Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7369 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 16/03/2021), n.7369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24179/2015 proposto da:

S.G., rappresentata e difesa, giusta procura a margine

del ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Prof. Giovanni Sala,

Riccardo Ruffo, e Luigi Manzi, presso lo studio del quale in Roma,

via Confalonieri, n. 5, elegge domicilio;

– ricorrente –

contro

Comune di Isola della Scala, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Maurizio Sartori,

e Francesco Luigi Braschi, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo in Roma, Viale Parioli, n. 180;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA n. 549/2015,

pubblicata il 3 marzo 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 3 marzo 2015, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la decadenza di S.G. dall’azione D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, comma 2, con condanna alle spese di giudizio.

2. La Corte di appello di Venezia, a sostegno della pronuncia di decadenza, ha evidenziato che: era applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 nella formulazione antecedente la novella del D.Lgs. n. 150 del 2011, in applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, comma 2, secondo cui “le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”; l’art. 54 citato, al comma 2, prevedeva che l’opposizione di cui al comma 1 doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima era successiva al decreto di esproprio; l’azione era pertanto inammissibile per l’avvenuto decorso del termine di decadenza di 30 giorni, considerato che il decreto di esproprio era stato notificato l’11 marzo 2009 e che l’attrice aveva accettato l’indennità definitiva di espropriazione con nota del 29 maggio 2009, pervenuta al protocollo comunale in data 3 giugno 2009; l’oggetto del giudizio era la determinazione dell’ammontare dell’indennità spettante all’espropriata e non l’accertamento del diritto a percepire la maggiorazione e che il giudizio di opposizione aveva ad oggetto la complessiva e definitiva determinazione dell’indennità di esproprio; la Corte di appello, ex art. 54 T.U. espropri, aveva competenza in unico grado, con specifico riferimento alla determinazione dell’indennità di espropriazione, in tutte le sue componenti.

3. S.G. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato ad un unico motivo.

4. Il Comune di Isola della Scala ha depositato controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 36, comma 2 e art. 54, comma 2.

Ad avviso della ricorrente la Corte di appello aveva errato nella qualificazione della domanda proposta come opposizione alla stima, poichè la determinazione dell’indennità non era stata contestata ed era stata chiesta soltanto la maggiorazione prevista dall’art. 37, comma 2 T.U. espropri, con la conseguenza che non andava applicato il termine di decadenza previsto dall’art. 54, comma 2 T.U. espropri. 1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che l’aumento dell’indennità in misura del 10 per cento, previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, (testo vigente), è una misura chiaramente rivolta ad incentivare la definizione del procedimento espropriativo in via consensuale (mediante la conclusione dell’accordo di cessione) ed a stimolare, nell’ottica del buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost., comma 2), comportamenti virtuosi delle pubbliche amministrazioni, le quali hanno la possibilità di evitare di pagare l’indennità maggiorata semplicemente offrendo, in via provvisoria, una somma non inferiore agli otto decimi del valore venale del bene ablato, in modo da favorire l’accettazione da parte dell’espropriato e disincentivare il ricorso alla via giudiziaria (Cass., 16 maggio 2017, n. 12058, citata).

Questa Corte, nella sentenza richiamata, ha, altresì, precisato che:

-la maggiorazione prevista nei casi in cui non sia possibile concludere l’accordo (per fatto non imputabile al proprietario) perchè l’amministrazione abbia offerto un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva (dal giudice) svolge una funzione compensativa (o perequativa, secondo Cass., 13 gennaio 2014, n. 499) per l’ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della conclusione del procedimento espropriativo che deve terminare con il pagamento del giusto indennizzo “in tempo utile”, come affermato dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte Edu (Corte Edu, sentenza 1 aprile 2008, Grande Camera, Gigli Costruzioni c. Italia);

-la possibilità che, applicando la maggiorazione del 10 per cento, sia superato il tetto del valore di mercato nella quantificazione dell’indennizzo, è un’ipotesi che il legislatore non ha inteso evitare (e, quindi, ha implicitamente consentito) quando, a seguito delle sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007, è intervenuto sul D.P.R. 2001, art. 37, commi 1 e 2, codificando il criterio del valore venale e prevedendo la maggiorazione dell’indennità in misura del 10 per cento;

-l’aumento del 10 per cento dell’indennità dev’essere applicato dalla Corte d’appello in via automatica, allorchè emerga dagli atti la presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma, come nel caso in cui l’amministrazione abbia offerto un’indennità che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, in tal modo impedendo, per una valutazione legale di tipo presuntivo, la conclusione dell’accordo di cessione.

1.2 Ciò posto sulla natura e sulla funzione della maggiorazione del 10% dell’indennità, già le Sezioni Unite di questa Corte, dovendo interpretare il previgente testo del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 il quale faceva dipendere dalla mancata cessione bonaria, non imputabile all’espropriato, l’abbuono della decurtazione del 40 per cento prevista nel regime precedente, anzichè la maggiorazione del 10 per cento, hanno precisato che, nella determinazione dell’indennità di espropriazione, il potere del giudice di non operare l’abbattimento del quaranta per cento, quando la mancata accettazione dell’indennità sia dipesa da un’offerta amministrativa rilevatasi palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata a ottenere l’abbattimento o comunque incongrua, rientra nella corretta quantificazione del dovuto, e quindi nell’ambito della determinazione dell’indennità in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablatoria, con riferimento al quale il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 ha attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, senza che alla mancata decurtazione possa attribuirsi natura risarcitoria per il comportamento dell’amministrazione (Cass., Sez. U., 3 luglio 2006, n. 15201).

Più specificamente, le Sezioni Unite hanno affermato che:

-la riduzione del quaranta per cento sia nel caso in cui si applichi, sia in quello in cui venga esclusa, costituisce comunque un elemento per la quantificazione in concreto dell’indennità d’espropriazione e quindi rientra nell’ambito della determinazione dell’indennità in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablativa con riferimento al quale l’art. 34 citato ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario;

-poichè l’esclusione da parte del giudice di merito della riduzione del 40% rientra nella determinazione in concreto dell’indennità di espropriazione, la domanda attrice volta ad ottenere la giusta indennità di espropriazione copre anche tale aspetto, sicchè non è configurabile, al riguardo, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c..

1.3 In conclusione, la Corte territoriale correttamente ha ritenuto che la questione dell’applicabilità dell’aumento appartiene al thema decidendum della causa, in tema di opposizione alla stima o di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio e ha dichiarato la decadenza dall’azione promossa per decorrenza del termine previsto dall’art. 54 citato, ante novella del 2011, che, al comma 2, prevede che l’opposizione di cui al comma 1 deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio (profili nemmeno censurati dalla ricorrente).

2. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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