Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7368 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.22/03/2017),  n. 7368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24295-2015 proposto da:

D.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA

BALDUINA 59, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BENEDETTO MARROCCO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO SANTILLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2774/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI de16/03/2015, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 2774/17/15, depositata il 20 marzo 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (di seguito, per brevità, Consorzio) dal sig. d.S.G. per la riforma della sentenza della CTP di Caserta, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso sollecito di pagamento per contributi di bonifica relativi all’anno 2012, in relazione ad immobile di proprietà del ricorrente sito nel Comune di (OMISSIS).

Avverso detta sentenza il contribuente, ammesso in via anticipata e provvisoria a patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli prot. n. 6263/2015, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere omesso di pronunciare sull’eccezione di decadenza del Consorzio, in relazione alla sua tardiva costituzione in giudizio, dalla proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, è inammissibile; questa Corte ha, infatti, affermato costantemente il principio secondo cui “il mancato esame di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande ed eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata” la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-2, ord. 12 gennaio 2016, n. 321; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2004, n. 22860; Cass. sez. 1, 24 febbraio 2006, n. 4191). Nel caso di specie, peraltro, è dato rilevare che la CTP adita in primo grado ha espressamente disatteso l’eccezione e la pronuncia d’appello, confermativa di quella di primo grado, deve intendersi avere implicitamente confermato la relativa statuizione.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è del pari inammissibile. Il ricorrente configura, infatti, come erronea sussunzione nella fattispecie astratta prevista dalla citata norma quello che costituisce, invece, un tipico accertamento di fatto del giudice tributario d’appello, che, disattendendo specifica eccezione del contribuente riproposta come motivo d’appello, ha espressamente statuito che i fondi in questione (giardino a servizio di cimitero gentilizio) sono compresi “nel perimetro di contribuenza, come ampliato (vedi all. 2 numero progressivo 734)”, donde la conseguente manifesta infondatezza del quarto e quinto motivo nella parte in cui il contribuente ripropone analoga censura, atteso che la CTR – una volta accertata la comprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di piano di classifica regolarmente approvato e trascritto – ha rigettato l’appello, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, oltre alle pronunce menzionate dall’impugnata sentenza, si vedano ancora, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 15 maggio 2015, n. 9938; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657) quanto alla presunzione dell’esistenza di benefici diretti e specifici al fondo derivante dalla sua ricomprensione nel perimetro di contribuenza nel quadro della relativa valutazione del piano di classifica, con conseguente riparto, regolarmente approvato, in assenza di specifica contestazione della legittimità del piano di classifica da parte del contribuente neppure in via incidentale dinanzi al giudice tributario.

Inammissibile è anche il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della peculiare natura del fondo (piccolo spazio verde a servizio di cimitero gentilizio), che ne avrebbe, per il ricorrente, giustificato la non soggezione ai contributi consortili. Avendo, infatti, all’uopo la CTR ritenuto sufficiente la comprensione dell’immobile all’interno del perimetro di contribuenza, (quindi indipendentemente dalla natura del fondo), la questione deve intendersi essere stata implicitamente rigettata (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 3, 3 ottobre 2013, n. 22589; Cass. sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21612).

Infine inammissibili sono pure il quinto ed il sesto motivo nei quali, ora in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ora con riferimento al n. 4 della citata norma, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione dell’impugnata pronuncia, difetto che può farsi valere, nel vigore dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo allorchè l’anomalia motivazionale sia talmente grave da convertirsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme), risultando, invece, la pronuncia impugnata, avere fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

Le considerazioni di cui sopra, contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., sono integralmente condivise dal collegio, osservandosi come il contenuto della memoria depositata in atti non risulti idoneo a confutarne adeguatamente le conclusioni ivi esposte.

Il ricorso va dunque rigettato, in quanto manifestamente infondato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ammesso in via provvisoria ed anticipata a patrocinio a spese dello Stato, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (cfr. Cass. sez. lav. 2 settembre 2014, n. 18253).

La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative, è riservata, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente ordinanza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 510,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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