Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7369 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

responsabile della Direzione Affari Legali, giusta procura per atto

notaio Ambrosone di Roma rep. n. 36583 del 15.06.2005, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Europa n. 175, rappresentata e difesa

dall’Avv. Ursino Anna Maria Rosaria dell’Ufficio Legale della

società per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Reno

n. 21, presso lo studio dell’Avv. Rizzo Roberto, che lo rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Maurizio Scavone del

foro di Torino per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 721/05 della Corte di Appello di

Tonno del 14.04.2005/12.05.2005 (R.G. n. 1 dell’anno 2005).

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27.01.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VELARDI

Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino, escussi i testi ammessi, con sentenza n. 12610 del 2004 accoglieva il ricorso proposto dalle POSTE ITALIANE S.p.A. e per l’effetto dichiarava legittima la sanzione disciplinare della multa, pari a tre ore di retribuzione, inflitta a M. S. il 19.07.2002.

Il fatto addebitato al M., che svolgeva le mansioni di portalettere, consisteva nel non avere consegnato, nelle sei ore lavorative, tutta la corrispondenza affidatagli, e ciò nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 22 giugno 2002.

Tale decisione, appellata dal M., è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 721 del 2005, che, in accoglimento del gravame, ha respinto la domanda delle Poste Italiane di accertamento della legittimità della sanzione inflitta al dipendente.

In particolare il giudice di appello ha affermato (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza) che nelle giornate indicate nella lettera di contestazione il M. aveva puntualmente osservato l’orario contrattuale giornaliero e aveva svolto le mansioni di portalettere con la dovuta diligenza. Ne discende, secondo la Corte territoriale, che l’omessa consegna della posta, addebitata al M., avrebbe comportato il superamento dell’orario settimanale.

La Corte ha aggiunto che, anche a voler ritenere ancora operante la direttiva n. 32 del 1978, la quale prevedeva il sistema delle cd.

areole, il comportamento tenuto dal M. non avrebbe costituito illecito disciplinare, in quanto il dipendente non era autorizzato ex art. 30 CCNL ad effettuare lavoro straordinario.

Le Poste Italiane ricorrono con quattro motivi.

Il M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2086, 2094, 2104 cod. civ., in relazione all’art. 41 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3);

Con il secondo motivo la stessa ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittori motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Le Poste Italiane in particolare richiamano i parametri introdotti dall’azienda per la misurazione della prestazione media dei portalettere (parametri basati sull’ampiezza della zona, sulle distanze chilometriche di percorrenza a piedi o con mezzi p sui tempi di percorrenza, sulla densità della popolazione destinatari della corrispondenza ed altro), con la puntualizzazione che nell’ambito di un tale sistema i M. aveva precisi obblighi di servizio e non avrebbe potuto disattendere le precise disposizioni aziendali, volte a realizzare una puntuale consegna della corrispondenza.

I motivi sono privi di pregio e vanno disattesi.

La ricorrente ha semplicemente enunciato il vizio di violazione di legge, senza peraltro esplicitarlo.

Il vizio di motivazione riguarda il fatto che la sentenza impugnata non ha interpretato come rifiuto l’omessa consegna della corrispondenza. Tale assunto non è condivisibile, giacchè la Corte territoriale ha anche precisato che il rifiuto non era stato contestato e non poteva essere ricompresso nemmeno implicitamente nella mancata consegna, che costituiva l’unica mancanza contestata.

Questa ratio decidendi non ha formato peraltro oggetto di specifica impugnazione.

2. Con il terzo e quarto motivo le Poste Italiane lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 28 e 30 CCNL del 2001, nonchè in relazione agli artt. 51 e 54 dello stesso contratto collettivo (art. 360 c.p.c., n. 3).

Secondo la società ricorrente l’assunto del giudice di appello, secondo cui sarebbe provato “per tabulas” che il M. per smistare tutta la corrispondenza avrebbe dovuto lavorare oltre l’orario consentito, sono smentiti dalle testimonianze assunte, da cui emergerebbe che la prestazione lavorativa dello stesso M. era inferiore alle trentasei ore settimanali. Le esposte doglianze, collegate alla violazione dei criteri interpretativi della richiamata disposizione contrattuale, non colgono nel segno. Infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sull’argomento che lo smaltimento della posta di pertinenza del collega assente avrebbe necessariamente comportato il superamento dell’orario di lavoro, sia giornaliero sia settimanale, prestazione non esigibile a fronte del divieto di effettuare lavo-ro straordinario.

Trattasi chiaramente di una questione di fatto, non censurabile sotto il profilo della violazione di legge e comunque immune da censura anche sotto il profilo della motivazione, in quanto la sostituzione si è protratta per più di sei giorni consecutivi, con l’esclusione quindi di una possibilità di compensazione all’interno dell’orario settimanale di trentasei ore; e secondo le stesse ammissioni delle Poste lo smaltimento della posta propria del M. già occupava l’intero arco della giornata lavorativa. L’aggiunta di un lavoro pari ad 1/3 di quello proprio ( dovendosi dividere per tre il lavoro del collega assente) non avrebbe potuto non comportare il superamento dell’orario ordinario.

3. In conclusione il ricorso è destituito do fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 44,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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