Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7369 del 28/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7369 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 21692-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3566

PARADISO MARGHERITA;
– intimata 01 G
avverso la sentenza n. 141/2007 della CORTE D’APPEL7Y–

Data pubblicazione: 28/03/2014

SEZIONE

DISTACCATA

DI

TARANTO,

depositata

il

01/10/2007 R.G.N. 388/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;

ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Taranto, Paradiso
Margherita chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto
al contratto di lavoro con cui era stata assunta da Poste Italiane s.p.a.
per i periodi 12.06-30.09.97 e 20.07-30.09.98, entrambi stipulati per la
“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per
ferie nel periodo giugno settembre”, ai sensi dell’art. 8 del contratto
collettivo dei dipendenti postali 26.11.94.
2.- Accolta la domanda con riferimento al secondo contratto e
proposto appello, dall’Azienda in via principale e dalla lavoratrice in
via incidentale, la Corte di appello di Lecce, Sezione di Taranto, con
sentenza del giorno 1.10.07 rigettava entrambe le impugnazioni.
3.- Contro questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per
cassazione, successivamente illustrato da memoria. Non svolgeva
attività difensiva Paradiso.
Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Motivi della decisione
4.- Parte ricorrente in allegato alla memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 c.p.c. ha prodotto un verbale di conciliazione redatto in
sede sindacale in data 29.12.08, contestualmente chiedendo l’estinzione
del giudizio.
5.- Dall’esame del verbale prodotto in atti emerge che le parti
hanno conciliato una controversia promossa da Paradiso Margherita
per ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto ad un
contratto di assunzione stipulato per il periodo 1.03-30.06.00, diverso
da quelli cui si riferisce il ricorso ora in esame. La stessa sentenza ivi
menzionata è, inoltre, diversa da quella oggi impugnata.
Il Collegio rileva che, tuttavia, nella menzionata memoria è
testualmente richiesta l’estinzione del presente giudizio, di modo che
l’atto processuale deve essere interpretato come espressione di volontà
ablativa del ricorso per cassazione.
6.- Considerato che l’intimata Paradiso Margherita non ha svolto
attività difensiva e che, quindi, la rinunziante non ha alcun onere di
notifica o comunicazione dell’atto di rinunzia, ai sensi dell’art. 391
c.p.c. può essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di
legittimità.
Per questi motivi

16. Poste Italiane c. Paradiso Margherita (r.g. 21692-08)

1

ouui

La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla disponendo per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 dicembre 2013

Il Presidente

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