Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7370 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24260/2015 proposto da:

Comune di Trento, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof.

Paolo Stella Richter, ed Elena Stella Richter, ed elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini,

n. 11, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Società Fransy s.r.l., in liquidazione, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Francesca Fegatelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, giusta procura a

margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

e

Provincia Autonoma di Trento, nella persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di TRENTO n. 520/2015,

depositata in data 6 maggio 2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 6 maggio 2015, la Corte di appello di Trento, in sede di opposizione alla stima determinata con provvedimento dell’Ufficio espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento in Euro 203,00, ha determinato in Euro 64.960,00 l’indennità spettante alla società Francy in relazione all’espropriazione del terreno di mq. 378 della particella (OMISSIS) e di mq 28 della particella (OMISSIS), disposta con Det. Dirigente dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche 25 settembre 2012, n. 511 per la realizzazione di un percorso pedociclabile, oltre interessi legali sulla maggiore somma liquidata e con decorrenza dalla data del provvedimento ablativo; ha rigettato la domanda della ricorrente di rimborso delle imposte ai sensi della L.P. n. 6 del 1993, art. 21 e ha condannato il Comune di Trento al pagamento delle spese del giudizio.

2. La Corte di appello di Trento, richiamate le risultanze peritali, ha rilevato che:

– la superficie sottratta faceva parte di un più vasto compendio immobiliare e che detta area, alla data del decreto d’esproprio, sotto il profilo urbanistico, aveva destinazione “E1 zona agricola di interesse primario”;

– non poteva più trovare applicazione il criterio tabellare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2014 che aveva ritenuto non congrua l’indennità determinata con riferimento al valore agricolo medio in ambito provinciale e aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.P. n. 6 del 1993, art. 13;

– la consulente, nella determinazione del valore venale dell’area, aveva usato sia il criterio sintetico/comparativo, fondato sul riferimento al prezzo di cessione di altri beni analoghi nella zone e nello stesso contesto temporale, sia il criterio empirico basato sulle caratteristiche proprie dell’immobile espropriato e sui criteri di capitalizzazione del reddito;

– il risultato degli accertamenti condotti dall’ausiliare, che aveva ritenuto di dovere considerare l’attitudine pertinenziale dell’area espropriata rispetto agli insediamenti (studentato e centro per anziani) era la determinazione del valore in Euro 160,00 a mq per un importo di Euro 64.960,00;

– la domanda di rimborso delle somme pagate a titolo di imposte in occasione dell’ultimo trasferimento precedente all’espropriazione non poteva trovare accoglimento perchè non adeguatamente documentata in ordine all’importo versato e alle superficie di riferimento.

3. Il Comune di Trento ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato a due motivi.

4. La società Fransy s.r.l., in liquidazione, ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 12 e 13 quest’ultimo siccome sostituito dalla L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, art. 50, comma 6, non avendo la Corte di appello tenuto conto della distinzione presente nel nuovo testo della L.P. n. 6 del 1993, art. 13 tra aree inedificabili perchè agricole e aree inedificabili diverse da quelle agricole, in conformità con quanto previsto dall’art. 12, stabilendo per le prime il criterio del valore agricolo specifico e per le seconde il criterio del valore venale.

Ad avviso del Comune, la Corte di appello aveva errato nel determinare l’indennità di un’area avente destinazione agricola secondo il PRG, facendo applicazione di criteri non codificati, quali la attitudine pertinenziale dell’area rispetto ad edifici esistenti, peraltro di proprietà diversa, ovvero le ipotetiche caratteristiche che l’area aveva per sua natura indipendentemente dalla classificazione imposta dal PRG e la pregressa destinazione urbanistica dell’area, ignorando completamente il criterio del valore agricolo specifico indicato per tale tipo di aree dalla L.P. n. 6 del 1993, art. 13, comma 1, che invece avrebbe dovuto trovare applicazione per effetto della norma transitoria di cui alla L.P. n. 14 del 2014, art. 50, comma 11.

2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 12, comma 3; art. 13, comma 1 e art. 14; art. 817 c.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e/o del processo; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un punto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, deduce il Comune ricorrente che la Corte di appello aveva operato un travisamento della nozione di pertinenza sia in termini edilizio-urbanistici, sia sotto il profilo civilistico, criteri ambedue nel caso in esame non ravvisabili perchè gli edifici presi in considerazione non erano della società espropriata e perchè mancava un rapporto pertinenziale preordinato, necessario ed oggettivo tra il terreno in esame e gli edifici pubblici indicati; inoltre la Corte non aveva applicato il criterio indennitario di cui alla L.P. n. 6 del 1993, art. 12, comma 3, relativo alle pertinenze, nè quello della L.P. n. 6 del 1993, art. 13, comma 1, nel caso fosse stata presa in considerazione la sola destinazione urbanistica.

Il Comune ricorrente si duole, inoltre, del fatto che la Corte non aveva preso in considerazione i rilievi critici formulati nei confronti della CTU sulle questioni relative alla ritenuta attitudine pertinenziale dell’area; alla ritenuta rilevanza, ai fini della stima, di fattori ulteriori e diversi rispetto alla sola destinazione urbanistica agricola e al criterio indennitario e alle modalità di calcolo della stima seguiti, tutti punti decisivi per la controversia e oggetto di discussione tra le parti, che avrebbero portato certamente ad un supplemento di perizia, da condursi alla stregua dei criteri dettati dalla L.P. n. 6 del 1993, art. 13 nella nuova formulazione entrata in vigore il primo gennaio 2015.

2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono fondati nei limiti di cui in motivazione.

2.2 Ed invero, la questione prospettata dal Comune ricorrente sulla mancata considerazione, da parte dei giudici della Corte territoriale, della distinzione presente nel nuovo testo della L.P. n. 6 del 1993, art. 13 (dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2 luglio 2014) tra aree inedificabili perchè agricole (cui va applicato il criterio del valore agricolo specifico) e aree inedificabili diverse da quelle agricole (cui va applicato il criterio del valore venale) non risulta esaminata dalla Corte territoriale, ragion per cui deve ritenersi che essa sia stata proposta per la prima volta in questa sede.

2.3 Peraltro si tratta di questione che non assume decisivo rilievo, stante che, come si legge nel provvedimento impugnato, non vi era contrasto tra le parti in ordine al riconoscimento dell’indennità corrispondente al valore di mercato, mentre sia il Comune che la società Fransy avevano espresso una diversa impostazione sulle modalità di determinazione del valore venale dell’area espropriata, avendo la società Fransy affermato la necessità di tenere conto di tutte le caratteristiche specifiche del bene, oltre che del contesto urbano in cui esso era inserito; mentre l’Amministrazione comunale aveva sostenuto che non poteva essere trascurata la destinazione urbanistica agricola che rendeva l’area sottratta inedificabile (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).

2.4 Sul punto è, comunque, necessario precisare che la L.P. n. 6 del 1993, art. 13 è stato sostituito dalla L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, art. 50, comma 6, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U., avvenuta il 31 dicembre 2014, ovvero in data 1 gennaio 2015; la CTU è stata depositata in data 27 gennaio 2015 (pag. 3 del ricorso per cassazione) e la causa è stata trattenuta in decisione il 24 febbraio 2015 (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).

La Corte territoriale, inoltre, ha disposto il quesito disponendo che il CTU tenesse conto della destinazione urbanistica dell’area all’epoca del provvedimento ablativo in applicazione della normativa provinciale in vigore, ovvero della L.P. n. 6 del 1993, come modificata dalla L.P. n. 1 del 2008, art. 154 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 24-26 (pag. 9 del controricorso).

2.5 Tanto premesso, ai fini della determinazione del pregiudizio correlato alla perdita di godimento determinato dall’occupazione di un’area da parte della p.a. sulla base di un provvedimento legalmente dato, questa Corte ha affermato che “assume valore decisivo la suddivisione tra aree edificabili e aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) su cui è impostato il sistema previsto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359), definito dalla Corte costituzionale non irrazionale nè arbitrario e che, a tale fine, occorre quindi riferirsi ai principi espressi sulla rilevanza delle possibilità legali ed effettive di edificazione, in particolare sulla priorità (e sulla relativa necessità di una verifica preliminare) delle qualità attribuite al suolo dalla disciplina urbanistica (Cass. 15 luglio 2009, n. 16531).

E’ stato, poi, precisato che le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass., 7 settembre 2018, n. 21914; Cass., 10 maggio 2017, n. 11445; Cass., 28 settembre 2016, n. 19193).

Ed ancora, la determinazione dell’indennità di espropriazione deve avvenire sulla base dell’accertamento delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto espropriativo e non della contrapposizione tra vincoli conformativi ed espropriativi e, ove la natura edificatoria sia del tutto esclusa in applicazione del parametro stabilito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 perchè l’area risulti sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa statale o regionale od alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio che abbia precluso il rilascio di atti abilitativi della realizzazione di edifici manufatti di natura privata, deve essere applicato, in virtù dello ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011, il criterio del valore venale pieno considerando, a tale fine, le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria – parcheggi, depositi, chioschi, e così via purchè assentite dalla normativa vigente (Cass., 9 novembre 2018, n. 28789).

Ed, infatti, l’inclusione dei suoli nell’uno (edificabile) o nell’altro ambito (agricolo) va effettuata in ragione di un unico criterio discretivo, fondato sulla edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37; in base a tale criterio, un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass., 13 ottobre 2017, n. 24150).

2.6 Orbene, a tale principi non si è uniformata la Corte territoriale, che, dopo avere correttamente evidenziato che non poteva trovare più applicazione il criterio tabellare e che la stima riguardava un’area a destinazione agricola, ha fatto proprie le considerazioni della consulente, che aveva evidenziato che l’area risultava circondata da terreni edificabili secondo il P.R.G. e aveva utilizzato nella determinazione del valore venale dell’area, il criterio sintetico/comparativo, fondato sul riferimento al prezzo di cessione di altri beni analoghi nella zone e nello stesso contesto temporale e il criterio empirico, basato sulle caratteristiche proprie dell’immobile espropriato e sui criteri di capitalizzazione del reddito.

Ancora i giudici di secondo grado hanno fatto proprio il risultato degli accertamenti condotti dall’ausiliare che aveva considerato l’attitudine pertinenziale dell’area espropriata rispetto agli insediamenti esistenti in zona, ovvero lo studentato e il centro per anziani, così determinando il valore in Euro 160,00 a mq per un importo complessivo di Euro 64.960,00, oltre interessi nella misura legale sulla maggiore somma liquidata.

2.7 Come affermato dal Comune ricorrente, erroneamente, la Corte ha richiamato la nozione di pertinenza, sia essa considerata sotto il profilo civilistico, sia essa valutata in termini edilizio-urbanistici, in ragione del dedotto L.P. n. 6 del 1993, art. 12, comma 3, che considera aree edificabili quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro strette pertinenze; concetto quest’ultimo, in ogni caso, a parere di questa Corte, sempre riconducibile all’art. 817 c.c..

Va osservato, al riguardo, infatti, che il consulente tecnico, sulla premessa, che non va sottaciuta, del duplice criterio applicato (il criterio sintetico-comparativo e quello empirico), parla di “attitudine pertinenziale” dell’area espropriata rispetto allo studentato e al centro per anziani esistenti in zona.

In definitiva, la Corte territoriale, pur muovendo dall’esatto presupposto, peraltro non contestato tra le parti, che l’area oggetto di esproprio ha natura di area non edificabile, perchè avente destinazione, sotto il profilo specificamente urbanistico, di “E1 zona agricola di interesse primario”, ha, poi, in concreto, valutato l’area alla stregua di un’area edificabile, valorizzando la ritenuta “attitudine pertinenziale”.

3. In conclusione, il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va cassata, nei limiti di cui in motivazione, e la causa va rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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