Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7369 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22142-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.A., OVERLAND SRL, I.C., B.F.;

– intimati –

sul ricorso 25318-2007 proposto da:

OVERLAND SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, I.C., B.F.,

B.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7 presso lo studio dell’avvocato TONUCCI MARIO, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti e ricorrenti incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PRATO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2007 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 15/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che si riporta a

quanto scritto nel ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato RAVONE VINCENZO per delega Avv.

TONUCCI MARIO, che insiste sulla richiesta di remissione atti alle

Sezioni Unite, comunque chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR della Toscana, che accoglieva l’appello della società Overland srl., I. C. B.F. ed B.A. avverso quella di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di liquidazione circa la maggiore imposta di registro ed accessori in ordine alla cessione di terreno oggetto di lottizzazione con relativa convenzione stipulata dopo il rogito. A sostegno del gravame essa adduce un unico motivo, mentre i contribuenti resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato con due motivi, illustrato con due memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso principale.

La ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33 e L. n. 1150 del 2042, art. 28 giacche la CTR non considerava che allorquando l’area edificabile era stata ceduta alla società nel 2001 la convenzione col Comune inerente alla lottizzazione non era stata stipulata, essendo ciò avvenuto nel mese di luglio del 2003, e quindi il beneficio della imposta a termine fisso non poteva essere riconosciuto.

La censura è infondata. Il giudice di appello osservava che la convenzione era intervenuta nel mese di luglio 2003, e che quindi il presupposto per l’agevolazione si era comunque verificato, non importa se; dopo la cessione dell’area, e che solo successivamente il legislatore negava il beneficio con la L. n. 350 del 2003, che però non era di stretta interpretazione, sicchè anche la circolare ministeriale n. 12 del 2003 non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame. L’assunto è esatto. Infatti uno dei presupposti previsti per l’agevolazione “de qua” a seguito della novella di cui alla legge suindicata era costituito proprio dalla preventiva stipula della convenzione in questione, e che prima non era necessario, bastando all’epoca solo che l’area fosse inserita nel piano particolareggiato o attuativo preventivamente approvato, prima che i B. e Overland avessero stipulato la vendita. D’altronde la ed. norma di chiusura introdotta con la novella del 2003 non avrebbe avuto alcun senso se il regime agevolativo di che trattasi non ci fosse stato in epoca precedente, dal momento che la disciplina introdotta con la stessa non è considerata con efficacia retroattiva, nè avente carattere d’interpretazione. Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ricorso incidentale condizionato.

Esso rimane assorbito dal ricorso principale dal momento che è di carattere condizionato.

Quindi in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche sopraindicate relative al motivo di ricorso principale, le doglianze della ricorrente agenzia non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, con il conseguente rigetto del medesimo, e la declaratoria di assorbimento di quello incidentale condizionato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il principale; dichiara assorbito l’incidentale condizionato, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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