Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 737 del 13/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.13/01/2017), n. 737
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 19071/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Leasing Levante S.p.A. in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7/05/13 della Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, depositata il 24 gennaio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;
udito l’Avv. dello Stato Gentili Paolo, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 7/05/13 depositata il 24 gennaio 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 71/24/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso promosso da Leasing Levante S.p.A. contro il provvedimento di diniego di condono tasse automobilistiche anno 1993.
La CTR spiegava il rigetto dell’appello osservando che il condono era stato richiesto ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, perchè la contribuente era stata così sollecitata dal concessionario e che pertanto “non poteva escludersi la piena sussistenza della violazione della buona fede”.
L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, mentre l’intimata contribuente non resisteva.
Diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso – “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – l’ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente che aveva chiesto il condono di tasse automobilistiche regionali ai sensi dell’art. 12, n. 289 cit., disposizione che invece non prevedeva affatto il condono di tributi locali ecc.
Il motivo è fondato.
Invero secondo quanto stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13, comma 1 e 3, per i tributi locali – e le tasse automobilistiche anno 1993 oggetto di controversia erano già “non erariali” in quanto trasferite alle Regioni dal 1 gennaio 1993 D.Lgs. n. 504 cit., ex art. 23, – il “condono” era rimesso alla volontà legislativa regionale. Legittimamente pertanto l’ufficio ha opposto diniego al condono richiesto dalla contribuente ai sensi della L. n. 289 cit., art. 12, che invece riguardava esclusivamente tributi statali.
Il principio di diritto da affermarsi è quindi il seguente: “Poichè oltre la “parte di tassa automobilistica” di cui le Regioni erano già titolari – le altre tasse automobilistiche sono state trasferite alle ridette Regioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, – deve ritenersi legittimo il provvedimento di diniego di condono chiesto erroneamente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, che riguarda esclusivamente i tributi statali e non invece ai sensi della L. n. 289 cit., art. 13, che peraltro lo prevede soltanto in caso in cui la legge regionale stabilisca l’ammontare delle riduzioni ecc.”.
2. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’eventuale accertamento di altri fatti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017