Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7367 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., B.C., elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5 presso lo studio dell’avvocato RANUZZI

LIVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato QUERCIA LUIGI, giusta

delega in calce;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 20/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 17.11.2006 alla Agenzia delle Entrate ed al Ministero della Economia e Finanza, M.S. e B.C. hanno impugnato la sentenza della sez. 1A CTR di Bari in data 20.10.2005, non notificata, con la quale era stato rigettato l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza della CTP di Bari sez. 24 n. 335 in data 10.1 1.2004 che aveva respinto il ricorso proposto dai medesimi contribuenti avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Bari, sulla base dell’attribuzione di rendita catastale da parte dell’UTE, aveva liquidato l’imposta complementare di registro con il metodo della valutazione automatica di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 conv. in L. n. 154 del 1988 – espressamente richiesto dai contribuenti nell’atto pubblico di compravendita immobiliare registrato il 12.11.1999 – elevando a L. 341.775.000 il valore di L. 200.000.000 dichiarato nel predetto atto pubblico.

Occorre premettere che nelle more del giudizio gli attuali ricorrenti avevano presentato in data 14.12.1994 istanza di chiusura della lite ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies conv. in L. n. 656 del 1994 che era stata rifiutata dall’Ufficio del Registro in quanto l’atto di liquidazione non conteneva alcun accertamento valutativo e non era pertanto condonabile. L’Ufficio, quindi, iscriveva a ruolo la imposta liquidata notificando ai contribuenti la cartella di pagamento avverso la quale veniva proposta impugnazione decisa favorevolmente per i contribuenti con sentenza di annullamento dell’atto di iscrizione a ruolo emessa dalla CTP di Bari in data 17.12.1998 n. 285, passata in giudicato per mancata impugnazione.

All’esito del giudizio avente ad oggetto al impugnazione dell’avviso di liquidazione, i Giudici della CTR di Bari, con la sentenza gravata da ricorso per cassazione, hanno rigettalo l’appello dei contribuenti rilevando:

– che la sentenza della sez. 10^ della CTP di Bari in data 17.12.1998 n. 285, intervenuta tra le stesse parti e passata in giudicato, non era idonea a fondare la eccezione di divieto del “ne bis in idem” formulata dagli appellanti essendo distinto l’oggetto dei due giudizi (l’uno avente ad oggetto la cartella di pagamento e la iscrizione a ruolo; l’altro l’avviso di liquidazione della imposta);

– che l’atto di classamento e di attribuzione della rendita catastale era stato regolarmente notificato ai contribuenti ed era divenuto definitivo in mancanza di impugnazione;

– che pertanto l’avviso di liquidazione emesso in applicazione del criterio automatico di valutazione richiesto dagli stessi contribuenti aveva “natura di semplice atto di determinazione della differenza della imposta dovuta, a saldo di quanto già pagato in sede di registrazione…quindi esso costituisce un atto di conteggio aritmetico, senza attivazione di un procedimento di accertamento valutativo”;

– che l’atto di classamento e attribuzione rendita costituiva l’atto di manifestazione della pretesa tributaria e dunque l’atto impositivo, con la conseguenza che l’avviso di liquidazione, da ritenersi esente da vizi propri, in quanto atto meramente consequenziale non rientrava nelle liti definibili per condono.

Tale sentenza è stata censurata dai ricorrenti che hanno dedotto a sostegno due motivi con i quali denunciano:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 non avendo i Giudici di appello considerato che la sentenza della CTP di Bari n. 285/1998 di annullamento dell’atto di iscrizione a ruolo aveva pronunciato anche sulla intervenuta definizione della lite ai sensi della L. n. 656 del 1994;

2) violazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies nonchè vizio di omessa od insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), essendo pervenuti i Giudici di appello a escludere la esistenza di un giudicato sull’accertamento della intervenuta definizione della lite con la illogica motivazione della non estensibilità degli effetti estintivi al giudizio avente ad oggetto l’avviso di liquidazione, in base alla mera affermazione della diversità degli atti impugnali nei due giudizi.

Le parti resistenti non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia con atto notificato il 17.11.2006, per difetto di legittimazione passiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svolto avanti la CTR di Bari, introdotto dai ricorrenti, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

2. I motivi di ricorso sono fondati.

2.1 Costituisce orientamento consolidalo della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui “l’accertamento e la interpretazione del giudicato (esterno) formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata la efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono esser oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 2909 c.c. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonchè per vizi attinenti alla motivazione i quali peraltro vanno dedotti specificamente, non essendo sufficiente il mero richiamo all’art. 2909 c.c. o all’art. 324 c.p.c.” (Corte cass. sez. lav. 1.8.2001 n. 10503; id. 29.5.2003 n. 8652; Corte cass. SU 2.4.2003 n. 5105; Corte cass. 3^ sez. 12.12.2006 n. 26523).

Le parti ricorrenti si sono attenute nella formulazione dei motivi di ricorso a tali principi sottoponendo all’esame della Corte la questione della violazione da parte dei Giudici di appello delle norme che presiedono alla formazione del giudicato sostanziale ed alla efficacia soggettiva ed oggettiva dello stesso, in quanto la CTR di Bari avrebbe disatteso con motivazione incongrua – fondata sulla erronea asserzione della “autonomia” dei giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto, rispettivamente, l’avviso di liquidazione della imposta e la cartella di pagamento unitamente alla iscrizione a ruolo della somma richiesta per la medesima imposta- la eccezione di “ne bis in idem” formulata nel giudizio di merito dai contribuenti in riferimento al sopravvenuto giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 285/10/98 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 10A resa in data 17.1.1998 e depositata in data 11.2.1999 che aveva accertato che la lite fiscale era stata definita su domanda dei contribuenti, ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quinquies conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656, con il versamento delle somme ivi previste.

La Corte “al fine di verificare se si sia formato un giudicato, ……procede al relativo accertamento con cognizione piena, che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito” (cfr. Corte cass. SU 25.5.2001 n. 226 – in tema di giudicato esterno-; Corte cass. 3^ sez. 20.1.2006 n. 1099), tanto in considerazione della particolare natura che deve riconoscersi al giudicato – interno od esterno – in quanto esprimente la “regula iuris” del caso concreto (Cass. SU n. 226/2001 cit.) e la cui efficacia, pertanto, non può ritenersi “ascrivibile al dominio della disciplina delle prove, nè assimilabile a quella d un negozio, o in genere, di un atto giuridico, ma destinata ad operare d un livello diverso la cui essenza è costituita da un comando o precetto, il quale rende certa la situazione giuridica concreta, sicchè non può essere incluso nell’ambito del fatto e pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è da assimilarsi a questi ultimi per la sua intrinseca natura e per gli effetti che producè” (cfr.

Corte cass. SU 16.11.2004 n. 21639, in motivazione; id. SU 17.11.2005 n. 23242; id. SU 16.6.2006 n. 13916).

Ne segue che la Corte è chiamata ad accertare sia la sussistenza nel provvedimento giurisdizionale dei requisiti propri della idoneità al giudicato (decisorietà ed intangibilità), sia i limiti della estensione soggettiva ed oggettiva degli effetti preclusivi dallo stesso prodotti nel giudizio nel quale e invocato, verificando in particolare se le statuizioni irrevocabili del provvedimento irrevocabile investano, in tutto od in parte, l’oggetto della cognizione del giudizio pendente con effetto impeditivo della formazione di una nuova “regula iuris” sul medesimo caso concreto (Corte cass. SU n. 216392004 cit.).

2.2 Orbene dall’esame diretto della sentenza della CTP di Bari n. 285/1998 resa all’esito del giudizio avente ad oggetto la impugnazione della cartella esattoriale n. (OMISSIS) contenente l’iscrizione a ruolo della imposta di registro relativa all’avviso di liquidazione sul quale si è pronunciata la sentenza della CTR di Bari impugnata con ricorso per cassazione, risulta dalla lettura della motivazione che nel “thema decidendum” ricadeva anche la questione relativa alla definizione della “lite pendente”, avendo i giudici di primo grado esplicitamente motivato l’annullamento della iscrizione a ruolo, ritenendola illegittima in quanto eseguita “a seguito di un avviso di liquidazione regolarmente impugnato e per il quale successivamente, è stata chiesta la definizione delle liti pendenti ai sensi della L. n. 656 del 1994, giusta ricevuta n. 747 rilasciata dallo stesso Ufficio del Registro in data 14.12.1994”. I medesimi giudici hanno inoltre aggiunto che “ci sarebbe, comunque, una duplicazione di imposta atteso che i contribuenti……hanno anche provveduto al versamento della imposta corrispondente alla chiusura della lite e, quindi, assolto al debito tributario. La richiesta successiva tramite ruolo esattoriale fatta dall’Ufficio danneggerebbe i contribuenti in quanto questi, in base alla richiesta di definizione automatica prevista da una norma di legge, hanno già provveduto ad estinguere la obbligazione tributaria”.

Se dunque il Giudice “nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può1 limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l’essenza e l’effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono”, polendo all’occorrenza utilizzare quale clementi interpretativi finanche le domande proposte dalle parti nel giudizio di merito (cfr. Corte cass. n. 21352/2005; Corte cass. 1^ sez. 7.2.2007 n. 2721; Corte cass. 2^ sez. 18.1.2007 n. 1093), l’accertamento compiuto dalla CTP in ordine alla “chiusura della lite” fiscale, costituisce presupposto logico della decisione e, pertanto, integra – definendolo compiutamente – il contenuto del dispositivo limitato alla pronuncia di annullamento dell’atto impugnato.

I Giudici territoriali di secondo grado, nella sentenza impugnata per cassazione, dopo aver dato atto dei motivi della pronuncia della CTP sopra riportati, hanno tuttavia disatteso la eccezione di giudicato relativa alla formazione del giudicato sulla chiusura della lite, asserendo che la sentenza n. 285/1998 “non ha effetti sullo sviluppo dell’autonomo giudizio concernente l’avviso di liquidazione, che costituisce il provvedimento base e principale adottato dall’Ufficio finanziario e sul quale è intervenuta al sentenza n. 335/24/04” (idest la sentenza, appellata, di rigetto della impugnazione dell’avviso di liquidazione) ed hanno aggiunto che “i giudici della sentenza n. 285 hanno annullato la cartella di iscrizione a ruolo e non l’avviso di liquidazione”.

La motivazione è errata in diritto e presenta il fianco alla critica di illogicità del percorso motivazionale.

Apodittica e contraria al costante orientamento di questa Corte in ordine alla individuazione dell’oggetto del giudizio tributario, è infatti l’asserzione della inestensibilità degli effetti del giudicato esterno a giudizio concernente l’avviso di liquidazione.

Può infatti ritenersi unanimemente condiviso che il processo tributario, se pure configurato nella sua modalità introduttiva come ricorso di tipo impugnatorio, non sia un giudizio circoscritto al sindacato di legittimità dell’atto ma si estenda invece al merito e quindi anche all’accertamento del rapporto “in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria;

ne consegue che il giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve, scendendo ne merito, quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti” (cfr. Corte cass. 5^ sez. 19.2.2004 n. 3309; id. 23.12.2005 n. 28770;

id. 13.1.2006 n. 614; id. 12.7.2006 n. 15825; Corte cass. SU 16.6.2006 n. 13916), con la conseguenza che una volta stabilito che il processo tributario non si esaurisce nella verifica di legittimità dell’atto “si deve escludere che il giudicato (salvo che il giudizio non si sia risolto nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione) esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili -nei limiti della “specificità tributaria”- da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile” (SU n. 13916/2006 cit., che ha applicato tale principio all’accertamento, sul quale si era formato il giudicalo, di elementi costitutivi della fattispecie impositiva, rivestenti carattere tendenzialmente permanente, invocati in altro giudizio concernente un diverso anno di imposta).

Nel caso di specie la relazione intercorrente tra i due atti (avviso di liquidazione; atto di iscrizione a ruolo) oggetto di distinte impugnazioni, concerneva il medesimo rapporto tributario, ponendosi tali atti in sequenza procedimentale tale che la iscrizione a ruolo (e la notifica della cartella di pagamento) costituisce atto consequenziale dell’avviso di liquidazione, di tal che le vicende attinenti la esistenza e validità all’unico atto presupposto non possono non riflettersi sugli atti esecutivi consequenziali.

Nella specie non veniva, tuttavia, in considerazione la relazione di dipendenza necessaria tra gli atti strumentali del procedimento impositivo quanto piuttosto il sottostante rapporto obbligatorio di natura tributaria.

Se infatti la facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti al 31 dicembre 1994 davanti alle commissioni tributarie, conferita ai contribuenti dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 – quinquies aggiunto dalla Legge di Conversione 30 novembre 1994, n. 656, attribuisce all’inoltro della prescritta domanda ed al pagamento di una somma correlata all’importo dell’imposta accertata l’effetto di estinguere i relativi giudizi per intervenuta cessazione della materia del contendere, la medesima vicenda sotto il profilo di diritto sostanziale viene a determinare la estinzione della obbligazione tributaria, non potendo pertanto ulteriormente sopravvivere la pretesa della Amministrazione, indipendentemente dalla pluralità delle liti pendenti sui diversi atti di accertamento, liquidazione, riscossione eventualmente emessi dall’Ufficio ed impugnati dal contribuente.

Come è stato affermato da questa Corte -e deve essere ribadito anche nel presente giudizio- “in tema di condono tributario, la chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 – quinquies (aggiunto dalla Legge di Conversione 30 novembre 1994, n. 656), a seguito del pagamento, da parte del contribuente, di una somma correlala al valore della causa, provoca, nel concorso di condizioni ed adempimenti prestabiliti, l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere ed il conseguente venir meno di ogni ulteriore debito del contribuente eventualmente dipendente dallo stesso titolo; ne consegue che la proposizione normativa, contenuta nel comma 6, secondo cui “restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza del giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate”, riguarda esclusivamente i versamenti compiuti prima del condono, che restano fermi e non danno luogo ad alcuna restituzione, con esclusione di ogni forma di ultrattività della pretesa tributaria all’origine della controversia. L’originaria pretesa tributaria, infatti, essendo estinta dal condono e sostituita dalla prestazione dovuta per ottenerlo, non sopravvive per alcun aspetto e diviene, in particolare, improduttiva di interessi moratori, la cui debenza, commisurata alla durata del giudizio, risulterebbe in contraddizione con la ratio del beneficio, tendente alla chiusura delle liti fiscali di scarsa entità economica” (cfr. Corte cass. 5^ sez. 3.6.2006 n. 15192).

I Giudici della sentenza impugnala non hanno osservato tali principi, avendo omesso di considerare che il giudicato (sulla chiusura della lite fiscale) eccepito dai contribuenti concerneva il medesimo rapporto tributario sotteso al giudizio impugnatolo dell’avviso di liquidazione, e che una volta estinta la (unica) obbligazione tributaria con il pagamento della somma prevista dalle norme sul condono la “definizione della lite fiscale”, quale effetto previsto dalla legge alla presentazione della istanza di condono seguita dal versamento delle somme predette, ed oggetto di accertamento giudiziale divenuto irrevocabile, veniva ad estendersi anche al giudizio concernente l’avviso di liquidazione.

In conseguenza il ricorso deve essere accolto e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3 dichiarando che il giudizio avente ad oggetto la impugnazione dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) emesso dall’Ufficio del Registro di Bari non poteva essere proseguito dalla data del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Bari sez. 10A emessa in data 17.1.1998 e depositata in data 11.2.1999.

Alla soccombenza della Agenzia delle Entrate segue la condanna alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, del presente giudizio e del grado appello.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze;

– accoglie il ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate e per l’effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

– visto l’art. 382 c.p.c., comma 3 dichiara che il giudizio avente ad oggetto la impugnazione dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) emesso dall’Ufficio del Registro di Bari non poteva essere proseguito dalla data del passaggio in giudicato della sentenza della CTP d Bari sez. 10A emessa in data 17.1.1998 e depositata in data 11.2.1999;

– condanna la Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida, per il presente giudizio, in Euro 4.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge, nonchè per il grado di appello in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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