso incidentale la società Poste Italiane, denunciando vizio di omessa motivazione lamenta che l’impugnata sentenza abbia omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione sollevata in sede d’appello incidentale e avente segnatamente ad oggetto l’avvenuta estinzione dei diritti azionati, per prescrizione.

Il motivo, oltre ad essere assorbito, non può trovare accoglimento posto che risulta privo di indicazioni circa la ritualità della proposizione della relativa eccezione, tanto più che essa non risulta proposta nelle precisate conclusioni, come riportate nella impugnata sentenza.

Come è noto – secondo il consolidato orietamento di questa Corte – qualora il ricorrente in sede di legittimità’ si dolga della mancata trattazione nella sentenza di appello di una eccezione in senso sostanziale, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 20 agosto 2003 n. 12255).

Per quanto precede entrambi i ricorsi vanno disattesi.

L’esito del presente giudizio induce a compensare integralmente le spese tra le parti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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