Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7368 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4822-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.G.B., T.G.M.A., T.

N.M., R.W.D., T.M.R.;

– intimati –

sul ricorso 7959-2007 proposto da:

R.W.D.M.M., T.G.B.,

T.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA

95 presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti e ricorrenti incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente a ricorso incid. –

avverso la sentenza n. 150/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 14/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso e deposita massime della Cassazione Civile

3/10/06 N. 21324 e Cassazione Civile 21/5/2002 N. 7394;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna con ricorso principale la sentenza n. 150 del 2005 della CTR della Sardegna, sez. stacc. di Sassari, emessa nei confronti di T.D.R.W., e M.N., G., R. e G.B., che accoglieva in parte l’appello dell’ufficio avverso quella di primo grado, rideterminando il valore iniziale e le spese per la vendita di un fondo molto esteso in agro del Comune di (OMISSIS), e per il quale l’ufficio aveva proceduto alla rettifica anche del valore finale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per condono.

L’agenzia adduce due motivi, mentre T.D.R.W., G.B. e M.R. resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale con un solo motivo, illustrato con memoria; N.M. e T.G. non si sono costituite. Avverso tale ulteriore impugnazione l’agenzia resiste con altro controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

A) Ricorso incidentale.

Col motivo addotto a sostegno di esso, che viene esaminato prima stante il suo carattere preliminare, non essendo peraltro il gravame condizionato, i controricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. c) e art. 24 Cost., in quanto la CTR non considerava che non poteva delibare e decidere nel merito, ma doveva semmai riformare la decisione del primo giudice e rimettere gli atti al medesimo, affinchè questo esaminasse le varie questioni e definisse cosi il giudizio; altrimenti verrebbe meno un grado del processo con turbamento e menomazione del diritto di difesa.

La censura è infondata, dal momento che esattamente il giudice di appello rilevava che i casi di rimessione previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 sono tassativi, e pertanto la stessa non può essere disposta nelle ipotesi diverse, come nella specie. Infatti la commissione provinciale aveva pronunciato senza che ci fosse stato reclamo avverso un decreto del presidente che avesse dichiarato l’estinzione del giudizio per condono. Infatti in tale materia l’unico caso di rimessione della causa al giudice di primo grado – che nell’art. 354 c.p.c., comma 2 riguarda la riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art. 308 cod. proc. civ. si identifica, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. c), nella riforma della sentenza della commissione provinciale che, in sede di reclamo, abbia dichiarato, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 28 l’estinzione del processo. Tali ipotesi tassative di rimessione al primo giudice intendono assicurare il doppio grado di giurisdizione, mentre nessun salto del primo grado si verifica nel caso di riforma della sentenza che abbia dichiarato l’estinzione, essendovi stata la trattazione della causa davanti al collegio, con esaurimento del primo grado di giurisdizione, ipotesi che non rende quindi adducibile alcun sospetto di illegittimità costituzionale della norma (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15530 del 30/06/2010, n. 8455 del 22/04/2005).

B) Ricorso principale.

1) Col primo motivo la ricorrente agenzia denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, D.P.R. n. 131 del 1986, 51 e 52 nonchè contraddittoria motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che l’avviso di accertamento conteneva i vari elementi concreti, in virtù dei quali la rettifica era stata operata, ed in particolare esso si basava sulla stima dell’Ute, eseguita appositamente dai tecnici incaricati, e le cui valutazioni erano state riportate in quell’atto inpositivo. Si trattava di un vasto appezzamento di terreno avente un’elevata capacità edificatoria di carattere turistico, adiacente all’abitato di quel Comune, e ricadente in zona “C” del Piano di Fabbricazione.

Il motivo è inammissibile. La CTR osservava che la motivazione dell’atto impositivo era piuttosto carente sotto il profilo degli elementi concreti di maggiore valutazione, specificando che le risultanze della stima dell’Ute non dovevano essere ritenute sufficienti ai fini della pretesa fiscale, e che nessun elemento era stato offerto dall’appellante circa la dedotta carenza di motivazione contestata da parte dell’appellata. Ciò posto, anche se -“ad abundantiam” – si osserva che in generale l’avviso di rettifica del valore degli immobili (del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 per l’imposta di registro e l’INVIM, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34 per l’imposta di successione e l’INVIM periodica) è completo (e quindi legittimo) nel momento in cui contiene – anche “per relationem” – l’indicazione degli atti utilizzati per la comparazione e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di eventualmente contestarli nella maniera più opportuna e producente, tuttavia si rileva che il problema della affidabilità di tali atti (che ricomprende anche la loro esatta od errata indicazione) si pone dunque nell’ambito giudiziale per effetto della contestazione di chi ne subisce gli effetti negativi (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 28772 del 23/12/2005, n. 16076 del 2000). Nel caso in esame invece la ricorrente non ha indicato specificamente le parti essenziali su cui la stima dell’Ute era stata redatta a fondamento della pretesa fiscale; nè gli atti, ed in particolare il ricorso in appello, in cui la relativa doglianza sarebbe stata indicata, sicchè sotto tale profilo la censura risulta abbastanza generica, onde tale mezzo di gravame si rivela carente della necessaria autosufficienza, non rilevando il fatto che eventualmente quella stima fosse stata prodotta in qualcuno dei gradi di merito.

2) Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, riproponendo sostanzialmente la stessa censura sopra indicata, e che perciò rimane assorbita.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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